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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18242/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttorep.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t.;-intimata-avverso la sentenza n. 477/2016 della Commissione tributariaregionale del Molise, depositata in data 07/10/2016 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava con distinti ricorsi tre intimazioni dipagamento susseguenti a tre cartelle di pagamento relative a impostasul patrimonio per gli anni 1993, 1994 e 1995, deducendo la nullitàNumero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/2026delle notificazioni delle cartelle prodromiche e la tardiva formazione deiruoli nonché proponendo eccezioni di merito sulla pretesa tributaria.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Isernia, riuniti i ricorsi, liaccoglieva.2.

L’ufficio proponeva appello davanti alla Commissione tributariaregionale del Molise che lo rigettava.

Evidenziava infatti che leintimazioni erano atti autonomamente impugnabili e che le notificazionidelle cartelle erano nulle, poiché eseguite direttamente al legalerappresentante della società senza previo tentativo di notifica pressola sede della società; riteneva poi tardiva la notificazione delle cartellecon conseguente decadenza dell’amministrazione.3.

Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delleentrate – Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi ed indirizzato alla [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta alla parteoriginaria.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 22maggio 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione dilegge processuale e in particolare del giudicato interno e quindi «degliartt. 2909 e 324 e dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, nonchédell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992»; si censura la decisione con cui i giudicid’appello hanno ritenuto invalide le notifiche delle cartelle dipagamento nonostante i giudici di primo grado le avessero ritenutevalide e senza che la società avesse proposto appello sul punto,rimanendo anzi contumace nel giudizio di gravame.La difesa erariale espone che i giudici di primo grado avevanoritenuto corretta la notificazione delle cartelle e tuttavia avevanoannullato le intimazioni, per la intervenuta decadenza, non rilevando laNumero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/2026inammissibilità del ricorso in quanto non volto a fare valere vizi propridelle intimazioni medesime.Pertanto, l’ufficio aveva appellato la sentenza evidenziandone lacontraddittorietà e comunque la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs.n. 546 del 1992 che prevede, quale regola generale, che ciascun attosia impugnabile solo per vizi propri e che i vizi dell’atto prodromicopossano essere fatti valere solo ove esso non sia stato notificato.La società non aveva proposto alcun appello incidentale e anzi nonsi era proprio costituita.Pertanto, la CTR aveva violato sia il giudicato interno sia il principiodella domanda, pronunciando ultra petita, e di conseguenza l’art. 19d.lgs. n. 546 del 1992, sopra citato, poiché, accertata e non piùcensurata la ritualità della notificazione delle cartelle, avrebbe dovutodichiarare inammissibile l’impugnazione delle intimazioni.1.1.

Il motivo è infondato.La lettura della sentenza della CTP, allegata dalla stessa difesaerariale, non supporta l’assunto di quest’ultima.La CTP ha infatti evidenziato che «Preliminarmente non può trovareaccoglimento la richiesta di nullità della notifica delle cartelle esattorialiavanzata dalla parte ricorrente in quanto la consegna degli atti a manidel legale rappresentante della società ha consentito a quest'ultima diavere contezza della pretesa tributaria dell'Ufficio.

Del resto, perorientamento costante della Suprema Corte, in tema di riscossionedelle imposte dirette disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,l'omessa notifica della cartella di pagamento da partedell'amministrazione finanziaria - cui pure essa è tenuta ai sensidell'art. 25 – non invalida la procedura di esazione, in quanto come sidesume tanto dall'art. 30 dello stesso D.P.R. n. 602 del1973 chedall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato … ilcontribuente può ricorrere contro la pretesa tributaria impugnandoNumero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/2026anche il solo avviso di mora, non soltanto per vizi propri di tale ultimoesattoriale non esercitata per la mancata notifica di detta cartella.Appare, invece, fondata l'eccezione della parte ricorrente sia riguardoalla tardività della formazione del ruolo che della notifica delle cartelledi pagamento».Non sembra quindi corretta l’interpretazione della sentenza diprimo grado secondo la quale essa conterrebbe un autonomo edesplicito capo di decisione che abbia ritenuto valida la notificazione inquanto eseguita direttamente presso il legale rappresentante dellasocietà senza ricerche nella sede di questa (essendosi la CTRpronunciata sulla diversa questione della intervenuta conoscenza dellacartella) tanto più che poi tale affermazione deve essere letta insiemeal successivo ragionamento della CTP la quale ha affermato che ilcontribuente poteva recuperare la tutela impugnatoria della cartella,non ritualmente notificata, mediante l’impugnazione della intimazione.Come è noto, per fermo orientamento della Corte, il giudicatointerno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima dellasentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma edeffetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisorianell'ambito della controversia, sicché l’impugnazione motivata conriguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre lacognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendonuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla ancherelativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non sianostati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo digravame (Cass. n. 30728/2022; Cass. n. 24783/2018; Cass. n.21007/2024).Con il proprio atto di appello, infatti, l’Agenzia, assumendo lacontraddittorietà degli argomenti utilizzati dalla CTP per accogliere iNumero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/2026ricorsi, devolveva nuovamente la questione dell’inammissibilità dellaimpugnazione delle intimazioni non per vizi propri ma per vizi dell’attopresupposto e quindi anche il presupposto di tale inammissibilità e cioèla regolare notifica delle cartelle.Infine, appare opportuno precisare che al termine del motivo,l’Agenzia «ribadisce comunque la validità della notifica della cartellaeseguita al domicilio personale dell’amministratore della societàcommerciale in quanto a differenza di quanto sostenuto dai giudici talenotifica era stata già infruttuosamente tentata presso la sede socialecome afferma il concessionario della riscossione nelle propriecontrodeduzioni».Occorre evidenziare che la CTR ha ritenuto nulle le notificheeffettuate direttamente al rappresentante poiché mancava la prova delprevio e infruttuoso tentativo di notifica alla sede della società.Ebbene, anche prescindendo dalla irritualità della censura, che nontrova alcuna corrispondenza nelle disposizioni indicate nella rubrica delmotivo, che è dedicato ad altra questione, essa è comunqueinammissibile.Premesso che l’affermazione della CTR è in diritto corretta (inordine alla formulazione vigente ratione temporis dell’art. 145 c.p.c.:Cass. n. 15399/2008; Cass. n. 21504/2010), e neanche contestata, ladoglianza appare inammissibile poichè, a fronte della chiara e specificaaffermazione in fatto della CTR (secondo cui la notifica non era valida«in assenza della dimostrazione che la preventiva notifica alla sedelegale della società fosse infruttuosa»), non trascrive, localizza osintetizza le relate di notificazione in parola o i documenti cheun richiamo generico a quanto dedotto dall’agente della riscossione, ein definitiva si risolve in una mera petizione di principio.Numero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/20262.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 36,comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondocomma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., poiché la sentenzasarebbe affetta da contraddittorietà, in quanto la CTR, pur modificandola statuizione sulla notificazione delle cartelle, ha tuttavia confermatola sentenza di primo grado, che invece aveva ritenuto infondata ladoglianza.2.1.

Il motivo è infondato.La motivazione della sentenza può essere viziata solo, per quantorileva nel caso di specie, per un contrasto irriducibile tra la motivazionee il dispositivo (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014), che non pare sussistere,alla luce della corretta interpretazione della sentenza di primo grado,di cui al precedente motivo.La motivazione, del resto, è del tutto coerente con il rigettodell’appello cui consegue, naturalmente, la conferma del decisum dellaCTP.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 17 e 25 deld.P.R. n. 602 del 1973.

La difesa erariale assume, infatti, che rationetemporis vigesse solo il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 448 del 1998(le iscrizioni erano avvenute in data 6/06/2000, 9/11/2000 e23/12/2000) e non vi fosse onere di notificare la cartella entro un certotermine, non avendo rilevanza il sopravvenuto testo del d.l. n. 106 del2005.3.1.

Il motivo, previa considerazione della irrilevanza della errataindicazione del n. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., anziché del n.3, venendo in rilievo una questione non di ordine processuale bensìNumero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/2026Si premette che, come già visto nell’esame del primo motivo, lacensura sulla validità della notificazione è inammissibile.Ciò posto, il motivo assume la non rilevanza, ai fini della decadenza,della notificazione della cartella, ciò nel quadro normativo vigenteratione temporis; l’assunto appare in contrasto con il consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui in tema di accertamenti econtrolli delle dichiarazioni tributarie, la legittimità della pretesaerariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato conl'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del d. l. 17 giugno 2005, n. 106, convertitonella legge 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella dipagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendol'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente allaconoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dallaliquidazione delle dichiarazioni.

Siffatta regola è applicabile anche per igiudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge diconversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentateentro il 31 dicembre 2001 (art. 36, comma secondo, lettera b, del d.lgs.26 febbraio 1999, n. 46), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cuiliquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30settembre 1999 (Cass. n. 16826/2006; Cass. 4255/2007; Cass. n.30704/2011; Cass. n. 29845/2017; adde Cass. n. 26495/2014; Cass.n. 22421/2014; Cass. n. 15329/2014; Cass. n. 14144/2013; Cass. n.8406/2013; Cass. n. 16990/2012; Cass. n. 2212/2011).4.

Concludendo, il ricorso va respinto.Non occorre provvedere sulle spese di lite alla luce del mancatosvolgimento di attività difensiva della intimata.La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichiNumero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.1778/2016).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttorep.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t.;-intimata-avverso la sentenza n. 477/2016 della Commissione tributariaregionale del Molise, depositata in data 07/10/2016 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava con distinti ricorsi tre intimazioni dipagamento susseguenti a tre cartelle di pagamento relative a impostasul patrimonio per gli anni 1993, 1994 e 1995, deducendo la nullitàNumero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/2026delle notificazioni delle cartelle prodromiche e la tardiva formazione deiruoli nonché proponendo eccezioni di merito sulla pretesa tributaria.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Isernia, riuniti i ricorsi, liaccoglieva.2. L’ufficio proponeva appello davanti alla Commissione tributariaregionale del Molise che lo rigettava. Evidenziava infatti che leintimazioni erano atti autonomamente impugnabili e che le notificazionidelle cartelle erano nulle, poiché eseguite direttamente al legalerappresentante della società senza previo tentativo di notifica pressola sede della società; riteneva poi tardiva la notificazione delle cartellecon conseguente decadenza dell’amministrazione.3. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delleentrate – Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi ed indirizzato alla [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta alla parteoriginaria.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 22maggio 2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione dilegge processuale e in particolare del giudicato interno e quindi «degliartt. 2909 e 324 e dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, nonchédell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992»; si censura la decisione con cui i giudicid’appello hanno ritenuto invalide le notifiche delle cartelle dipagamento nonostante i giudici di primo grado le avessero ritenutevalide e senza che la società avesse proposto appello sul punto,rimanendo anzi contumace nel giudizio di gravame.La difesa erariale espone che i giudici di primo grado avevanoritenuto corretta la notificazione delle cartelle e tuttavia avevanoannullato le intimazioni, per la intervenuta decadenza, non rilevando laNumero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/2026inammissibilità del ricorso in quanto non volto a fare valere vizi propridelle intimazioni medesime.Pertanto, l’ufficio aveva appellato la sentenza evidenziandone lacontraddittorietà e comunque la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs.n. 546 del 1992 che prevede, quale regola generale, che ciascun attosia impugnabile solo per vizi propri e che i vizi dell’atto prodromicopossano essere fatti valere solo ove esso non sia stato notificato.La società non aveva proposto alcun appello incidentale e anzi nonsi era proprio costituita.Pertanto, la CTR aveva violato sia il giudicato interno sia il principiodella domanda, pronunciando ultra petita, e di conseguenza l’art. 19d.lgs. n. 546 del 1992, sopra citato, poiché, accertata e non piùcensurata la ritualità della notificazione delle cartelle, avrebbe dovutodichiarare inammissibile l’impugnazione delle intimazioni.1.1. Il motivo è infondato.La lettura della sentenza della CTP, allegata dalla stessa difesaerariale, non supporta l’assunto di quest’ultima.La CTP ha infatti evidenziato che «Preliminarmente non può trovareaccoglimento la richiesta di nullità della notifica delle cartelle esattorialiavanzata dalla parte ricorrente in quanto la consegna degli atti a manidel legale rappresentante della società ha consentito a quest'ultima diavere contezza della pretesa tributaria dell'Ufficio. Del resto, perorientamento costante della Suprema Corte, in tema di riscossionedelle imposte dirette disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,l'omessa notifica della cartella di pagamento da partedell'amministrazione finanziaria - cui pure essa è tenuta ai sensidell'art. 25 – non invalida la procedura di esazione, in quanto come sidesume tanto dall'art. 30 dello stesso D.P.R. n. 602 del1973 chedall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato … ilcontribuente può ricorrere contro la pretesa tributaria impugnandoNumero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/2026anche il solo avviso di mora, non soltanto per vizi propri di tale ultimoesattoriale non esercitata per la mancata notifica di detta cartella.Appare, invece, fondata l'eccezione della parte ricorrente sia riguardoalla tardività della formazione del ruolo che della notifica delle cartelledi pagamento».Non sembra quindi corretta l’interpretazione della sentenza diprimo grado secondo la quale essa conterrebbe un autonomo edesplicito capo di decisione che abbia ritenuto valida la notificazione inquanto eseguita direttamente presso il legale rappresentante dellasocietà senza ricerche nella sede di questa (essendosi la CTRpronunciata sulla diversa questione della intervenuta conoscenza dellacartella) tanto più che poi tale affermazione deve essere letta insiemeal successivo ragionamento della CTP la quale ha affermato che ilcontribuente poteva recuperare la tutela impugnatoria della cartella,non ritualmente notificata, mediante l’impugnazione della intimazione.Come è noto, per fermo orientamento della Corte, il giudicatointerno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima dellasentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma edeffetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisorianell'ambito della controversia, sicché l’impugnazione motivata conriguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre lacognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendonuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla ancherelativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non sianostati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo digravame (Cass. n. 30728/2022; Cass. n. 24783/2018; Cass. n.21007/2024).Con il proprio atto di appello, infatti, l’Agenzia, assumendo lacontraddittorietà degli argomenti utilizzati dalla CTP per accogliere iNumero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/2026ricorsi, devolveva nuovamente la questione dell’inammissibilità dellaimpugnazione delle intimazioni non per vizi propri ma per vizi dell’attopresupposto e quindi anche il presupposto di tale inammissibilità e cioèla regolare notifica delle cartelle.Infine, appare opportuno precisare che al termine del motivo,l’Agenzia «ribadisce comunque la validità della notifica della cartellaeseguita al domicilio personale dell’amministratore della societàcommerciale in quanto a differenza di quanto sostenuto dai giudici talenotifica era stata già infruttuosamente tentata presso la sede socialecome afferma il concessionario della riscossione nelle propriecontrodeduzioni».Occorre evidenziare che la CTR ha ritenuto nulle le notificheeffettuate direttamente al rappresentante poiché mancava la prova delprevio e infruttuoso tentativo di notifica alla sede della società.Ebbene, anche prescindendo dalla irritualità della censura, che nontrova alcuna corrispondenza nelle disposizioni indicate nella rubrica delmotivo, che è dedicato ad altra questione, essa è comunqueinammissibile.Premesso che l’affermazione della CTR è in diritto corretta (inordine alla formulazione vigente ratione temporis dell’art. 145 c.p.c.:Cass. n. 15399/2008; Cass. n. 21504/2010), e neanche contestata, ladoglianza appare inammissibile poichè, a fronte della chiara e specificaaffermazione in fatto della CTR (secondo cui la notifica non era valida«in assenza della dimostrazione che la preventiva notifica alla sedelegale della società fosse infruttuosa»), non trascrive, localizza osintetizza le relate di notificazione in parola o i documenti cheun richiamo generico a quanto dedotto dall’agente della riscossione, ein definitiva si risolve in una mera petizione di principio.Numero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 36,comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondocomma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., poiché la sentenzasarebbe affetta da contraddittorietà, in quanto la CTR, pur modificandola statuizione sulla notificazione delle cartelle, ha tuttavia confermatola sentenza di primo grado, che invece aveva ritenuto infondata ladoglianza.2.1. Il motivo è infondato.La motivazione della sentenza può essere viziata solo, per quantorileva nel caso di specie, per un contrasto irriducibile tra la motivazionee il dispositivo (Cass. Sez. U. n. 8053/2014), che non pare sussistere,alla luce della corretta interpretazione della sentenza di primo grado,di cui al precedente motivo.La motivazione, del resto, è del tutto coerente con il rigettodell’appello cui consegue, naturalmente, la conferma del decisum dellaCTP.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 17 e 25 deld.P.R. n. 602 del 1973. La difesa erariale assume, infatti, che rationetemporis vigesse solo il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 448 del 1998(le iscrizioni erano avvenute in data 6/06/2000, 9/11/2000 e23/12/2000) e non vi fosse onere di notificare la cartella entro un certotermine, non avendo rilevanza il sopravvenuto testo del d.l. n. 106 del2005.3.1. Il motivo, previa considerazione della irrilevanza della errataindicazione del n. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., anziché del n.3, venendo in rilievo una questione non di ordine processuale bensìNumero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/2026Si premette che, come già visto nell’esame del primo motivo, lacensura sulla validità della notificazione è inammissibile.Ciò posto, il motivo assume la non rilevanza, ai fini della decadenza,della notificazione della cartella, ciò nel quadro normativo vigenteratione temporis; l’assunto appare in contrasto con il consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui in tema di accertamenti econtrolli delle dichiarazioni tributarie, la legittimità della pretesaerariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato conl'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del d. l. 17 giugno 2005, n. 106, convertitonella legge 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella dipagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendol'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente allaconoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dallaliquidazione delle dichiarazioni. Siffatta regola è applicabile anche per igiudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge diconversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentateentro il 31 dicembre 2001 (art. 36, comma secondo, lettera b, del d.lgs.26 febbraio 1999, n. 46), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cuiliquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30settembre 1999 (Cass. n. 16826/2006; Cass. 4255/2007; Cass. n.30704/2011; Cass. n. 29845/2017; adde Cass. n. 26495/2014; Cass.n. 22421/2014; Cass. n. 15329/2014; Cass. n. 14144/2013; Cass. n.8406/2013; Cass. n. 16990/2012; Cass. n. 2212/2011).4. Concludendo, il ricorso va respinto.Non occorre provvedere sulle spese di lite alla luce del mancatosvolgimento di attività difensiva della intimata.La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichiNumero registro generale 26392/2017Numero sezionale 4396/2026Numero di raccolta generale 18242/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.1778/2016). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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