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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 21788/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 26 ottobre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 2 ottobre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di ricettazione, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ampiamente sviluppato argomenti idonei a fondare la colpevolezza del prevenuto, nella cui disponibilità risultava il box ove erano state rinvenute l'auto e le altre componenti oggetto di riciclaggio, e sottolineando le incongruenze riscontrate nel suo racconto, oltre che in quello confessorio del teste Rutigliano); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 26 ottobre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 2 ottobre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di ricettazione, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ampiamente sviluppato argomenti idonei a fondare la colpevolezza del prevenuto, nella cui disponibilità risultava il box ove erano state rinvenute l'auto e le altre componenti oggetto di riciclaggio, e sottolineando le incongruenze riscontrate nel suo racconto, oltre che in quello confessorio del teste Rutigliano); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21788/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris