Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 13682/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Ancona lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e, con il secondo, lamenta vizio della motivazione in ordine alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con il terzo motivo, vizio della motivazione e violazione dell'art.132 cod. pen.

Con il quarto, vizio della motivazione e violazione di legge i ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 5 della sentenza gravata, laddove ha inferito la destinazione allo spaccio dello stupefacente dalla diversità delle tipologie differenti di sostanza stupefacente, del tipo hashish e cocaina, dalle modalità dell'occultamento, posto che lo stupefacente è stato rinvenuto all'interno del locale ove l'imputato esercitava l'attività di parrucchiere, dai quantitativi e dalle modalità di conservazione, elementi che appaiono incompatibili con una destinazione meramente personale, considerato anche che è stato rinvenuto uno strumento utile alla pesatura della sostanza.

Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel concedere le circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente nel ricorso per cassazione chiede la concessione, sia pure non nella massima estensione, alla eterogeneità delle sostanze stupefacenti detenute, elemento che evidenzia una pluralità di contatti con l'ambiente della criminalità dedita allo spaccio di stupefacenti nonché la capacità di soddisfare le richieste di un'ampia platea di utenti.

In ordine alla doglianza concernente il vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, si osserva che il giudice ha inoltre fatto richiamo alla personalità del reo, gravato da un precedente penale specifico, all'abilità organizzativa mostrata nella gestione dell'attività I ,m1,) di spaccio, detenuto all'interno di un esercizio commerciale ove gli acquirenti potevano ben confondersi con la clientela abituale, ritenendo così congrua la pena della reclusione di anni uno e mesi due e di euro 1.400 C di multa.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Ancona lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e, con il secondo, lamenta vizio della motivazione in ordine alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo, vizio della motivazione e violazione dell'art.132 cod. pen. Con il quarto, vizio della motivazione e violazione di legge i ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 5 della sentenza gravata, laddove ha inferito la destinazione allo spaccio dello stupefacente dalla diversità delle tipologie differenti di sostanza stupefacente, del tipo hashish e cocaina, dalle modalità dell'occultamento, posto che lo stupefacente è stato rinvenuto all'interno del locale ove l'imputato esercitava l'attività di parrucchiere, dai quantitativi e dalle modalità di conservazione, elementi che appaiono incompatibili con una destinazione meramente personale, considerato anche che è stato rinvenuto uno strumento utile alla pesatura della sostanza. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel concedere le circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente nel ricorso per cassazione chiede la concessione, sia pure non nella massima estensione, alla eterogeneità delle sostanze stupefacenti detenute, elemento che evidenzia una pluralità di contatti con l'ambiente della criminalità dedita allo spaccio di stupefacenti nonché la capacità di soddisfare le richieste di un'ampia platea di utenti. In ordine alla doglianza concernente il vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, si osserva che il giudice ha inoltre fatto richiamo alla personalità del reo, gravato da un precedente penale specifico, all'abilità organizzativa mostrata nella gestione dell'attività I ,m1,) di spaccio, detenuto all'interno di un esercizio commerciale ove gli acquirenti potevano ben confondersi con la clientela abituale, ritenendo così congrua la pena della reclusione di anni uno e mesi due e di euro 1.400 C di multa. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13682/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris