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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23169/2026

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ore pro tempore, entramberappresentate e difese ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C.

A R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario;-intimata-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n.2208/2025 depositata il 19 marzo 2025;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Catania dell’Agenzia delle Entrateeseguiva, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il controlloNumero registro generale 18403/2025Numero sezionale 5260/2026Numero di raccolta generale 23169/2026Data pubblicazione 14/07/2026automatizzato delle dichiarazioni dei redditi presentate per l’anno 2015dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria (a.s.)mediante l’utilizzo dei modelli 770/2016 e UNICO Società di Capitali/2016.1.1 All’esito di tale controllo, l’Ufficio iscriveva a ruolo gli importicorrispondenti all’IRES e alle ritenute alla fonte dichiarate dallacontribuente ma non versate, per un importo complessivo di 353.899,15euro, con l’aggiunta di interessi e sanzioni, e in séguito l’Agenzia delleEntrate - Riscossione (ADER) notificava alla prefata società la relativacartella di pagamento.2. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in a.s. impugnava la predettacartella dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Catania,la quale, accogliendo per quanto di ragione il ricorso della parte privata,affermava l’illegittimità della pretesa erariale inerente agli interessi, allesanzioni e agli oneri di riscossione.3.

La decisione veniva in séguito riformata dalla Corte di giustiziatributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania,che con sentenza n. 2208/2025 del 19 marzo 2025, in parzialeaccoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, «[...] dichiara[va] lainefficacia nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. inamministrazione straordinaria della richiesta di sanzioni, interessi ed oneridi riscossione di cui alla cartella di pagamento impugnata».3.1 Ritenevano i giudici regionali che, contrariamente a quantostatuito dalla CTP, l’iscrizione a ruolo di interessi, sanzioni e oneri diriscossione, avvenuta in data successiva all’ammissione della società allaprocedura di amministrazione straordinaria, non fosse illegittima, bensìinopponibile alla detta procedura, «[...] fermo restando che ogni pretesaper interessi e sanzioni [avrebbe potuto] essere azionata dall’Agenzia delleEntrate nei confronti della società [...] una volta tornata in bonis [...]».Soggiungevano che la notificazione della cartella non costituiva attonecessario per evitare la decadenza dall’esercizio del potere di riscossioneNumero registro generale 18403/2025Numero sezionale 5260/2026Numero di raccolta generale 23169/2026Data pubblicazione 14/07/2026o per far valere il credito erariale nell’àmbito della procedura concorsuale.4.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate e l’ADER hannoproposto ricorso congiunto per cassazione affidato a un unico motivo, alquale non ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in a.s., rimastaintimata.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso sono lamentate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degliartt. 168 e 169 della legge fallimentare.1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenutoinefficace l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA].c. a r.l. a titolo di interessi e sanzioni, per essere questa avvenuta indata successiva all’ammissione della società alla procedura diamministrazione straordinaria.Viene, in proposito, obiettato che:- la cartella di pagamento non costituisce atto dell’esecuzione forzata,sicché la sua emissione non è impedita dalla pendenza di una proceduraconcorsuale;- «[...] l’obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presuppostodi fatto al quale è ricollegata l’emersione del tributo, a fronte della quale lasuccessiva attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria attieneall’esercizio del diritto di credito e ha funzione ad essa strumentale»;- nel caso di specie, il debito per interessi e sanzioni nasceva dalmancato pagamento delle imposte dichiarate dalla società in bonisanteriormente alla sua ammissione alla procedura di amministrazionestraordinaria.1.2 Il ricorso è fondato, nei termini in appresso precisati.Numero registro generale 18403/2025Numero sezionale 5260/2026Numero di raccolta generale 23169/2026Data pubblicazione 14/07/20261.3 Giova anzitutto rammentare che la disciplina relativaall’accertamento del passivo nella procedura concorsuale diamministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è interamentemodellata su quella del fallimento, in quanto l’art. 53, comma 1, del d.lgs.n. 270 del 1999 richiama gli artt. 93 e seguenti della legge fall.,precisando che il curatore deve intendersi sostituito dal commissariostraordinario.Risulta, dunque, inappropriato il riferimento fatto tanto dalla ricorrentequanto dalla stessa sentenza qui impugnata agli artt. 168 e 169 dellalegge fall., dettati in materia di concordato preventivo.Ciò non impedisce alla Corte, nell’esercizio della sua funzione dinomofilachia, di inquadrare il vizio denunciato in altre più pertinentiprevisioni normative, e precisamente negli artt. 51, 52 e 55 della stessalegge fall. (corrispondenti agli attuali artt. 150, 151 e 154 del d.lgs. n. 14del 2019, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).È stato, infatti, ripetutamente affermato che l’indicazione, ai sensidell’art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c., delle norme che si assumonoviolate non si pone come requisito autonomo e imprescindibile ai finidell’ammissibilità del ricorso per cassazione, bensì come elementorichiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e diidentificare i limiti dell’impugnazione.Ne discende che l’omesso o erroneo richiamo delle disposizioni dilegge asseritamente inosservate dal giudice di merito non comportal’inammissibilità del ricorso ove gli argomenti addotti dal ricorrente,valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i princìpidi diritto invocati, rendendo possibile la delimitazione del quiddisputandum (cfr. Cass. n. 12929/2007, Cass. n. 14026/2012, Cass. n.5981/2020, Cass. n. 2091/2026).1.4 Tanto premesso, occorre tener presente che, a séguito delladichiarazione di fallimento, ogni credito deve essere accertato nelle formeNumero registro generale 18403/2025Numero sezionale 5260/2026Numero di raccolta generale 23169/2026Data pubblicazione 14/07/2026di cui agli artt. 93 e seguenti della legge fall., come detto richiamati perl’amministrazione straordinaria dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 270 del1999.Tale regola generale subisce, peraltro, un’importante eccezioneallorquando entrano in gioco i princìpi in tema di riparto dellagiurisdizione; nel senso che, qualora un credito sia sottoposto,relativamente all’an e al quantum, alla giurisdizione di un giudice speciale- nel caso che occupa, a quella delle [OSCURATO:PERSONA], oggi Corti digiustizia tributaria -, la cognizione del giudice fallimentare in sede diaccertamento del passivo è limitata alla verifica: (a) della concorsualità edella collocazione privilegiata o chirografaria del detto credito; (b)dell’idoneità della documentazione probatoria depositata a supporto delladomanda di insinuazione.Il giudice delegato resta, per contro, vincolato all’accertamentocompiuto dal giudice dotato di giurisdizione in ordine: (a) all’an e alquantum del credito; (b) al decorso dei termini di prescrizione (cfr. Cass.n. 21483/2015), anche quando verificatosi in epoca successiva allanotifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. Sez.

U. n. 14648/2017), odi quelli di decadenza dalla pretesa impositiva.1.5 Delineato in breve il contesto giuridico di riferimento, va osservatoche, secondo un diffuso orientamento di questa Corte regolatrice,l’avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di undebito d’imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimentodel contribuente (o alla sua ammissione all’amministrazione straordinaria)esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all’elementosoggettivo della violazione e all’impossibilità per il curatore o commissariostraordinario di pagare i singoli creditori in lesione del principio della parcondicio creditorum; e ciò perché la sanzione trova il suo presupposto inuna violazione commessa quando l’imprenditore era ancóra in bonis (cfr.Cass. n. 1375/1987, Cass. n. 21078/2011, Cass. n. 4300/2022).Numero registro generale 18403/2025Numero sezionale 5260/2026Numero di raccolta generale 23169/2026Data pubblicazione 14/07/20261.6 Si è, al riguardo, chiarito che, laddove il termine di pagamento deltributo sia decorso alla data della dichiarazione di fallimento - o, nel casodell’amministrazione straordinaria, alla data del decreto di ammissione allaprocedura, dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione diinsolvenza -, il curatore fallimentare o il commissario straordinario nonpuò opporre di essere tenuto a rispettare le regole del concorso, onde intal caso le sanzioni sono dovute e vanno senz’altro ammesse al passivo,con il solo limite che il pagamento dovrà avvenire in moneta concorsuale.Diversa è la situazione qualora il termine di pagamento del tributo nonsia decorso alla data della dichiarazione di insolvenza, poiché in dettaipotesi l’imprenditore è ancóra in condizione di effettuare un pagamentotempestivo, con la conseguenza che non può imputarsi a lui, né agli organidella procedura, alcuna colpevole inadempienza ai sensi dell’art. 5 deld.lgs. n. 472 del 1997, sia pure sotto il semplice profilo della coscienza evolontà del fatto (cfr. Cass. n. 4300/2022).Invero, prima della dichiarazione dello stato di insolvenza i termini dipagamento per il contribuente in bonis non sono ancora scaduti, mentredopo quella dichiarazione il pagamento non può più essere validamenteeseguito dagli organi della procedura, a motivo dell’applicabilità delleregole suaccennate.1.7 Alla stregua delle surriferite regulae iuris, nella fattispecie inesame risultava, quindi, dirimente accertare se, alla data del decretoministeriale di ammissione della [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. allaprocedura di amministrazione straordinaria, la prefata società fosse giàinadempiente all’obbligo di versamento delle imposte dovute, giacché,nell’ipotesi affermativa, il commissario straordinario non avrebbe potutosottrarsi al pagamento delle stesse invocando le regole del concorso (cfr.Cass. n. 27283/2023; nello stesso senso Cass. n. 26728/2023, Cass. n.23496/2024, Cass. n. 32503/2024).1.8 Di un simile accertamento non si è, però, fatto carico il collegio diNumero registro generale 18403/2025Numero sezionale 5260/2026Numero di raccolta generale 23169/2026Data pubblicazione 14/07/2026appello.1.9 Per quanto concerne, poi, gli interessi dovuti per il ritardonell’adempimento di un’obbligazione tributaria sorta anteriormenteall’apertura dell’amministrazione straordinaria, la giurisprudenza dilegittimità ha avuto modo di precisare che anch’essi vanno posti a caricodella società in bonis e della successiva procedura concorsuale, spettandoal giudice delegato quantificarne l’esatto ammontare in sede diinsinuazione del credito al passivo (cfr. Cass. n. 27283/2023).1.10 I giudici a quibus non si sono attenuti agli insegnamentinomofilattici innanzi ricordati, conseguentemente incorrendo nelprospettato error in iudicando.2.

Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Catania, in diversa composizione, la quale procederà a unnuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopraespressi.2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore pro tempore, entramberappresentate e difese ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario;-intimata-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n.2208/2025 depositata il 19 marzo 2025;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Catania dell’Agenzia delle Entrateeseguiva, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il controlloNumero registro generale 18403/2025Numero sezionale 5260/2026Numero di raccolta generale 23169/2026Data pubblicazione 14/07/2026automatizzato delle dichiarazioni dei redditi presentate per l’anno 2015dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria (a.s.)mediante l’utilizzo dei modelli 770/2016 e UNICO Società di Capitali/2016.1.1 All’esito di tale controllo, l’Ufficio iscriveva a ruolo gli importicorrispondenti all’IRES e alle ritenute alla fonte dichiarate dallacontribuente ma non versate, per un importo complessivo di 353.899,15euro, con l’aggiunta di interessi e sanzioni, e in séguito l’Agenzia delleEntrate - Riscossione (ADER) notificava alla prefata società la relativacartella di pagamento.2. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in a.s. impugnava la predettacartella dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Catania,la quale, accogliendo per quanto di ragione il ricorso della parte privata,affermava l’illegittimità della pretesa erariale inerente agli interessi, allesanzioni e agli oneri di riscossione.3. La decisione veniva in séguito riformata dalla Corte di giustiziatributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania,che con sentenza n. 2208/2025 del 19 marzo 2025, in parzialeaccoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, «[...] dichiara[va] lainefficacia nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. inamministrazione straordinaria della richiesta di sanzioni, interessi ed oneridi riscossione di cui alla cartella di pagamento impugnata».3.1 Ritenevano i giudici regionali che, contrariamente a quantostatuito dalla CTP, l’iscrizione a ruolo di interessi, sanzioni e oneri diriscossione, avvenuta in data successiva all’ammissione della società allaprocedura di amministrazione straordinaria, non fosse illegittima, bensìinopponibile alla detta procedura, «[...] fermo restando che ogni pretesaper interessi e sanzioni [avrebbe potuto] essere azionata dall’Agenzia delleEntrate nei confronti della società [...] una volta tornata in bonis [...]».Soggiungevano che la notificazione della cartella non costituiva attonecessario per evitare la decadenza dall’esercizio del potere di riscossioneNumero registro generale 18403/2025Numero sezionale 5260/2026Numero di raccolta generale 23169/2026Data pubblicazione 14/07/2026o per far valere il credito erariale nell’àmbito della procedura concorsuale.4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate e l’ADER hannoproposto ricorso congiunto per cassazione affidato a un unico motivo, alquale non ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in a.s., rimastaintimata.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso sono lamentate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degliartt. 168 e 169 della legge fallimentare.1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenutoinefficace l’iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA].c. a r.l. a titolo di interessi e sanzioni, per essere questa avvenuta indata successiva all’ammissione della società alla procedura diamministrazione straordinaria.Viene, in proposito, obiettato che:- la cartella di pagamento non costituisce atto dell’esecuzione forzata,sicché la sua emissione non è impedita dalla pendenza di una proceduraconcorsuale;- «[...] l’obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presuppostodi fatto al quale è ricollegata l’emersione del tributo, a fronte della quale lasuccessiva attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria attieneall’esercizio del diritto di credito e ha funzione ad essa strumentale»;- nel caso di specie, il debito per interessi e sanzioni nasceva dalmancato pagamento delle imposte dichiarate dalla società in bonisanteriormente alla sua ammissione alla procedura di amministrazionestraordinaria.1.2 Il ricorso è fondato, nei termini in appresso precisati.Numero registro generale 18403/2025Numero sezionale 5260/2026Numero di raccolta generale 23169/2026Data pubblicazione 14/07/20261.3 Giova anzitutto rammentare che la disciplina relativaall’accertamento del passivo nella procedura concorsuale diamministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è interamentemodellata su quella del fallimento, in quanto l’art. 53, comma 1, del d.lgs.n. 270 del 1999 richiama gli artt. 93 e seguenti della legge fall.,precisando che il curatore deve intendersi sostituito dal commissariostraordinario.Risulta, dunque, inappropriato il riferimento fatto tanto dalla ricorrentequanto dalla stessa sentenza qui impugnata agli artt. 168 e 169 dellalegge fall., dettati in materia di concordato preventivo.Ciò non impedisce alla Corte, nell’esercizio della sua funzione dinomofilachia, di inquadrare il vizio denunciato in altre più pertinentiprevisioni normative, e precisamente negli artt. 51, 52 e 55 della stessalegge fall. (corrispondenti agli attuali artt. 150, 151 e 154 del d.lgs. n. 14del 2019, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).È stato, infatti, ripetutamente affermato che l’indicazione, ai sensidell’art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c., delle norme che si assumonoviolate non si pone come requisito autonomo e imprescindibile ai finidell’ammissibilità del ricorso per cassazione, bensì come elementorichiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e diidentificare i limiti dell’impugnazione.Ne discende che l’omesso o erroneo richiamo delle disposizioni dilegge asseritamente inosservate dal giudice di merito non comportal’inammissibilità del ricorso ove gli argomenti addotti dal ricorrente,valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i princìpidi diritto invocati, rendendo possibile la delimitazione del quiddisputandum (cfr. Cass. n. 12929/2007, Cass. n. 14026/2012, Cass. n.5981/2020, Cass. n. 2091/2026).1.4 Tanto premesso, occorre tener presente che, a séguito delladichiarazione di fallimento, ogni credito deve essere accertato nelle formeNumero registro generale 18403/2025Numero sezionale 5260/2026Numero di raccolta generale 23169/2026Data pubblicazione 14/07/2026di cui agli artt. 93 e seguenti della legge fall., come detto richiamati perl’amministrazione straordinaria dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 270 del1999.Tale regola generale subisce, peraltro, un’importante eccezioneallorquando entrano in gioco i princìpi in tema di riparto dellagiurisdizione; nel senso che, qualora un credito sia sottoposto,relativamente all’an e al quantum, alla giurisdizione di un giudice speciale- nel caso che occupa, a quella delle [OSCURATO:PERSONA], oggi Corti digiustizia tributaria -, la cognizione del giudice fallimentare in sede diaccertamento del passivo è limitata alla verifica: (a) della concorsualità edella collocazione privilegiata o chirografaria del detto credito; (b)dell’idoneità della documentazione probatoria depositata a supporto delladomanda di insinuazione.Il giudice delegato resta, per contro, vincolato all’accertamentocompiuto dal giudice dotato di giurisdizione in ordine: (a) all’an e alquantum del credito; (b) al decorso dei termini di prescrizione (cfr. Cass.n. 21483/2015), anche quando verificatosi in epoca successiva allanotifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. Sez. U. n. 14648/2017), odi quelli di decadenza dalla pretesa impositiva.1.5 Delineato in breve il contesto giuridico di riferimento, va osservatoche, secondo un diffuso orientamento di questa Corte regolatrice,l’avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di undebito d’imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimentodel contribuente (o alla sua ammissione all’amministrazione straordinaria)esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all’elementosoggettivo della violazione e all’impossibilità per il curatore o commissariostraordinario di pagare i singoli creditori in lesione del principio della parcondicio creditorum; e ciò perché la sanzione trova il suo presupposto inuna violazione commessa quando l’imprenditore era ancóra in bonis (cfr.Cass. n. 1375/1987, Cass. n. 21078/2011, Cass. n. 4300/2022).Numero registro generale 18403/2025Numero sezionale 5260/2026Numero di raccolta generale 23169/2026Data pubblicazione 14/07/20261.6 Si è, al riguardo, chiarito che, laddove il termine di pagamento deltributo sia decorso alla data della dichiarazione di fallimento - o, nel casodell’amministrazione straordinaria, alla data del decreto di ammissione allaprocedura, dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione diinsolvenza -, il curatore fallimentare o il commissario straordinario nonpuò opporre di essere tenuto a rispettare le regole del concorso, onde intal caso le sanzioni sono dovute e vanno senz’altro ammesse al passivo,con il solo limite che il pagamento dovrà avvenire in moneta concorsuale.Diversa è la situazione qualora il termine di pagamento del tributo nonsia decorso alla data della dichiarazione di insolvenza, poiché in dettaipotesi l’imprenditore è ancóra in condizione di effettuare un pagamentotempestivo, con la conseguenza che non può imputarsi a lui, né agli organidella procedura, alcuna colpevole inadempienza ai sensi dell’art. 5 deld.lgs. n. 472 del 1997, sia pure sotto il semplice profilo della coscienza evolontà del fatto (cfr. Cass. n. 4300/2022).Invero, prima della dichiarazione dello stato di insolvenza i termini dipagamento per il contribuente in bonis non sono ancora scaduti, mentredopo quella dichiarazione il pagamento non può più essere validamenteeseguito dagli organi della procedura, a motivo dell’applicabilità delleregole suaccennate.1.7 Alla stregua delle surriferite regulae iuris, nella fattispecie inesame risultava, quindi, dirimente accertare se, alla data del decretoministeriale di ammissione della [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. allaprocedura di amministrazione straordinaria, la prefata società fosse giàinadempiente all’obbligo di versamento delle imposte dovute, giacché,nell’ipotesi affermativa, il commissario straordinario non avrebbe potutosottrarsi al pagamento delle stesse invocando le regole del concorso (cfr.Cass. n. 27283/2023; nello stesso senso Cass. n. 26728/2023, Cass. n.23496/2024, Cass. n. 32503/2024).1.8 Di un simile accertamento non si è, però, fatto carico il collegio diNumero registro generale 18403/2025Numero sezionale 5260/2026Numero di raccolta generale 23169/2026Data pubblicazione 14/07/2026appello.1.9 Per quanto concerne, poi, gli interessi dovuti per il ritardonell’adempimento di un’obbligazione tributaria sorta anteriormenteall’apertura dell’amministrazione straordinaria, la giurisprudenza dilegittimità ha avuto modo di precisare che anch’essi vanno posti a caricodella società in bonis e della successiva procedura concorsuale, spettandoal giudice delegato quantificarne l’esatto ammontare in sede diinsinuazione del credito al passivo (cfr. Cass. n. 27283/2023).1.10 I giudici a quibus non si sono attenuti agli insegnamentinomofilattici innanzi ricordati, conseguentemente incorrendo nelprospettato error in iudicando.2. Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Catania, in diversa composizione, la quale procederà a unnuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopraespressi.2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro