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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 32156/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per i reati di cui agli artt 110,48, 480 e 110 481, dichiarando la prescrizione del reato di cui al capo c) e rideterminando la pena.

Tenuto conto che avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il rispettivo difensore, lamentando Arienzo vizio di motivazione illogica e l'errata applicazione dell'art 131 bis cp e Vitale vizi motivazionali anche in relazione alla ritenuta recidiva.

Considerato che le censure di cui al proinno motivo Arienzo aspirano ad una rivalutazione dell'intero compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova, con riferimento all'apprezzamento delle individuazioni fotografiche mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato e la sua attribuibilità agli imputati.

Ritenuto che la doglianza inerente la mancata applicazione dell'ad 131 bis cp manca di confrontarsi con la corretta giustificazione resa sul punto, che ha negato la causa di non punbilità per la gravità dei fatti, l'offesa arrecata, sottolineando altresì, il ruolo determinante svolto dal ricorrente nella sua veste di tecnico.

Tenuto conto che le censure avanzate da Vitale risultano formulate del tutto genericamente e che la recidiva è stata giustificata, con argomentazione tuttOaltro che apparente, per la vicinanza nel tempo e la specificità delle plurime condanne, giudicate significative di maggiore pericolosità Osservato che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] D E POSJTATA iNC\ CE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per i reati di cui agli artt 110,48, 480 e 110 481, dichiarando la prescrizione del reato di cui al capo c) e rideterminando la pena. Tenuto conto che avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il rispettivo difensore, lamentando Arienzo vizio di motivazione illogica e l'errata applicazione dell'art 131 bis cp e Vitale vizi motivazionali anche in relazione alla ritenuta recidiva. Considerato che le censure di cui al proinno motivo Arienzo aspirano ad una rivalutazione dell'intero compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova, con riferimento all'apprezzamento delle individuazioni fotografiche mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato e la sua attribuibilità agli imputati. Ritenuto che la doglianza inerente la mancata applicazione dell'ad 131 bis cp manca di confrontarsi con la corretta giustificazione resa sul punto, che ha negato la causa di non punbilità per la gravità dei fatti, l'offesa arrecata, sottolineando altresì, il ruolo determinante svolto dal ricorrente nella sua veste di tecnico. Tenuto conto che le censure avanzate da Vitale risultano formulate del tutto genericamente e che la recidiva è stata giustificata, con argomentazione tuttOaltro che apparente, per la vicinanza nel tempo e la specificità delle plurime condanne, giudicate significative di maggiore pericolosità Osservato che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] D E POSJTATA iNC\ CE
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