CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MORABITO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 29/6/2021 (dep. il 28 luglio 2021) del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, in data 29 maggio 2021, in relazione ai delitti di: a) partecipazione, con ruolo di dirigente ed organizzatore di una articolazione territoriale della 'ndrangheta, cosca FICARA-LATELLA, operante nel mandamento della città di [OSCURATO:PERSONA] (centro). Reato permanente contestato come accertato sino all'attualità; b) concorso con [OSCURATO:PERSONA]ANNA nella tentata estorsione aggravata ai danni di Santo FEDERICO, per costringerlo a recedere dalla promessa di vendita in favore di altro promissario acquirente per cedere la tabaccheria di cui era titolare al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], epoca anteriore o prossima al 9 maggio 2021; d) concorso in porto e detenzione abusivi di armi comuni da sparo; fatti tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. [OSCURATO:PERSONA], epoca anteriore o prossima al 16 aprile 2021. 1.1. In particolare, si contesta in cautela al "Totò" Morabito di essere il principale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe, di svolgere i consueti ruoli operativi nei settori delle estorsioni e della custodia e cessione delle armi da sparo, della imposizione di prodotti alimentari ai dettaglianti, di aver efficacemente tenuto i rapporti con la cosca [OSCURATO:PERSONA], di aver commesso i reati fine indicati ai capi b) e d). L'affectio sarebbe dimostrata (nella misura e nella qualità segnate dalla regola di giudizio di cui all'art. 273 cod. proc. pen.) dal ruolo dirigenziale ed organizzativo svolto all'interno della cosca, che lo vede intraneo da molti anni, anche per effetto della successione nel ruolo già ricoperto dal genitore precocemente defunto di morte violenta, con ruoli via via più rilevanti. Altro indice del suo "prender parte alla cosca" sarebbe rappresentato dalla capacità di tenere rapporti e legami stretti con l'altra cosca familiare ([OSCURATO:PERSONA]) attiva sul limitrofo territorio di Archi, anche per assicurare la pace necessaria allo svolgimento degli affari illeciti propri del sodalizio. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Motivi avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis cod. pen., 192, 273, cod. proc. pen., giacché nessun elemento indiziario grave (né dichiarativo, tanto meno intercettivo) colora di partecipazione mafiosa (di spessore i dirigenziale) la condotta del ricorrente, attesa anche la inedita collocazione ubiqua nelle due famiglie Fichera e [OSCURATO:PERSONA]; né del resto vi è prova della natura funzionale osmotica tra impresa dolciaria svolta e imposizione sul territorio dei suoi prodotti dolciari. Né tale affectio, con particolare riferimento al ruolo dirigenziale, appare dimostrata dagli altri, disorganici elementi indiziari affastellati nel testo della ordinanza, senza un filo conduttore unificante; 2.2. i medesimi vizi accompagnano la deduzione del secondo motivo in tema di deficit descrittivo della fattispecie, non essendo esplicitato in imputazione il contesto soggettivo cui il ricorrente avrebbe preso parte; 2.3. ancora i medesimi vizi connotano la ravvisata gravità indiziaria per la ipotesi contestata al capo b) in materia di armi, non potendo il mero dato auditivo offrire conferma della detenzione di un'arma comune da sparo efficace ed efficiente. Motivi avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.4. Violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale e processuale, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) in relazione agli art. 416 bis cod. pen. e 273, 192 cod. proc. pen., per aver divisato gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio investigato sulla sola base delle generiche dichiarazioni accusatorie (ritenute convergenti) operate dai collaboratori di giustizia chiamanti in correità e di un compendio intercettivo, quanto mai equivoco, indicativo solo di una vicinitas familistica riferita alla genia di appartenenza, mentre alcun ruolo risulta avere in concreto svolto il ricorrente, sia nel comparto imprenditoriale, che nei rapporti di mediazione con esponenti delle cosche avverse. Difetta dunque il contributo causale offerto dal ricorrente alla cosca di ipotizzata appartenenza, tanto meno nella dimensione dirigenziale. Così come l'ordinanza nulla espone circa il necessario vaglio critico da svolgere in ordine ad affidabilità delle voci narranti ed attendibilità di quanto narrato, limitandosi a richiamare sul punto la motivazione dell'ordinanza genetica. 2.5. I medesimi vizi inficiano la valutazione svolta in sede di riesame quanto a consistenza e grado di esigenze cautelari, Il tribunale non ha valutato la possibile diversa qualificazione del fatto associativo in termini di concorso esterno in associazione mafiosa, con le conseguenze processuali in termini di grado e forme della presunzione indicata all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché proposti fuori dai casi previsti dalla legge processuale e comunque manifestamente infondati. 1.1. Il tribunale ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione del ricorrente, con ruolo dirigenziale ed organizzativo, alla cosca FICARA-LATELLA sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sul ruolo specifico da questi svolto per la cosca di riferimento) del molteplice narrativo di persone informate in quanto intranee alla medesima consorteria e del compendio di conversazioni intercettate sullo specifico fronte organizzativo della sodalità. Tali indizi di natura mista (dichiarativa e colloquiale) consentono peraltro di colorare di evidente affiato associativo, sia la condotta di imprenditore dolciario attivo sul territorio nel quale impone le proprie produzioni, che il ruolo di "ponte", favorito dalle relazioni di comparatico, con l'altra cosca ([OSCURATO:PERSONA]) attiva su territori limitrofi. In concreto sono evidenziati gli incontri con altri sodali, necessari a prevenire conflitti tra gruppi finitimi, gli interessi alla distribuzione dei propri prodotti nel territorio controllato, le strategie di acquisizione di esercizi commerciali che agiscono in condizioni di monopolio, l'interesse verso la cessione delle armi ed il tentativo di estorsione compiuto. 1.2. A fronte di tale convergente molteplice, inammissibili si rivelano quei motivi che: 1.2.1. propongono alla Corte una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, avulso dal contesto logico nel quale sono state "lette" nel merito, con argomentazioni coerenti e niente affatto contraddittorie (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Del resto, il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati indiziari da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente, né pare evincersi dalla lettura del testo motivazionale la manifesta illogicità o la irragionevolezza delle argomentazioni espresse sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il tribunale ha valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate (tra il ricorrente ed altri) dalle quali univocamente si evince, a riscontro preciso di quanto rappresentato dalle plurime e convergenti (anche sul ruolo) chiamate in correità valorizzate nel merito, il ruolo organizzativo e direttivo svolto dal ricorrente in ambito associativo. A corredo di tale "qualità", precisamente rappresentata dalle chiamate in correità ed indiscutibilmente evincibile dalla lettura delle conversazioni intercettate (interesse alla soluzione e prevenzione dei conflitti interni esterni, interesse ad imporre sul territorio i prodotti dell'impresa familiare), si pongono le condotte -del pari univocamente indizianti- valorizzate dai giudici di merito nella tenuta dei rapporti "ponte" con esponenti di cosche operanti in territori limitrofi. Dai significativi modi usati nella vicenda estorsiva (capo b) il tribunale ha diffusamente argomentato per trarre evidenza di una concreta operatività del soggetto sul territorio coperto da assoggettamento omertoso; al di là del disvalore che il fatto esprime, sono le modalità ed il disegno criminoso che manifestano chi e come si esercita il potere mafioso sul territorio; 1.2.2. deducendo promiscuamente tutti e tre i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito, difettano della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; da ultimo, Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, ric. Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l'onere sanzionato a pena di a-specificità del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione; 1.2.3. deducono la violazione della regola processuale indicata all'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 1.3. Ciò posto e rilevate le plurime cause di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse del Morabito, deve comunque nel merito ribadirsi che in ordine ai motivi dedotti con i ricorsi la giurisprudenza di questa Corte, pronunciatasi nella massima espressione di collegialità (Sez. U., n. 36958, del 27/5/2021, ric. Modaffari, Rv. 281889), ha di recente affermato che: la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi; il che è rimasto dimostrato sia dal convergente dichiarativo, che dal dato intercettivo a testimonianza del ruolo attivo negli affari del sodalizio. Mentre, nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'afffliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti — sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza — alla luce di elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione; il che resta dimostrato dalla iterazione di condotte (quelle relative ai delitti fine e quelle mezzo) indicative di una tale affiliazione. 1.4. Quanto ai due reati fine (estorsione tentata in concorso e violazione della normativa in materia di armi, entrambi aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose): mentre sulla fattispecie estorsiva (capo b) nulla è dedotto con i motivi di ricorso, la vicenda relativa alle armi (capo d), trova scaturigine nella prova dichiarativa indicativa di un interesse verso le armi per le finalità proprie del sodalizio, a tale argomento narrativo si aggiunge il dato intercettivo che rende epifania di una concreta detenzione di arma da consegnare a terzi soggetti, per finalità coincidenti con gli interessi associativi; il che rende logica contezza anche della necessaria efficacia dell'arma detenuta. Sul punto, l'argomentare della Corte è logico ed aderente alle evidenze indiziarle acquisite in atti ed utilizzabili ai fini del decidere, sì da sottrarsi alle censure deducibili nella sede di legittimità. 1.5. Quanto a sussistenza e grado di esigenze cautelari e scelta della misura, il tribunale ha evidenziato l'attualità delle dette esigenze, anche in relazione alla datazione dei reati fine contestati, oltre l'assoluta assenza di elementi dai quali desumere l'inconsistenza delle dette esigenze. Vive ed opera, pertanto, in relazione al reato associativo sub a), la presunzione iuris tantum di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., mentre quanto a scelta della misura lo stesso comma dell'art. 275 di citato codice di rito, esprime una presunzione assoluta di adeguatezza della misura cautelare di massima afflittività. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio. 2.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 -co. 1 ter disp. att.- cod. proc. p