CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 22113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edeco” [OSCURATO:PERSONA]) – c.f. 04585530282 – in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Padova, alla via Enrico degli Scrovegni, n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO – c.f. 97149560589 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. COSTITUITOavverso l’ordinanza dei16/17.2.2022 della Corte d’A ppello di Venezia ; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 giugno 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 5. 1 1.202 1 la cooperativa sociale onlus “[OSCURATO:PERSONA]” in liquidazione citava a comparire dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia il Ministero dell’Interno, così proponendo appello avverso la sentenza n. 1225/2021 delTribunale di Venezia. 2. Con ordinanza dei 18/19.11.2021 la Corte di Venezia rilevava che la citazione d’appello non recava indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, sicché ne dichiarava la nullità e ne disponeva la rinnovazione – con indicazione del giorno dell’udienza di comparizione - entro i l termine perentoriodel 16.12.2021 (cfr. ricorso , pa g . 3 ) . 3.In ottemperanza alla suindicata ordinanza, segnatamente nel rispetto e del termine perentorio accordato dalla corte d’appello e del termine a comparire ex art. 163 bis cod. proc. civ., la cooperativa appellante provvedeva in data 1.12.2021 alla notifica a mezzo p.e.c. dell’atto di citazione in rinnovazione ed all’uopo indicava il giorno 10.3.2022 quale data dell’udienza di comparizione (cfr. ricorso, pagg. 3 -4). 4. Con provvedimento fuori udienza dei 16/17.2.2022 – comunicato il 18.2.2022 - la Corte di Venezia da va atto che l’ appellante non aveva ottemperato all’ordine di rinnovazione nel termine assegnatocon l’ordinanza dei 18/19.11.2021 edordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del giudizio.5. Avverso tale provvedimento la cooperativa sociale onlus “[OSCURATO:PERSONA]” in liquidazioneha proposto ricorso ; ne ha chiesto la cassazione sulla base di un unicomotivo. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. 6.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con l’unico motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento per erronea applicazione degli artt. 163, 163 bis, 164, 165, 166, 171 e 307, 1° co. e 3° co., cod. proc. civ.;l’erronea applicazione dell’art. 12 delle preleggi. Deduce che la Corte di Venezia ha erroneamente assunto che la rinnovazione della citazione non fosse avvenuta (cfr. ricorso, pag. 5). 8.Il motivo di ricor so è inammissibile . 9.Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 cod. proc. civ. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, 3° co., cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte (cfr. Cass. (ord.) 5.11.2021, n. 32207). Evidentemente,alla stregua del testé menzionato insegnamento – senz’altro da riferi re pur al giudizio d’appello (cfr. Cass. (ord.) 26.4.2023, n. 10926, secondo cui la mancanza nell’atto dicitazione d ’ appello di tutti i requisiti indicati dall’art.164, 1° co . , c od . p roc . c iv . e, quindi, di tutti gli elementi integranti la “vocatio in ius” non determina l ’ inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell’art.164 c od . p roc . c iv ., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionatacitazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia “ex tunc”) – ciò che ri veste significato, è unicamente ed esclusivamente la rinnovazione della citazione nulla entro il termine perentorioall’uopo accordato. 10.Alla luce della pronuncia n. 32207/2021 vanno dunque , per un verso, disattesitaluni dei riliev i della ricorrente . Ovveroil rilievo secondo cui la Corte di Venezia ha erroneamente omesso di “attendereil decorso del termine a comparire e/o comunque per la costituzione delle parti” (così ricorso, pag. 5) e così “ha impedito potessero concretizzarsi quei presupposti al sussistere dei quali il codice di rito consente di assumere il perfezionamento del contraddittorio, la prosecuzione del giudizio (…) a prescindere da eventuali irregolarità della citazione in giudizio del convenuto (…)”(così ricorso, pag. 5) . Ovvero il rilievo secondo cui unicamente all’esito del decorso del termine di comparizione la corte d’appello avrebbe potuto pronunciare il provvedimento di cui all’art. 307, 3° co., cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 10). Alla luce della pronuncia n. 32207/2021 va, per altro verso, condiviso– certo -il rilievo della ricorrente secondo cui non ha propriamente valenza il tardivo deposito della citazione comunque tempestivamente rinnovata nel fascicolo telematico(cfr. ricorso, pagg. 7 e 10 ) , siccome il 3° co. dell’art. 307 cod. proc. civ. correla univocamente l’estinzione alla mancata rinnovazione, peraltro, della citazione entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo(la ricorrente ha ulteriormente addotto a supporto delriferito rilievo che il deposito della citazione entro il termine di dieci giorni dalla notificazione al convenuto-appellato è funzionale alla costituzione in giudizio dell’attore-appellante e la sua costituzione in giudizio era già avvenuta in data 5.11.2021 a seguito della notificazione del primo atto di citazione privo della “vocatio in ius”: cfr. ricorso, pagg. 7 -8). 11.Ciò nondimeno il profilo che nella specie riveste precipuo significato è riflesso da una ben precisa deduzionedella stessa ricorrente. Propriamente la cooperativa “[OSCURATO:PERSONA]” ha addotto che “ha errato in fatto la Corte d’Appello non essendosi preliminarmente accertata dell’effettiva omissione dell’attività in questione, che –per contro – era stata regolarmente espletata dall’appellante Cooperativa entro il termine perentorio del 16.12.2021, stabilito dell’ordinanza del 18.11.2021” (così ricorso, pag. 8). 12. Ebbene, s i tratta di una prospettazione che induce a caratterizzare l’asserito “error” in cui la Corte venezianasarebbe incorsa, in guisa di errore di fatto revocatorio, sicché il rimedio esperibile sarebbe stato quello di cui agli artt.395 e ss. cod. proc. civ. Invero, questa Corte spiega che l’ errore di fatto cosiddetto revocatorio è l’erronea percezione degli atti di causa, ossia la supposizione d ell’esistenza d i un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, ossia la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita (cfr. Cass.(ord.) 24.7.2012, n. 12962; Cass. 29.3.2022, n. 10040, secondo cui, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare). Del resto, in termini più che significativi per il caso di specie, questa Corte ha puntualizzato che è inammissibile la procedura di correzione di errore materiale promossa d’ufficio innanzi alla Corte di cassazione, in conseguenza del mancato inserimento nel fascicolo processuale del controricorso, perché tale fattispecie è da qualificarsi come errore di fatto sul contenuto degli atti processuali, che va dedotto dalla parte con ricorso per revocazione (cfr. Cass. (ord.) 23.9.2020, n. 19994). 13.Ovviamente, questa Corte spiega –altresì - che non è configurabile errore di fatto revocatorio, allorché il profilo oggetto del preteso “errore” abbia costituito un punto controverso (cfr. Cass. (ord.) 30.10.2018, n. 27622, secondo cui l’inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod.proc.civ., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio; Cass. 8.6.2018, n. 14929). Ebbene, nella specie, il profilo della rinnovazione (o meno) dell’atto di citazione entro il termine perentorio all’uopo accordato non ha costituito un punto controverso, siccome indiscutibilmente la Corte di Venezia ha pronunciato il provvedimento dei 16/17.2.2022 “fuori udienza”, senza la previa instaurazione del contraddittorio(“il Collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio prima che l’appellante, in vista dell’udienza fissata in citazione al 10.03.2022, depositasse l’atto notificato”: così ricorso, pag. 8). 14.Il Ministero dell’Interno sostanzialmente non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va pertanto assunta. 15.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2024. Il pres