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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27313/2026

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nzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova e avv.insistono per l’accoglimento del ricorso stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Vicenza, riconosciuta lacontinuazione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.600 euro di ammenda,con i doppi benefici di legge, perché ritenuto responsabile dei seguenti reati:artt. 2 e 30, lett. b), l. 11 febbraio 1992, n. 157, per aver abbattuto e comunquedetenuto aviofauna protetta e particolarmente protetta, tra cui un Lui piccolo,volatile particolarmente protetto in base alla Convenzione di Berna recepita inItalia con l. n. 503 del 1981 (capo a); artt. 18 e 30, lett. h), l. n. 157 del 1992,per avere abbattuto e detenuto aviofauna morte, protetta e particolarmenteprotetta o comunque priva di legittimazione, tra cui diciassette fringuelli, trepettirossi e una capinera (capo b); artt. 81, comma 2, cod. pen. e 30, lett. g), l.n. 157 del 1992, per avere abbattuto e comunque detenuto impagliati di faunastanziale alpina, in particolare, un esemplare di gallo cedrone femmina e uno digallo forcello maschio (capo c).Il Tribunale, inoltre, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo b) conriferimento al tasso e dal reato ex art. 697 cod. pen., contestato al capo d),perché il fatto non sussiste.2.

Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite i difensori di fiducia, hproposto atto di appello – riqualificata l’impugnazione in ricorso per cassazionecon ordinanza del 6 maggio 2026 resa dalla Corte di appello di Venezia, essendostata inflitta, dal Tribunale, la sola pena dell’ammenda - affidato a otto motivi,che contestano:2.1. l’affermazione della penale responsabilità, non essendo dimostrato cheil ricorrente abbia abbattuto e detenuto le specie animali di cui alle contestazionidi cui ai capi a), b), e c); il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel ritenere che èreato al detenzione di aviofauna morta, assunto che si pone in contrasto conquanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si indicano Sez. 3 n. 21212del 2017 e n. 3980 del 1995), secondo cui la ratio della l. n. 157 del 1992 è latutela della fauna selvatica in quanto vivente.

Ad avviso dei difensori, pertanto,la condotta difetta di tipicità non essendo provato l’abbattimento el’impossessamento dei volatili da parte del ricorrente.

Aggiungono i difensori cheerroneamente, quanto al capo d), il Tribunale avrebbe assolto ai sensi dell’art.530, comma 2, cod. proc. pen., in quanto risulta per tabulas che il Penzodetenesse un certo numero di cartucce “a palla”, sicché avrebbe dovuto essereassolto ai sensi del comma 1 dell’art. 530 cod. proc. pen.2.2. l’affermazione della penale responsabilità, non essendo dimostrata laprovenienza dal territorio italiano dell’aviofauna, né l’abbattimento della stessada parte del ricorrente e non di un terzo;2.3. il travisamento della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], madredell’imputato, la quale ha attribuito l’abbattimento degli uccelli al marito,deceduto nel 2024, e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che con il Penzoandava a cacciare beccacce e non di altri voltali.2.4. la corretta identificazione dell’aviofauna di cui al capo c), identificazioneche è avvenuta sulla base delle dichiarazioni del teste di p.g.

Nassi, che non hafornito prova di avere competenze ornitologiche;2.5. la sussistenza del reato di cui al capo c) sotto il profilo oggettivo, postoche l’art. 30, comma 2, l. n. 157 del 1992 punisce chi abbatte, cattura o detiene,azioni materiali non ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA], ed essendo un fatto radicalmente diversoabbattere e imbalsamare l’aviofauna protetta; in ogni caso, ad avviso deidifensori, il [OSCURATO:PERSONA] non risulta abbia mai effettuato attività di tassidermia eimbalsamazione, per cui non è a lui ascrivibile la violazione delle norme relativeall’esercizio di tale attività, previste dal Regolamento regionale del Veneto del 29dicembre 2000, n. 1, che integra il precetto penale.

Rappresentano, ancora, idifensori, per un verso, che dall’istruttoria dibattimentale non è emerso che ilPenzo abbia abbattuto i galli protetti, né che li abbia imbalsamati, sicché vaassolto dall’imputazione in esame, e, per altro verso, che è venuto menol’obbligo di denunciare il possesso di animali impagliati, in quanto il Regolamentoregionale del Veneto del 14 ottobre 2000, n. 3, ha abrogato il comma 2 dell’art.9 del Regolamento regionale del Veneto del 29 dicembre 2000, n. 1;2.6. la sussistenza dei reati contestati ai capi a), b) e c) sotto il profilodell’elemento soggettivo, non essendo dimostrato che l’imputato fosseconsapevole di detenere esemplari di aviofauna vietata all’interno delle cellefrigorifere di sua proprietà, usate in modo promiscuo dai genitori; allo stessomodo, quanto al capo c), il [OSCURATO:PERSONA] riteneva essere venuto meno l’obbligo didenuncia;2.7. la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non essendosi ilTribunale pronunciato sulla richiesta della causa di non punibilità in questioneavanzata in sede di discussione, essendo l’imputato incensurato e consideratal’esiguità della pena inflitta, indice di una scarsa offensività;2.8. la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, stantel’incensuratezza dell’imputato e il consenso presto alla rinuncia dei testimoni delpubblico ministero, e considerando che il Tribunale ha applicato i doppi beneficidi legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati.2.

Quanto ai reati di cui ai capi a) e b), premesso che sono inammissibili imotivi in cui, coerentemente con l’impugnazione originariamente proposta comecon riferimento all’assoluzione del capo d) ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc. pen., il terzo, il quarto e il sesto -, in quanto esulano dai casitassativamente indicati dall’art. 606 cod. proc. pen., è fondata la censura,dedotta con il primo e il secondo motivo, relativa al vizio di motivazione inrelazione alla condotta di abbattimento, con assorbimento dei motivi relativi altrattamento sanzionatorio e all’eventuale applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.3.

Si rileva che il Tribunale ha affermato la penale responsabilità in relazioneai capi in esame, motivando esclusivamente in ordine alla detenzione degliesemplari morti di aviofauna e di fauna protetta, rinvenuti nei congelatoridell’imputato, ritenendo che tale condotta sia sufficiente per l’integrazione deireati in contestazione.Si tratta di una conclusione errata.4.

Va premesso che, in linea generale, il concetto di fauna selvatica è riferitodalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 alle "specie", intese come categoriegenerali, di mammiferi ed uccelli, dei quali esistono popolazioni viventistabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorionazionale.Oggetto di "particolare" protezione, ai sensi dell'art. 2, seconda parte, dellacitata l. n. 157 del 1992, sono alcune specie di mammiferi ed uccelli,espressamente indicate, nonché tutte le altre specie di mammiferi "minacciate diestinzione" in base alla normativa comunitaria ed internazionale specificamenterichiamata: per queste categorie esiste un divieto assoluto ed incondizionato diabbattimento, cattura e detenzione ex art. 30 lett. b) stessa legge, senza chepossa essere eccepita la provenienza da allevamento (Sez. 3, n. 7159 del27/05/1997, Maldi, Rv. 208961 - 01).Allo stesso modo, si è affermato che per "esemplare di specie selvatica" -oggetto della tutela che la legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157 appresta alle"specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventistabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorionazionale" - deve intendersi ogni esemplare animale di specie protetta "di origineselvatica" o proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione(Sez. 3, n. 5345 del 06/05/1997, Bagagli, Rv. 208384 - 01).5.

Ciò posto, si osserva che l’art. 30 l. n. 157 del 1992 - sia alla lett. b), siaalla lett. h) - prevede un reato di mera condotta, che incrimina l’abbattimento,la cattura o la detenzione, differendo le due fattispecie unicamente in relazioneall’oggetto materiale: in un caso “mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cuiall'art. 2”, nell’altro “specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia nonè consentita o fringillidi in numero superiore a cinque”.Si tratta di disposizione a più fattispecie, in quanto la condotta che integra ilreato può concretizzarsi o nell'abbattimento, o nella cattura, o nella detenzione;tale previsione ha lo scopo di creare un ventaglio di ipotesi in modo tale datutelare completamente la specie animale, evitando possibili elusioni dellanorma.Allorché il legislatore incrimina la “detenzione”, essa non può che riferirsiall'animale vivo, posto che oggetto di tutela è, appunto, la fauna e l’aviofaunavivente: ciò che, del resto, è il presupposto logico delle condotte di abbattimentoe di cattura, sicché non vi è motivo per giungere a diverse conclusioni quantoalla condotta di detenzione.Si è, del resto, affermato che, allorché il volatile venga abbattuto da unapersona e da un terzo rinvenuto morto, l'impossessamento da parte di costui nonintegra il reato di cui all'art. 30 citato, essendo venuta meno la ragione dellatutela legislativa che si limita, in mancanza di espressa specifica norma, allasalvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente (cfr. Sez. 3, n. 21212del 03/04/2007, Merli, Rv. 236745 – 01; in precedenza, Sez. 3, n. 3980 del02/03/1995, Peretti, Rv. 201982 - 01).6.

Deve perciò affermarsi che non integra il reato di cui all’art. 30, comma 1,lett. b) o h) l. n. 157 del 1992, la detenzione di mammiferi o uccelli protettimorti, a meno che non si provi che essi siano stati precedentemente abbattuti ocatturati dall’agente.7.

Nel caso di specie, come anticipato, il Tribunale ha ritenuto integrato ilreato solamente sulla base della mera detenzione degli esemplari indicati neicapi a) e b) morti, ciò che non integra un illecito penale, mentre non ha motivatoin ordine alla condotta di abbattimento, pure oggetto di contestazione, la cuiprova, in assenza di una situazione di fragranza, può essere raggiunta ai sensidell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.8.

Sono invece inammissibile i motivi (il quinto e il sesto) aventi ad oggettoil reato di cui al capo c).8.1.

Come emerge dal testo della sentenza impugnata, è stato accertato cheil ricorrente deteneva, tra l’altro, un gallo cedrone femmina e un gallo forcellomaschio, entrambi imbalsamati, esemplari di avifauna selvatica non cacciabile;tali esemplari non erano corredati da alcuna documentazione autorizzativa allatassidermia e, pertanto, erano illegittimamente detenuti.8.2.

Orbene, l'art. 30, comma 2, l. n. 157 del 1992 stabilisce che, in materiadi imbalsamazione e tassidermia, si applicano le medesime sanzioni comminateper l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descrittotrattamento, con la conseguenza che, trattandosi di norma di carattere generale,essa si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animaliappartenenti a specie protette (Sez. 3, n. 9490 del 03/02/2005, Bianchizza, Rv.231220).Tale conclusione, come si è condivisibilmente precisato, trova confortonell'art. 6, comma 3, della l. n. 157 del 1992, che, per i tassidermisti, oltre allesanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette(ribadendosi così che è illecito per tutti detenere esemplari imbalsamati di specieprotette), prevede anche l'obbligo di segnalare alla autorità competente lerichieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette pena la revocadella autorizzazione a svolgere l’attività di tassidermista (Sez. 3, n. 6584 del23/11/2016, dep. 2017, Zanetti, Rv. 269156 - 01).8.3.

Nel caso in esame, il reato si è perciò realizzato, stante l’accertatadetenzione, da parte del ricorrente, di esemplari di avifauna selvatica noncacciabile, in assenza di documentazione autorizzativa della tassidermia e,pertanto, essi erano illegittimamente detenuti.8.4.

Si osserva, infine, che del tutto inconferente è il riferimento alRegolamento regionale del Veneto del 29 dicembre 2000, n. 1, che si limita adisciplinare l’attività di tassidermia, senza affatto incidere sul precetto di cuiall'art. 30, comma 2, l. n. 157 del 1992.9.

In conclusione, la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capia) e b) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza, in diversa personafisica, il quale, dovrà accertare, anche in via indiziaria, ai sensi dell’art. 192 cod.proc. pen., l’eventuale abbattimento, da parte dell’imputato, degli esemplariindicati nei capi in esame; dovrà altresì procedere, se del caso, allarimodulazione del trattamento punitivo, nonché all’eventuale verifica deipresupposti integranti la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,in relazione al quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.10.

Ai sensi dell’art. 633, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiaratal’irrevocabilità della sentenza nella parte concernente l’affermazione della penaleresponsabilità per il reato di cui al capo c).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a) e b) conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza, in diversa persona fisica.Dichiara inammissibile il ricorso in relazione al reato di cui al capo c) e dichiarairrevocabile la relativa affermazione di responsabilità.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova e avv.insistono per l’accoglimento del ricorso stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Vicenza, riconosciuta lacontinuazione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.600 euro di ammenda,con i doppi benefici di legge, perché ritenuto responsabile dei seguenti reati:artt. 2 e 30, lett. b), l. 11 febbraio 1992, n. 157, per aver abbattuto e comunquedetenuto aviofauna protetta e particolarmente protetta, tra cui un Lui piccolo,volatile particolarmente protetto in base alla Convenzione di Berna recepita inItalia con l. n. 503 del 1981 (capo a); artt. 18 e 30, lett. h), l. n. 157 del 1992,per avere abbattuto e detenuto aviofauna morte, protetta e particolarmenteprotetta o comunque priva di legittimazione, tra cui diciassette fringuelli, trepettirossi e una capinera (capo b); artt. 81, comma 2, cod. pen. e 30, lett. g), l.n. 157 del 1992, per avere abbattuto e comunque detenuto impagliati di faunastanziale alpina, in particolare, un esemplare di gallo cedrone femmina e uno digallo forcello maschio (capo c).Il Tribunale, inoltre, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo b) conriferimento al tasso e dal reato ex art. 697 cod. pen., contestato al capo d),perché il fatto non sussiste.2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite i difensori di fiducia, hproposto atto di appello – riqualificata l’impugnazione in ricorso per cassazionecon ordinanza del 6 maggio 2026 resa dalla Corte di appello di Venezia, essendostata inflitta, dal Tribunale, la sola pena dell’ammenda - affidato a otto motivi,che contestano:2.1. l’affermazione della penale responsabilità, non essendo dimostrato cheil ricorrente abbia abbattuto e detenuto le specie animali di cui alle contestazionidi cui ai capi a), b), e c); il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel ritenere che èreato al detenzione di aviofauna morta, assunto che si pone in contrasto conquanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si indicano Sez. 3 n. 21212del 2017 e n. 3980 del 1995), secondo cui la ratio della l. n. 157 del 1992 è latutela della fauna selvatica in quanto vivente. Ad avviso dei difensori, pertanto,la condotta difetta di tipicità non essendo provato l’abbattimento el’impossessamento dei volatili da parte del ricorrente. Aggiungono i difensori cheerroneamente, quanto al capo d), il Tribunale avrebbe assolto ai sensi dell’art.530, comma 2, cod. proc. pen., in quanto risulta per tabulas che il Penzodetenesse un certo numero di cartucce “a palla”, sicché avrebbe dovuto essereassolto ai sensi del comma 1 dell’art. 530 cod. proc. pen.2.2. l’affermazione della penale responsabilità, non essendo dimostrata laprovenienza dal territorio italiano dell’aviofauna, né l’abbattimento della stessada parte del ricorrente e non di un terzo;2.3. il travisamento della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], madredell’imputato, la quale ha attribuito l’abbattimento degli uccelli al marito,deceduto nel 2024, e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che con il Penzoandava a cacciare beccacce e non di altri voltali.2.4. la corretta identificazione dell’aviofauna di cui al capo c), identificazioneche è avvenuta sulla base delle dichiarazioni del teste di p.g. Nassi, che non hafornito prova di avere competenze ornitologiche;2.5. la sussistenza del reato di cui al capo c) sotto il profilo oggettivo, postoche l’art. 30, comma 2, l. n. 157 del 1992 punisce chi abbatte, cattura o detiene,azioni materiali non ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA], ed essendo un fatto radicalmente diversoabbattere e imbalsamare l’aviofauna protetta; in ogni caso, ad avviso deidifensori, il [OSCURATO:PERSONA] non risulta abbia mai effettuato attività di tassidermia eimbalsamazione, per cui non è a lui ascrivibile la violazione delle norme relativeall’esercizio di tale attività, previste dal Regolamento regionale del Veneto del 29dicembre 2000, n. 1, che integra il precetto penale. Rappresentano, ancora, idifensori, per un verso, che dall’istruttoria dibattimentale non è emerso che ilPenzo abbia abbattuto i galli protetti, né che li abbia imbalsamati, sicché vaassolto dall’imputazione in esame, e, per altro verso, che è venuto menol’obbligo di denunciare il possesso di animali impagliati, in quanto il Regolamentoregionale del Veneto del 14 ottobre 2000, n. 3, ha abrogato il comma 2 dell’art.9 del Regolamento regionale del Veneto del 29 dicembre 2000, n. 1;2.6. la sussistenza dei reati contestati ai capi a), b) e c) sotto il profilodell’elemento soggettivo, non essendo dimostrato che l’imputato fosseconsapevole di detenere esemplari di aviofauna vietata all’interno delle cellefrigorifere di sua proprietà, usate in modo promiscuo dai genitori; allo stessomodo, quanto al capo c), il [OSCURATO:PERSONA] riteneva essere venuto meno l’obbligo didenuncia;2.7. la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non essendosi ilTribunale pronunciato sulla richiesta della causa di non punibilità in questioneavanzata in sede di discussione, essendo l’imputato incensurato e consideratal’esiguità della pena inflitta, indice di una scarsa offensività;2.8. la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, stantel’incensuratezza dell’imputato e il consenso presto alla rinuncia dei testimoni delpubblico ministero, e considerando che il Tribunale ha applicato i doppi beneficidi legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati.2. Quanto ai reati di cui ai capi a) e b), premesso che sono inammissibili imotivi in cui, coerentemente con l’impugnazione originariamente proposta comecon riferimento all’assoluzione del capo d) ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc. pen., il terzo, il quarto e il sesto -, in quanto esulano dai casitassativamente indicati dall’art. 606 cod. proc. pen., è fondata la censura,dedotta con il primo e il secondo motivo, relativa al vizio di motivazione inrelazione alla condotta di abbattimento, con assorbimento dei motivi relativi altrattamento sanzionatorio e all’eventuale applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.3. Si rileva che il Tribunale ha affermato la penale responsabilità in relazioneai capi in esame, motivando esclusivamente in ordine alla detenzione degliesemplari morti di aviofauna e di fauna protetta, rinvenuti nei congelatoridell’imputato, ritenendo che tale condotta sia sufficiente per l’integrazione deireati in contestazione.Si tratta di una conclusione errata.4. Va premesso che, in linea generale, il concetto di fauna selvatica è riferitodalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 alle "specie", intese come categoriegenerali, di mammiferi ed uccelli, dei quali esistono popolazioni viventistabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorionazionale.Oggetto di "particolare" protezione, ai sensi dell'art. 2, seconda parte, dellacitata l. n. 157 del 1992, sono alcune specie di mammiferi ed uccelli,espressamente indicate, nonché tutte le altre specie di mammiferi "minacciate diestinzione" in base alla normativa comunitaria ed internazionale specificamenterichiamata: per queste categorie esiste un divieto assoluto ed incondizionato diabbattimento, cattura e detenzione ex art. 30 lett. b) stessa legge, senza chepossa essere eccepita la provenienza da allevamento (Sez. 3, n. 7159 del27/05/1997, Maldi, Rv. 208961 - 01).Allo stesso modo, si è affermato che per "esemplare di specie selvatica" -oggetto della tutela che la legge-quadro 11 febbraio 1992, n. 157 appresta alle"specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventistabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorionazionale" - deve intendersi ogni esemplare animale di specie protetta "di origineselvatica" o proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione(Sez. 3, n. 5345 del 06/05/1997, Bagagli, Rv. 208384 - 01).5. Ciò posto, si osserva che l’art. 30 l. n. 157 del 1992 - sia alla lett. b), siaalla lett. h) - prevede un reato di mera condotta, che incrimina l’abbattimento,la cattura o la detenzione, differendo le due fattispecie unicamente in relazioneall’oggetto materiale: in un caso “mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cuiall'art. 2”, nell’altro “specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia nonè consentita o fringillidi in numero superiore a cinque”.Si tratta di disposizione a più fattispecie, in quanto la condotta che integra ilreato può concretizzarsi o nell'abbattimento, o nella cattura, o nella detenzione;tale previsione ha lo scopo di creare un ventaglio di ipotesi in modo tale datutelare completamente la specie animale, evitando possibili elusioni dellanorma.Allorché il legislatore incrimina la “detenzione”, essa non può che riferirsiall'animale vivo, posto che oggetto di tutela è, appunto, la fauna e l’aviofaunavivente: ciò che, del resto, è il presupposto logico delle condotte di abbattimentoe di cattura, sicché non vi è motivo per giungere a diverse conclusioni quantoalla condotta di detenzione.Si è, del resto, affermato che, allorché il volatile venga abbattuto da unapersona e da un terzo rinvenuto morto, l'impossessamento da parte di costui nonintegra il reato di cui all'art. 30 citato, essendo venuta meno la ragione dellatutela legislativa che si limita, in mancanza di espressa specifica norma, allasalvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente (cfr. Sez. 3, n. 21212del 03/04/2007, Merli, Rv. 236745 – 01; in precedenza, Sez. 3, n. 3980 del02/03/1995, Peretti, Rv. 201982 - 01).6. Deve perciò affermarsi che non integra il reato di cui all’art. 30, comma 1,lett. b) o h) l. n. 157 del 1992, la detenzione di mammiferi o uccelli protettimorti, a meno che non si provi che essi siano stati precedentemente abbattuti ocatturati dall’agente.7. Nel caso di specie, come anticipato, il Tribunale ha ritenuto integrato ilreato solamente sulla base della mera detenzione degli esemplari indicati neicapi a) e b) morti, ciò che non integra un illecito penale, mentre non ha motivatoin ordine alla condotta di abbattimento, pure oggetto di contestazione, la cuiprova, in assenza di una situazione di fragranza, può essere raggiunta ai sensidell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.8. Sono invece inammissibile i motivi (il quinto e il sesto) aventi ad oggettoil reato di cui al capo c).8.1. Come emerge dal testo della sentenza impugnata, è stato accertato cheil ricorrente deteneva, tra l’altro, un gallo cedrone femmina e un gallo forcellomaschio, entrambi imbalsamati, esemplari di avifauna selvatica non cacciabile;tali esemplari non erano corredati da alcuna documentazione autorizzativa allatassidermia e, pertanto, erano illegittimamente detenuti.8.2. Orbene, l'art. 30, comma 2, l. n. 157 del 1992 stabilisce che, in materiadi imbalsamazione e tassidermia, si applicano le medesime sanzioni comminateper l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descrittotrattamento, con la conseguenza che, trattandosi di norma di carattere generale,essa si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animaliappartenenti a specie protette (Sez. 3, n. 9490 del 03/02/2005, Bianchizza, Rv.231220).Tale conclusione, come si è condivisibilmente precisato, trova confortonell'art. 6, comma 3, della l. n. 157 del 1992, che, per i tassidermisti, oltre allesanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette(ribadendosi così che è illecito per tutti detenere esemplari imbalsamati di specieprotette), prevede anche l'obbligo di segnalare alla autorità competente lerichieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette pena la revocadella autorizzazione a svolgere l’attività di tassidermista (Sez. 3, n. 6584 del23/11/2016, dep. 2017, Zanetti, Rv. 269156 - 01).8.3. Nel caso in esame, il reato si è perciò realizzato, stante l’accertatadetenzione, da parte del ricorrente, di esemplari di avifauna selvatica noncacciabile, in assenza di documentazione autorizzativa della tassidermia e,pertanto, essi erano illegittimamente detenuti.8.4. Si osserva, infine, che del tutto inconferente è il riferimento alRegolamento regionale del Veneto del 29 dicembre 2000, n. 1, che si limita adisciplinare l’attività di tassidermia, senza affatto incidere sul precetto di cuiall'art. 30, comma 2, l. n. 157 del 1992.9. In conclusione, la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capia) e b) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza, in diversa personafisica, il quale, dovrà accertare, anche in via indiziaria, ai sensi dell’art. 192 cod.proc. pen., l’eventuale abbattimento, da parte dell’imputato, degli esemplariindicati nei capi in esame; dovrà altresì procedere, se del caso, allarimodulazione del trattamento punitivo, nonché all’eventuale verifica deipresupposti integranti la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,in relazione al quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.10. Ai sensi dell’art. 633, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiaratal’irrevocabilità della sentenza nella parte concernente l’affermazione della penaleresponsabilità per il reato di cui al capo c). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a) e b) conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza, in diversa persona fisica.Dichiara inammissibile il ricorso in relazione al reato di cui al capo c) e dichiarairrevocabile la relativa affermazione di responsabilità.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27313/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris