CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 05858/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 per mancanza di elementi comprovanti la propria condotta dolosa quale amministratore della società ed il vizio di motivazione per il mancato accoglimento del motivo d'appello con cui invocava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttive dei motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale in punto responsabilità, con non illogica motivazione con cui il ricorrente neppure si confronta (cfr. pag. 3, sent. di appello) - donde anche la manifesta infondatezza della doglianza sul punto - e per il resto relative al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione e adeguato esame delle doglianze difensive, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaEassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.