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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 24447/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato posto nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai compel:enti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01); Ritenuto che gli ulteriori tre motivi sono generici limitandosi a prospettare astrattamente vizi logici, incongruenze e lacune della motivazione, attraverso il richiamo a massime giurisprudenziali, senza sviluppare critiche specifiche al percorso argomentativo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato posto nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai compel:enti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 - 01); Ritenuto che gli ulteriori tre motivi sono generici limitandosi a prospettare astrattamente vizi logici, incongruenze e lacune della motivazione, attraverso il richiamo a massime giurisprudenziali, senza sviluppare critiche specifiche al percorso argomentativo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 24447/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris