CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 00928/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità, poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pp. 2-3, ove la Corte ha puntualmente motivato l'assenza dei presupposti normativi dell'invocata causa di non punibilità, alla luce della rilevanza del danno, cagionato con condotte reiterate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] l'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente