CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03002/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, di difficile intellegibilità attesa la scarsa corrispondenza con quanto in realtà dedotto in sede di gravame, è riproduttivo di analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui, sulla base di svolti apprezzamenti in fatto, ha ritenuto che l'allontanamento fosse stato volontario in quanto ben consapevole dei limiti impostigli con le autorizzazioni del Tribunale di Sorveglianza che, nonostante la loro ampiezza, non avevano impedito al ricorrente di allontanarsi dall'abitazione in orario incompatibile con l'autorizzazione data dalla citata Autorità giudiziaria; rilevato che, a prescindere dalla risposta al motivo di gravame fornita dalla Corte di merito, il corrispondente motivo formulato in sede di gravame era manifestamente infondato in quanto eccentrico rispetto all'accertamento di responsabilità operato dal primo giudice che, non essendoci dimostrazione che il ricorrente, dopo il primo controllo, fosse rientrato in casa, ha ritenuto che l'evasione fosse unitaria (escludendo la sussistenza di una pluralità di reati); che a tali fini assumeva determinante valenza il fatto che il Bedini veniva trovato e catturato solo dopo la revoca della misura domiciliare, avvenuto un mese dopo l'ultimo controllo, in altro comune, luogo estraneo alle prescrizioni, così rendendo palese il dato che vedeva il ricorrente non aver mai fatto rientro in casa, circostanza che rende eccentrico il riferimento alla consapevolezza dei limiti della autorizzazione; che la manifesta infondatezza del motivo di gravame implica la carenza di interesse in capo al ricorrente dovendosi fare rinvio al consolidato principio di diritto secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); osservato che, quanto al secondo motivo, nessuna censura il ricorrente ha formulato in appello circa la contestata recidiva; che, pertanto, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende