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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 1980

Cassazione n. 33608/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai descritti vizi logici, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della esclusione dell'applicabilità della circostanza attenuante in parola nel caso di specie (si veda, in particolare, pagina 4, ove si evidenzia come il valore economico del ciclomotore oggetto di ricettazione, di una nota marca e modello e regolarmente marciante, nonché l'uso che di esso ne faceva il legittimo titolare, non consentano di ritenere il fatto di speciale tenuità, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità dettati al riguardo - cfr. Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 settembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai descritti vizi logici, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della esclusione dell'applicabilità della circostanza attenuante in parola nel caso di specie (si veda, in particolare, pagina 4, ove si evidenzia come il valore economico del ciclomotore oggetto di ricettazione, di una nota marca e modello e regolarmente marciante, nonché l'uso che di esso ne faceva il legittimo titolare, non consentano di ritenere il fatto di speciale tenuità, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità dettati al riguardo - cfr. Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025
Sentenza Cassazione n. 33608/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris