CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27337/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato al contenuto del ricorso e ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 22 maggio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 9 marzo2000, n. 74, commesso in Altamura, il 31 dicembre 2015 (capo A), alla pena di un anno di reclusione, oltre pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in quattro motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione. Deduce che la motivazione impugnata è contraddittoria e/o illogica nella parte in cui la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 pur essendo stato assolto dal reato di cui all'art. 10 del medesimo d.lgs. e che è principio pacifico e incontestabile che le scritture contabili costituiscano il presupposto indispensabile per la corretta redazione e presentazione della dichiarazione IVA. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: la Corte di appello ha violato e/o erroneamente applicato gli artt. 192 cod. proc. pen. e 2729 cod. civ. in ordine alla configurabilità del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 dal momento che ha ritenuto superata la soglia di punibilità di euro 50.000,00 unicamente sulla base dell'accertamento induttivo operato dalla Guardia di Finanza; i giudici di merito hanno omesso qualsiasi autonoma verifica in ordine all'attendibilità e alla correttezza del dato relativo all'imposta asseritannente evasa, limitandosi a recepire acriticamente le conclusioni dei verbalizzanti e valorizzando mere presunzioni; tali giudici hanno omesso ogni verifica in ordine ai criteri utilizzati dalla Guardia di Finanza in ordine alla quantificazione dell'imponibile e, quindi, alla quantificazione dell'imposta; i giudici di merito sono, quindi, incorsi in una palese violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. che impone una valutazione autonoma e critica della prova e hanno fondato la sua responsabilità penale unicamente sulla base di presunzioni legali prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, incorrendo quindi in una violazione dell'art. 2729 cod. civ.; tali presunzioni non possono, in assenza di riscontri, integrare indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 192 cod. proc. pen.. Deduce, inoltre, che: già il primo giudice aveva fondato la decisione di colpevolezza su accertamento induttivo puro e, quindi, su presunzioni; anche a seguito del giudizio di secondo grado l'accertamento della responsabilità penale è stato ancorato a valutazioni di tipo presuntivo/induttivo; la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e/o apparente nella parte in cui è stata omessa qualsiasi analisi in ordine all'accertamento induttivo compiuto in sede tributaria; la sentenza impugnata è illogica e/o contraddittoria nella parte in cui si assume che il metodo induttivo fosse l'unico utilizzabile (in sede tributaria) e, 2quindi, implicitamente doveva risultare l'unico idoneo a formare la prova in sede penale; la motivazione impugnata è contraddittoria e/o illogica nella parte in cui si assume che egli non abbia offerto concrete allegazioni, pur avendo, di contro, rappresentato che non disponeva, in maniera, incolpevole, delle scritture contabili; il giudice penale è tenuto a procedere ad una valutazione autonoma dell'accertamento induttivo. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: la sentenza impugnata ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 affermando la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma, senza tuttavia accertare in modo concreto la finalità di evasione, incorrendo in una palese violazione e/o erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen.; i giudici di secondo grado hanno ritenuto sussistente il dolo specifico di evasione desumendolo dal superamento della soglia di punibilità e dalla consapevolezza dell'imputato dell'ammontare dell'imposta dovuta, in quanto emittente e destinatario delle fatture; la privazione delle scritture contabili gli ha impedito oggettivamente di adempiere alle disposizioni tributarie; la motivazione è mancante e/o apparente nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 non essendo stati esplicitati gli elementi dai quali sarebbe emersa la volontà dell'imputato di sottrarsi al pagamento del tributo. 2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione e/o erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. Deduce che la Corte di appello è incorsa in evidente violazione del principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio", il quale trova esplicito riconoscimento normativo nell'art. 533 cod. proc. pen. e che nel caso di specie, alla luce delle doglianze innanzi formulate e articolate, non è possibile approdare alla sicura affermazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione al delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. Deve rammentarsi che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della decisione impugnata e che il motivo con cui si riproponga nel giudizio di legittimità una doglianza riferita all'omessa 3motivazione in relazione a un motivo di appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso (ex plurimis Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 - 01). Deve, inoltre, rilevarsi che l'imputato è stato assolto dal reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 poiché è stato accertato che l'indisponibilità delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., da lui amministrata, nel corso della verifica fiscale eseguita nell'anno 2018, era dipesa da condotte illecite di terzi, che gli avevano impedito l'accesso alla sede della società. Ciò premesso, deve osservarsi che nell'atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado l'appellante ha evidenziato che la disponibilità delle scritture contabili costituisce presupposto per la redazione e la presentazione della dichiarazione IVA e che, sulla base delle denunce presentate, egli non disponesse delle scritture contabili per cause a lui estranee. Si tratta di censure del tutto generiche, posto che l'appellante non ha spiegato quale sia la correlazione esistente tra il fatto relativo all'occultamento o distruzione delle scritture contabili e l'omessa dichiarazione IVA. In particolare, l'appellante non si è in alcun modo confrontato con il contenuto della sentenza di primo grado da cui emerge che la sparizione del container in cui veniva svolta l'attività aziendale e, dunque, del luogo in cui si trovavano le scritture contabili, è stata constatata, come da denuncia da lui presentata, il 12 settembre 2018, ovvero in epoca assai successiva al 31 dicembre 2015, in cui doveva essere presentata la dichiarazione IVA. Pur in difetto di risposta della Corte di appello sul lamentato vizio di motivazione, la genericità del motivo di gravame comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo di ricorso è generico. Secondo la giurisprudenza di legittimità nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini, in generale, della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati tributari, ivi compreso, evidentemente, quello, contestato nella specie, di cui all'art. 5 d.lgs n. 74 del 2000, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria, ciò discendendo dal principio di atipicità dei mezzi di prova di cui è espressione la previsione dell'art. 189 cod. proc. pen., ferma rimanendo la «necessità che tali elementi siano, ove necessario, in conformità delle peculiarità dei fatti giudicati e dei rilievi delle parti, fatti oggetto di una autonoma valutazione idonea a coniugare la valorizzazione di tali risultanze con i criteri in generale dettati dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.» (così in motivazione, Sez.3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01). 4Nel caso di specie la Corte di appello ha spiegato come il metodo induttivo applicato dai militari accertatori fosse l'unico applicabile nel caso concreto e che, in particolare, l'imputato non ha offerto concrete allegazioni fattuali da cui desumere con ragionevole certezza l'esistenza di costi deducibili non contabilizzati ai fini del calcolo dell'imposta. Le doglianze del ricorrente sono generiche. A fronte dell'attività compiuta dalla Guardia di Finanza, così come dettagliatamente indicata nel ricorso e nella sentenza di primo grado, consistente nella consultazione di banche dati e dell'applicativo "spesometro integrato", nonché nell'esame di documentazione, che ha consentito di rilevare che il soggetto economico ispezionato aveva intrattenuto rapporti economici, con soggetti titolari di partita IVA, in qualità di cedente/prestatore per un ammontare complessivo imponibile pari a euro 427.026,00 nel periodo di imposta dell'anno 2014, il ricorrente, al di là della generica doglianza di una mancata verifica critica degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, non indica specifici errori metodologici nel calcolo dell'imposta. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello in merito all'elemento soggettivo ha richiamato le argomentazioni del primo giudice ritenendole puntuali e pienamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema di omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale» (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01). In particolare, la Corte ha evidenziato come nel caso in esame l'imposta evasa fosse superiore di quasi la metà rispetto alla soglia di punibilità e che l'imputato fosse certamente consapevole della suddetta evasione, avendo emesso e ricevuto le relative fatture risultanti dall'anagrafe tributaria. Le doglianze del ricorrente, ripetitive di quelle già adeguatamente valutate dalla Corte di appello, non tengono conto del suindicato consolidato principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte territoriale. Inoltre, il ricorrente richiama, nuovamente, la questione dell'indisponibilità delle scritture contabili senza però spiegare, come già osservato nell'esame del primo motivo di ricorso, la rilevanza di un fatto occorso nell'anno 2018 ai fini dell'omessa dichiarazione dell'anno 2015. 55. Il quarto motivo è inammissibile. Come si desume dall'atto di appello la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. non è stata oggetto di motivo di gravame, sicché la censura è inammissibile nel giudizio di legittimità. 6. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q P.Q.M