CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 41855/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE per il riesame delle misure cautelari di BARI; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 20 maggio 2024 il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 22 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con la quale era stata applicata all'imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata in concorso contestatagli. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 640-bis cod. pen.3. In particolare, sottoponeva a critica la motivazione dell'ordinanza impugnata, ritenuta illogica, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto priva di rilievo - ai fini della dimostrazione che il Massenzio non fosse in possesso, all'epoca dei fatti, della smart card aziendale utilizzata per la commissione del reato di truffa aggravata contestatagli - la mail con la quale il commercialista Monaco, nel rimettere il mandato,aveva dichiarato di aver consegnato la smart card a tale [OSCURATO:PERSONA] in data 9 giugno 2022, essendo ben possibile, ad avviso del Tribunale che costei l'avesse successivamente consegnata all'imputato. 4. A tenore della prospettazione del ricorrente,la motivazione resa sul punto dal Tribunale per il riesame pretendeva di porre a carico della difesa l'onere di provare l'innocenza dell'imputato, laddove evidentemente era l'accusa a dover fornire la prova della colpevolezza. 5. La difesa, inoltre, in data 5 settembre 2024 depositava memoria con la quale ribadiva le argomentazioni già rassegnate e altresì deduceva che nella specie era carente il dolo specifico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Ed invero, il punto della motivazione oggetto della doglianza appare, in realtà, immune dal vizio di manifesta illogicità dedotto dal ricorrente, se si considera che appare del tutto rispondente a logica l'argomentazione del Tribunale del riesame, che ha ritenuto ben possibile che la Fieni, dopo aver ricevuto la card successivamente utilizzata per la commissione della truffa, l'avesse consegnata all'imputato, il quale, pertanto, avrebbe avuto l'occasione di commettere il reato. 3. Tale circostanza, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è stata considerata dal giudice della cautela quale elemento di prova a carico del Massenzio, bensì e soltanto al fine di escludere l'esistenza di un elemento dirimente a suo favore, sullo sfondo della considerazione altri elementi a carico del ricorrente, primo fra tutti il fatto che il Massenzio, all'epoca del reato, rivestiva la qualità di legale rappresentante nonché amministratore della società titolare del fittizio credito di imposta, pari a euro 43.000,00, oggetto della contestata truffa. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.5. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 6. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della