CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 22 dicembre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante del danno di speciale entità è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'attenuante è applicabile solo qualora il danno sia esiguo, ossia economicamente irrisorio, e tale circostanza non ricorre nel caso di specie e neppure rileva che la refurtiva sia stata recuperata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il