CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 16046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 13/5/2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 10/9/2024 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], contestando il rigetto della richiesta delle circostanze attenuanti generiche, con vizio di motivazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute al ricorrente sin dalla sentenza di primo grado, con conferma in appello. 4. Rilevato, pertanto, che il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M