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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 22949/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tagliacozzo avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte di Appello di Roma. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 17 giugno 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha condannato Angelo LAURINI alla pena di anni 4 di reclusione in relazione ai reati di associazione a delinquere e truffa aggravata.

2. Con sentenza emessa in data 02 maggio 2022, la Corte di Appello di Roma, in accoglimento della richiesta di applicazione di pena concordata, avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato al LAURINI la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, stante la rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di appello.

3. Angelo LAURINI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in particolare la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.4.

Con procedura de plano ex art 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., va affermato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

5. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è, infatti, ammesso solo ove il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ai vizi attinenti ad elementi circostanziali ed ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve, infatti, motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).

6. Nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo espressamente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e valutando la congruità del trattamento sanzionatorio proposto dalle parti.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Tagliacozzo avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte di Appello di Roma. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 17 giugno 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha condannato Angelo LAURINI alla pena di anni 4 di reclusione in relazione ai reati di associazione a delinquere e truffa aggravata. 2. Con sentenza emessa in data 02 maggio 2022, la Corte di Appello di Roma, in accoglimento della richiesta di applicazione di pena concordata, avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato al LAURINI la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, stante la rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di appello. 3. Angelo LAURINI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in particolare la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.4. Con procedura de plano ex art 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., va affermato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. 5. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è, infatti, ammesso solo ove il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ai vizi attinenti ad elementi circostanziali ed ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve, infatti, motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). 6. Nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale si è adeguata all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo espressamente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e valutando la congruità del trattamento sanzionatorio proposto dalle parti. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01
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