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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27623/2026

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ale di Potenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato il ricorsoavvero l’ordinanza del Tribunale collegiale di Matera - che ha applicato, ai sensi dell’art. 311 cod.proc. pen. comma 5-bis, in seguito alla perdita di efficacia del precedente titolo cautelare, lamisura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],siccome gravemente indiziato dei delitti di associazione mafiosa (art. 416-bis cod. pen., di cuial capo 1), detenzione e porto di esplosivo ad elevata potenzialità (artt. 10 e 12 legge 497/1974,416-bis.1 cod. pen. di cui al capo 25), estorsioni consumate ai danni di alcuni pescatori pugliesie calabresi (artt. 81, 110, 629, 416-bis.1 cod.pen., di cui ai capi 27 e 32), illecita concorrenzarealizzata ai danni dei pescatori cui veniva impedito di pescare nella zona di mare da essicontrollata, con la minaccia di gravi conseguenze ove non avessero accettato di pagare unaquota del prezzo del pescato (416-bis.1 cod. pen. -110, 513-bis cod.pen. di cui al capo 61).1.1.

In fatto:- con decreto del 27 settembre 2024, la Procura distrettuale di Potenza ha disposto il fermo,tra gli altri, dell’odierno ricorrente, con provvedimento non convalidato dal G.I.P. presso ilTribunale di Matera, che, al contempo, ha applicato nei suoi riguardi la misura della custodiacautelare in carcere dichiarando la propria incompetenza in favore del G.I.P. di Potenza, perplurimi reati incentrati sull’accusa di partecipe dell’associazione di stampo mafioso, facente capoa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad esercitare il controllo della pesca nel trattodi mare jonico della costa lucana tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che del traffico di sostanzestupefacenti e delle estorsioni ai danni di imprenditori locali;- con ordinanza del 14/11/2024, il Tribunale del riesame di Potenza rigettava la richiesta diriesame, confermando l’ordinanza genetica;- con sentenza n. 23795/2025, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso dell’indagatoannullando con rinvio l’ordinanza in quella sede impugnata;- con ordinanza del 10 luglio 2025 il Tribunale del riesame, giudicando in sede di rinvio,rigettava il riesame;- con ordinanza del 29/09/2025, è stata dichiarata la cessazione della misura per decorsodei termini di deposito dell’ordinanza del Tribunale del riesame, di cui all’art. 311 co. 5 cod.proc. pen.;- con ordinanza del 13/11/2025, il Tribunale collegiale di Matera ha accolto la richiesta delP.M. applicando all’indagato la misura degli arresti domiciliari con presìdi elettronici, in relazionea tutti i capi a lui ascritti, ai sensi dell’art. 309 co. 10cod. proc. pen.;- avverso tale ultima ordinanza, è stato proposto tempestivo ricorso, denunciandosil’assenza di motivazione in ordine alle eccezionali esigenze cautelari di cui all’art. 311 co. 5-biscod. proc. pen., che il Tribunale del riesame ha rigettato, con l’ordinanza impugnata in questasede.2.

Il ricorso per cassazione, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, ci si duole della motivazione mancante o apparente in ordine allospecifico motivo inerente alla sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari richieste dall’art.311 comma 5-bis cod. proc. pen., deducendosi che il Tribunale del riesame ha elaborato exnovo la motivazione del tutto omessa dal G.I.P., così incorrendo nella violazione del dettatonormativo di cui all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen., non potendosi colmare in viainterpretativa la carenza argomentativa del provvedimento ri-applicativo della misura cautelare,affidato a mere clausole di stile.Vengono evocati arresti giurisprudenziali obliterati dal provvedimento impugnato, proprioin quanto il Tribunale del riesame ha ritenuto che l’ordinanza applicativa contenesse unaspecifica motivazione circa le eccezionali esigenze cautelari, mentre, in realtà, essa facevariferimento alle esigenze ordinarie e non a quelle eccezionali: in tal senso, è dedotto iltravisamento della ordinanza impugnata per avere il tribunale del riesame erroneamenteritenuto che quella genetica contenesse il minimum di motivazione in ordine alle eccezionaliesigenze cautelari, da tenere distinte da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che devesuperare la semplice concretezza e attualità delineata dall’art. 274 cod. proc. pen., perraggiungere la soglia della sostanziale certezza o dell’imminenza del pericolo di reiterazionedelle condotte che si intendono prevenire.2.2.

Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione, per avere l’ordinanza impugnatafornito una risposta del tutto apparente alla doglianza difensiva attinente alla assenza dieccezionali esigenze cautelari, deducendosene anche la illogicità, evidenziando elementi disegno contrario, e, in specie:-l’avere il G.I.P. distrettuale ritenuto affievolite, già da mesi, quelle originariamenteprospettate, sostituendo la misura intramuraria con gli arresti domiciliari, peraltro, senza presìdielettronici di controllo che, invece, pur in assenza di elementi nuovi, sono stati attivati con ladecisione impugnata;- l’essere l’indagato rimasto in stato di libertà per oltre due mesi, dopo la caducazione dellamisura originaria e prima dell’esecuzione di quella rinnovata;-l’essere stato autorizzato svariate volte ad allontanarsi dal domicilio per esigenze di saluteo per recarsi alle udienze con mezzi propri e libero;-lo stato di libertà in cui attualmente si trovano diversi coindagati/coimputati per imedesimi reati contestati in concorso.Rispetto a tali deduzioni l’ordinanza impugnata ha offerto una motivazione solo apparente,oltre a risultare internamente contraddittoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.Il ricorso nasce dalla circostanza, ricordata nella parte in fatto, che il Tribunale del riesameha dichiarato l'inefficacia della ordinanza cautelare per decorso dei termini di deposito, di cuiall’art. 311 co. 5 cod. proc. pen., a cui ha fatto seguito l’applicazione all’indagato, da parte delTribunale di Matera, in accoglimento della richiesta del P.m., della misura degli arresti domiciliaricon presìdi elettronici, in relazione a tutti i capi a lui ascritti.2.1.

In primo luogo, deve darsi atto della infondatezza della censura che denuncia violazionedell’art. 309 co.9 cod. proc. pen., laddove si sostiene che il Tribunale del riesame avrebbeillegittimamente integrato la motivazione del provvedimento del giudice per le indaginipreliminari.2.1.1.

Invero, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a penadi nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari,essendo tale adempimento previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo allasola decisione del giudice che emette la misura "inaudita altera parte", per garantirel'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante.2.1.2.

Inoltre, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame diintegrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questosia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata edespressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenzadi una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso,un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti.(Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017 (dep. 2018) Rv. 272596).

Detto potere di integrazione delleinsufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesidi motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezzanormativa, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato a una sterile rassegna delle fonti diprova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazionedegli specifici elementi reputati indizianti.(Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017 (dep.2018 )Rv. 271925).2.1.3.

Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, a seguito della riformulazionedell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve provvedereall'annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, nel caso dimancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previstodall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., poichè anch'esso, al pari del presupposto dei gravi indizidi colpevolezza, deve formare oggetto dell'autonoma valutazione del giudice della cautela.(Sez. 4 n. 17540 del 22/05/2020,Rv. 279245;Sez. 5, n. 21201 del 12/01/2017 Cc. (dep. 03/05/2017) Rv. 270098).2.2.

L'art. 309, comma 10, primo periodo, cod. proc. pen. dispone che: "1.

Se latrasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiestadi riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei terminiprescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionaliesigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata".2.2.

Viene in rilievo l’orientamento esegetico, espresso da questa Corte, secondo cui leeccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.,consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacia, non richiedono un "quidpluris" rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, purse non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, inun'esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile senon con l'emissione di una misura coercitiva.

In linea con siffatto indirizzo ermeneutico, si èritenuta immune da vizi la motivazione del provvedimento che aveva specificamente edettagliatamente individuato le eccezionali esigenze nell'estrema gravità dei fatti commessi,nell'efferatezza della condotta e nella pervicacia dell'indagato(Sez. 1, n. 28002 del 16/03/2016, Rv. 267662).2.3.

Come è stato più recentemente precisato, l'eccezionalità delle esigenze cautelari deveessere desunta, non dall'accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievodei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o alla capacitàcriminale del soggetto sottoposto a misura, precisandosi che la eccezionalità delle esigenzecautelari deve essere individuata nella consistenza del pericolo per la collettività (Sez.1, n.806del 15/11/2022 Cc., dep.12/01/2023, Rv.284039-02).2.4.

Di tali coordinate ermeneutiche (peraltro espressamente richiamate nelprovvedimento impugnato) ha fatto corretta applicazione il giudice a quo, in primo luogoripercorrendo passo per passo la motivazione con a quale il Tribunale collegiale aveva ravvisatola sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai gravissimi delitti ascrittiall’indagato.2.4.1.

Ha, quindi, legittimamente esercitato il potere di integrazione del provvedimentogenetico, relativamente al profilo delle eccezioni esigenze cautelari, che il primo giudice avevaancorato alla natura dei reati contestati, costituiti dalla partecipazione ad associazione mafiosae dalla commissione di reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen., tutti assistiti dalladoppia presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodiacautelare in carcere, che implica la eccezionalità delle esigenze cautelari in ragione del giudizio,astrattamente ed ex ante, formulato dal legislatore.

Va da sé, dunque, che la motivazione delgiudice dell’applicazione della misura ex art. 309 co. 10 cod. proc. pen. non aveva prodottoaffatto una motivazione mancante o apparente.2.4.2.

Nell’operare l’arricchimento motivazionale, il Tribunale del riesame ha chiaramenteenucleato gli indicatori della eccezionalità delle esigenze cautelari, nella esegesi che si è appenaricordata, nelle pagg. 24–25 dell’ordinanza impugnata, osservando, in primo luogo, come, purnon essendo espressamente riportata, nella ordinanza applicativa, la formula di legge(“eccezionali esigenze cautelari”), nondimeno, erano stati valorizzati i titoli cautelari, per i qualiil requisito della eccezionalità delle esigenze cautelari è formulato a priori dal legislatore.2.4.3.

Più specificamente, l’ordinanza impugnata si è conformata al precedente di questaCorte (richiamato dal tribunale), che ha ritenuto immune da censura l’ordinanza del tribunaledel riesame che ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanzasulla base di un complessivo argomentare, senza che possa darsi rilievo all’avere omesso diutilizzare in motivazione l’aggettivo "eccezionali”, laddove si evinca con chiarezza, dallamotivazione, l'esistenza di tale carattere (Sez. 4 n. 27353 del 14/06/2011, Rv 250722).2.4.4.

Carattere eccezionale delle esigenze cautelari che è stato specificamente motivatosottolineando l’estrema pericolosità del ricorrente, desunta da plurimi indici fattuali,specificamente individuati a pg. 24, significativi della elevata probabilità di reiterazione di reatidella stessa specie.

In particolare, sono stati posti in rilievo lo stabile e continuativo inserimentonel clan [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (nato dalla confederazione delle famiglie omonime, unitesi nel dominioillecito del settore marittimo e della pesca in mare, praticato mediante estorsioni e imposizionidistorsive della concorrenza), la parentela con gli [OSCURATO:PERSONA], il significativo contributo prestato allarealizzazione degli scopi dell’associazione nel ruolo di consigliere di amministrazione dellacooperativa Nereide (nucleo fondante della confederazione), e il possesso e la facilità di reperirearmi ed esplosivi, quali elementi che connotano, in termini di elevata probabilità, il pericolo direiterazione, rappresentando l’inserimento nel clan l’occasione concreta e prossima dicommissione di nuovi reati.2.4.5.

Risulta, allora, corretta (nell’ottica ermeneutica alla quale si è espressamenteispirato) l’osservazione del Giudice a quo che i gravi delitti contestati al ricorrente – tutti postia presidio dell’ordine e dalla incolumità pubblica – presentino il particolare rilievo richiesto aisensi dell’art. 311 comma 5 bis cod. proc. pen., essi integrando un’esposizione al pericolo perla collettività di elevata, oggettiva consistenza, e che il grave grado di compromissione dei benigiuridici anzidetti è reso evidente dalle concrete modalità di perpetrazione dei reati posti inessere dal [OSCURATO:PERSONA].2.5.

Occorre anche dare atto che - anche a volere prestare adesione al precedente di questaCorte, che ha affermato la necessità che, in tema di rinnovazione dell'ordinanza cautelare aseguito della perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. dell'art. 309, comma decimo, cod.proc., il presupposto delle "eccezionali esigenze cautelari" sia valutato anche nel caso in cui siproceda per il reato di associazione mafiosa (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017,Rv. 270624) -l’ordinanza impugnata non si è sottratta al compito di argomentare in merito alla sussistenzadelle così qualificate esigenze special- preventive anche in riferimento a delitti di tal fatta.2.5.1.

Il Tribunale del riesame, invero, si è dato carico di ripercorrere l’esegesigiurisprudenziale alla quale si è ispirato, che ha tracciato la linea di demarcazione tra le esigenzecautelari di eccezionale rilevanza (di cui agli artt. 275 cod. proc. pen. e art. 80 d.P.R.n.309/1990), in cui il parametro è rappresentato dalla ‘insostituibilità’ della misura di massimorigore, e le eccezionali esigenze cautelari di cui all’art. 309 comma 10, cod proc pen. (e, perestensione, anche quelle richieste dall’art. 311 co. 5-bis cod. proc. pen., qui rilevante, stantela identità di formulazione e di ratio, in quanto ipotesi di decadenza della misura per vizimeramente formali), in cui il parametro è costituito dalla ‘imprescindibilità’ di una misuracoercitiva, formule che pongono una graduazione della intensità delle esigenze: pur ponendosientrambe a livello necessariamente superiore a quello ordinario di cui all’art. 274 cod. proc.pen., nondimeno, nei casi di rinnovazione della misura, il grado di intensità si ritiene inferiorea quello richiesto nei casi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che fondano l’esclusivanecessità della custodia in carcere.

Si è precisato, invero, che le ordinarie esigenze cautelari dicui all’art. 274 cod. proc. pen, nella triplice declinazione di legge, sono integrate da un pericoloconcreto e attuale; le esigenze di eccezionale rilevanza di cui all’art. 275 cod. proc. pen. eall’art. 80 d.P.R.n. 309/1990, sono integrate dalla sostanziale certezza che l’indagato reitererà,se non sottoposto a misura carceraria, la commissione di reati, ovvero si darà alla fuga, oinquinerà le prove; infine, che, con riferimento al grado delle eccezionali esigenze cautelari quirilevanti, che si ritiene intermedio, esso può essere individuato a livello interpretativo nellaelevata probabilità di pericolo, sulla base di una prognosi che abbia a oggetto non soltanto lacommissione delle condotte che si intendere prevenire, ma, altresì, la sussistenza di concreteoccasioni per la commissione di tali condotte,; tale esegesi ha indicato, tra i parametri divalutazione, la doppia presunzione (relativa o assoluta) di sussistenza delle esigenze e diadeguatezza di cui all’art. 275 co. 3 cod. proc. pen. (cfr. sez. 3 n. 28957 del 02/02/2016).2.5.2.

Nondimeno, pur venendo in rilievo, nel caso di specie, reati di criminalitàorganizzata, e particolarmente, il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., oltre a reati aggravatiai sensi dell’art. 416.bis.1. cod. pen., come si è già detto, l’ordinanza impugnata haespressamente motivato le ‘eccezionali esigenze cautelari’ che hanno portato, nel caso dispecie, alla riedizione del titolo cautelare caducato, facendo riferimento ai profiliparticolarmente allarmanti di personalità dell’imputato, alla pluralità di fatti aggravati dalmetodo mafioso ascritti, allo stabile inserimento nel sodalizio mafioso e al ruolo svolto dalricorrente per il perseguimento dei fini sociali.2.5.3.

Sussiste, dunque, una motivazione adeguata e coerente in ordine alla eccezionaleesposizione a pericolo della esigenza di tutela della collettività, tale da fare apparire la suasalvaguardia meritevole di una appropriata tutela.3.

Deve, infine, osservarsi che non colgono nel segno neppure le ulteriori censure mossealla ordinanza impugnata, la quale ha fatto riferimento (quanto alla sollecitazione difensivaincentrata sul confronto con il regime cautelare individuato per altri coimputati) al condivisoorientamento giurisprudenziale che, stante l’autonomia delle posizioni processuali, rimette allospecifico profilo di personalità (oltre che alla tipologia di delitti ascritti) il discernimento dellediverse risposte dell’ordinamento nei confronti di coimputati.4.

Neppure hanno pregio le obiezioni relative all’aggravamento delle modalità esecutivedegli arresti domiciliari, tenuto conto della presunzione legale assoluta di adeguatezza dellasola misura della custodia cautelare in carcere.5.

L’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità, essendo corredata di unamotivazione che segue un percorso argomentativo privo di vizi logici e coerente con lagiurisprudenza ivi richiamata.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Potenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato il ricorsoavvero l’ordinanza del Tribunale collegiale di Matera - che ha applicato, ai sensi dell’art. 311 cod.proc. pen. comma 5-bis, in seguito alla perdita di efficacia del precedente titolo cautelare, lamisura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],siccome gravemente indiziato dei delitti di associazione mafiosa (art. 416-bis cod. pen., di cuial capo 1), detenzione e porto di esplosivo ad elevata potenzialità (artt. 10 e 12 legge 497/1974,416-bis.1 cod. pen. di cui al capo 25), estorsioni consumate ai danni di alcuni pescatori pugliesie calabresi (artt. 81, 110, 629, 416-bis.1 cod.pen., di cui ai capi 27 e 32), illecita concorrenzarealizzata ai danni dei pescatori cui veniva impedito di pescare nella zona di mare da essicontrollata, con la minaccia di gravi conseguenze ove non avessero accettato di pagare unaquota del prezzo del pescato (416-bis.1 cod. pen. -110, 513-bis cod.pen. di cui al capo 61).1.1. In fatto:- con decreto del 27 settembre 2024, la Procura distrettuale di Potenza ha disposto il fermo,tra gli altri, dell’odierno ricorrente, con provvedimento non convalidato dal G.I.P. presso ilTribunale di Matera, che, al contempo, ha applicato nei suoi riguardi la misura della custodiacautelare in carcere dichiarando la propria incompetenza in favore del G.I.P. di Potenza, perplurimi reati incentrati sull’accusa di partecipe dell’associazione di stampo mafioso, facente capoa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad esercitare il controllo della pesca nel trattodi mare jonico della costa lucana tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che del traffico di sostanzestupefacenti e delle estorsioni ai danni di imprenditori locali;- con ordinanza del 14/11/2024, il Tribunale del riesame di Potenza rigettava la richiesta diriesame, confermando l’ordinanza genetica;- con sentenza n. 23795/2025, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso dell’indagatoannullando con rinvio l’ordinanza in quella sede impugnata;- con ordinanza del 10 luglio 2025 il Tribunale del riesame, giudicando in sede di rinvio,rigettava il riesame;- con ordinanza del 29/09/2025, è stata dichiarata la cessazione della misura per decorsodei termini di deposito dell’ordinanza del Tribunale del riesame, di cui all’art. 311 co. 5 cod.proc. pen.;- con ordinanza del 13/11/2025, il Tribunale collegiale di Matera ha accolto la richiesta delP.M. applicando all’indagato la misura degli arresti domiciliari con presìdi elettronici, in relazionea tutti i capi a lui ascritti, ai sensi dell’art. 309 co. 10cod. proc. pen.;- avverso tale ultima ordinanza, è stato proposto tempestivo ricorso, denunciandosil’assenza di motivazione in ordine alle eccezionali esigenze cautelari di cui all’art. 311 co. 5-biscod. proc. pen., che il Tribunale del riesame ha rigettato, con l’ordinanza impugnata in questasede.2. Il ricorso per cassazione, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, ci si duole della motivazione mancante o apparente in ordine allospecifico motivo inerente alla sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari richieste dall’art.311 comma 5-bis cod. proc. pen., deducendosi che il Tribunale del riesame ha elaborato exnovo la motivazione del tutto omessa dal G.I.P., così incorrendo nella violazione del dettatonormativo di cui all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen., non potendosi colmare in viainterpretativa la carenza argomentativa del provvedimento ri-applicativo della misura cautelare,affidato a mere clausole di stile.Vengono evocati arresti giurisprudenziali obliterati dal provvedimento impugnato, proprioin quanto il Tribunale del riesame ha ritenuto che l’ordinanza applicativa contenesse unaspecifica motivazione circa le eccezionali esigenze cautelari, mentre, in realtà, essa facevariferimento alle esigenze ordinarie e non a quelle eccezionali: in tal senso, è dedotto iltravisamento della ordinanza impugnata per avere il tribunale del riesame erroneamenteritenuto che quella genetica contenesse il minimum di motivazione in ordine alle eccezionaliesigenze cautelari, da tenere distinte da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che devesuperare la semplice concretezza e attualità delineata dall’art. 274 cod. proc. pen., perraggiungere la soglia della sostanziale certezza o dell’imminenza del pericolo di reiterazionedelle condotte che si intendono prevenire.2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione, per avere l’ordinanza impugnatafornito una risposta del tutto apparente alla doglianza difensiva attinente alla assenza dieccezionali esigenze cautelari, deducendosene anche la illogicità, evidenziando elementi disegno contrario, e, in specie:-l’avere il G.I.P. distrettuale ritenuto affievolite, già da mesi, quelle originariamenteprospettate, sostituendo la misura intramuraria con gli arresti domiciliari, peraltro, senza presìdielettronici di controllo che, invece, pur in assenza di elementi nuovi, sono stati attivati con ladecisione impugnata;- l’essere l’indagato rimasto in stato di libertà per oltre due mesi, dopo la caducazione dellamisura originaria e prima dell’esecuzione di quella rinnovata;-l’essere stato autorizzato svariate volte ad allontanarsi dal domicilio per esigenze di saluteo per recarsi alle udienze con mezzi propri e libero;-lo stato di libertà in cui attualmente si trovano diversi coindagati/coimputati per imedesimi reati contestati in concorso.Rispetto a tali deduzioni l’ordinanza impugnata ha offerto una motivazione solo apparente,oltre a risultare internamente contraddittoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.Il ricorso nasce dalla circostanza, ricordata nella parte in fatto, che il Tribunale del riesameha dichiarato l'inefficacia della ordinanza cautelare per decorso dei termini di deposito, di cuiall’art. 311 co. 5 cod. proc. pen., a cui ha fatto seguito l’applicazione all’indagato, da parte delTribunale di Matera, in accoglimento della richiesta del P.m., della misura degli arresti domiciliaricon presìdi elettronici, in relazione a tutti i capi a lui ascritti.2.1. In primo luogo, deve darsi atto della infondatezza della censura che denuncia violazionedell’art. 309 co.9 cod. proc. pen., laddove si sostiene che il Tribunale del riesame avrebbeillegittimamente integrato la motivazione del provvedimento del giudice per le indaginipreliminari.2.1.1. Invero, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a penadi nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari,essendo tale adempimento previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo allasola decisione del giudice che emette la misura "inaudita altera parte", per garantirel'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante.2.1.2. Inoltre, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame diintegrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questosia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata edespressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenzadi una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso,un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti.(Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017 (dep. 2018) Rv. 272596). Detto potere di integrazione delleinsufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesidi motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezzanormativa, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato a una sterile rassegna delle fonti diprova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazionedegli specifici elementi reputati indizianti.(Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017 (dep.2018 )Rv. 271925).2.1.3. Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, a seguito della riformulazionedell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve provvedereall'annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, nel caso dimancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previstodall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., poichè anch'esso, al pari del presupposto dei gravi indizidi colpevolezza, deve formare oggetto dell'autonoma valutazione del giudice della cautela.(Sez. 4 n. 17540 del 22/05/2020,Rv. 279245;Sez. 5, n. 21201 del 12/01/2017 Cc. (dep. 03/05/2017) Rv. 270098).2.2. L'art. 309, comma 10, primo periodo, cod. proc. pen. dispone che: "1. Se latrasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiestadi riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei terminiprescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionaliesigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata".2.2. Viene in rilievo l’orientamento esegetico, espresso da questa Corte, secondo cui leeccezionali esigenze cautelari che, nei casi di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.,consentono di rinnovare la misura cautelare che abbia perso efficacia, non richiedono un "quidpluris" rispetto alla situazione precedente, né la necessità di elementi nuovi o sopravvenuti, purse non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano, piuttosto, inun'esposizione al pericolo per la collettività di consistenza tale da non risultare superabile senon con l'emissione di una misura coercitiva. In linea con siffatto indirizzo ermeneutico, si èritenuta immune da vizi la motivazione del provvedimento che aveva specificamente edettagliatamente individuato le eccezionali esigenze nell'estrema gravità dei fatti commessi,nell'efferatezza della condotta e nella pervicacia dell'indagato(Sez. 1, n. 28002 del 16/03/2016, Rv. 267662).2.3. Come è stato più recentemente precisato, l'eccezionalità delle esigenze cautelari deveessere desunta, non dall'accentuazione della prognosi di pericolosità, ma dal particolare rilievodei beni giuridici da tutelare, con riferimento alla gravità dei fatti commessi o alla capacitàcriminale del soggetto sottoposto a misura, precisandosi che la eccezionalità delle esigenzecautelari deve essere individuata nella consistenza del pericolo per la collettività (Sez.1, n.806del 15/11/2022 Cc., dep.12/01/2023, Rv.284039-02).2.4. Di tali coordinate ermeneutiche (peraltro espressamente richiamate nelprovvedimento impugnato) ha fatto corretta applicazione il giudice a quo, in primo luogoripercorrendo passo per passo la motivazione con a quale il Tribunale collegiale aveva ravvisatola sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai gravissimi delitti ascrittiall’indagato.2.4.1. Ha, quindi, legittimamente esercitato il potere di integrazione del provvedimentogenetico, relativamente al profilo delle eccezioni esigenze cautelari, che il primo giudice avevaancorato alla natura dei reati contestati, costituiti dalla partecipazione ad associazione mafiosae dalla commissione di reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen., tutti assistiti dalladoppia presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodiacautelare in carcere, che implica la eccezionalità delle esigenze cautelari in ragione del giudizio,astrattamente ed ex ante, formulato dal legislatore. Va da sé, dunque, che la motivazione delgiudice dell’applicazione della misura ex art. 309 co. 10 cod. proc. pen. non aveva prodottoaffatto una motivazione mancante o apparente.2.4.2. Nell’operare l’arricchimento motivazionale, il Tribunale del riesame ha chiaramenteenucleato gli indicatori della eccezionalità delle esigenze cautelari, nella esegesi che si è appenaricordata, nelle pagg. 24–25 dell’ordinanza impugnata, osservando, in primo luogo, come, purnon essendo espressamente riportata, nella ordinanza applicativa, la formula di legge(“eccezionali esigenze cautelari”), nondimeno, erano stati valorizzati i titoli cautelari, per i qualiil requisito della eccezionalità delle esigenze cautelari è formulato a priori dal legislatore.2.4.3. Più specificamente, l’ordinanza impugnata si è conformata al precedente di questaCorte (richiamato dal tribunale), che ha ritenuto immune da censura l’ordinanza del tribunaledel riesame che ha ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanzasulla base di un complessivo argomentare, senza che possa darsi rilievo all’avere omesso diutilizzare in motivazione l’aggettivo "eccezionali”, laddove si evinca con chiarezza, dallamotivazione, l'esistenza di tale carattere (Sez. 4 n. 27353 del 14/06/2011, Rv 250722).2.4.4. Carattere eccezionale delle esigenze cautelari che è stato specificamente motivatosottolineando l’estrema pericolosità del ricorrente, desunta da plurimi indici fattuali,specificamente individuati a pg. 24, significativi della elevata probabilità di reiterazione di reatidella stessa specie. In particolare, sono stati posti in rilievo lo stabile e continuativo inserimentonel clan [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (nato dalla confederazione delle famiglie omonime, unitesi nel dominioillecito del settore marittimo e della pesca in mare, praticato mediante estorsioni e imposizionidistorsive della concorrenza), la parentela con gli [OSCURATO:PERSONA], il significativo contributo prestato allarealizzazione degli scopi dell’associazione nel ruolo di consigliere di amministrazione dellacooperativa Nereide (nucleo fondante della confederazione), e il possesso e la facilità di reperirearmi ed esplosivi, quali elementi che connotano, in termini di elevata probabilità, il pericolo direiterazione, rappresentando l’inserimento nel clan l’occasione concreta e prossima dicommissione di nuovi reati.2.4.5. Risulta, allora, corretta (nell’ottica ermeneutica alla quale si è espressamenteispirato) l’osservazione del Giudice a quo che i gravi delitti contestati al ricorrente – tutti postia presidio dell’ordine e dalla incolumità pubblica – presentino il particolare rilievo richiesto aisensi dell’art. 311 comma 5 bis cod. proc. pen., essi integrando un’esposizione al pericolo perla collettività di elevata, oggettiva consistenza, e che il grave grado di compromissione dei benigiuridici anzidetti è reso evidente dalle concrete modalità di perpetrazione dei reati posti inessere dal [OSCURATO:PERSONA].2.5. Occorre anche dare atto che - anche a volere prestare adesione al precedente di questaCorte, che ha affermato la necessità che, in tema di rinnovazione dell'ordinanza cautelare aseguito della perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. dell'art. 309, comma decimo, cod.proc., il presupposto delle "eccezionali esigenze cautelari" sia valutato anche nel caso in cui siproceda per il reato di associazione mafiosa (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017,Rv. 270624) -l’ordinanza impugnata non si è sottratta al compito di argomentare in merito alla sussistenzadelle così qualificate esigenze special- preventive anche in riferimento a delitti di tal fatta.2.5.1. Il Tribunale del riesame, invero, si è dato carico di ripercorrere l’esegesigiurisprudenziale alla quale si è ispirato, che ha tracciato la linea di demarcazione tra le esigenzecautelari di eccezionale rilevanza (di cui agli artt. 275 cod. proc. pen. e art. 80 d.P.R.n.309/1990), in cui il parametro è rappresentato dalla ‘insostituibilità’ della misura di massimorigore, e le eccezionali esigenze cautelari di cui all’art. 309 comma 10, cod proc pen. (e, perestensione, anche quelle richieste dall’art. 311 co. 5-bis cod. proc. pen., qui rilevante, stantela identità di formulazione e di ratio, in quanto ipotesi di decadenza della misura per vizimeramente formali), in cui il parametro è costituito dalla ‘imprescindibilità’ di una misuracoercitiva, formule che pongono una graduazione della intensità delle esigenze: pur ponendosientrambe a livello necessariamente superiore a quello ordinario di cui all’art. 274 cod. proc.pen., nondimeno, nei casi di rinnovazione della misura, il grado di intensità si ritiene inferiorea quello richiesto nei casi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che fondano l’esclusivanecessità della custodia in carcere. Si è precisato, invero, che le ordinarie esigenze cautelari dicui all’art. 274 cod. proc. pen, nella triplice declinazione di legge, sono integrate da un pericoloconcreto e attuale; le esigenze di eccezionale rilevanza di cui all’art. 275 cod. proc. pen. eall’art. 80 d.P.R.n. 309/1990, sono integrate dalla sostanziale certezza che l’indagato reitererà,se non sottoposto a misura carceraria, la commissione di reati, ovvero si darà alla fuga, oinquinerà le prove; infine, che, con riferimento al grado delle eccezionali esigenze cautelari quirilevanti, che si ritiene intermedio, esso può essere individuato a livello interpretativo nellaelevata probabilità di pericolo, sulla base di una prognosi che abbia a oggetto non soltanto lacommissione delle condotte che si intendere prevenire, ma, altresì, la sussistenza di concreteoccasioni per la commissione di tali condotte,; tale esegesi ha indicato, tra i parametri divalutazione, la doppia presunzione (relativa o assoluta) di sussistenza delle esigenze e diadeguatezza di cui all’art. 275 co. 3 cod. proc. pen. (cfr. sez. 3 n. 28957 del 02/02/2016).2.5.2. Nondimeno, pur venendo in rilievo, nel caso di specie, reati di criminalitàorganizzata, e particolarmente, il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., oltre a reati aggravatiai sensi dell’art. 416.bis.1. cod. pen., come si è già detto, l’ordinanza impugnata haespressamente motivato le ‘eccezionali esigenze cautelari’ che hanno portato, nel caso dispecie, alla riedizione del titolo cautelare caducato, facendo riferimento ai profiliparticolarmente allarmanti di personalità dell’imputato, alla pluralità di fatti aggravati dalmetodo mafioso ascritti, allo stabile inserimento nel sodalizio mafioso e al ruolo svolto dalricorrente per il perseguimento dei fini sociali.2.5.3. Sussiste, dunque, una motivazione adeguata e coerente in ordine alla eccezionaleesposizione a pericolo della esigenza di tutela della collettività, tale da fare apparire la suasalvaguardia meritevole di una appropriata tutela.3. Deve, infine, osservarsi che non colgono nel segno neppure le ulteriori censure mossealla ordinanza impugnata, la quale ha fatto riferimento (quanto alla sollecitazione difensivaincentrata sul confronto con il regime cautelare individuato per altri coimputati) al condivisoorientamento giurisprudenziale che, stante l’autonomia delle posizioni processuali, rimette allospecifico profilo di personalità (oltre che alla tipologia di delitti ascritti) il discernimento dellediverse risposte dell’ordinamento nei confronti di coimputati.4. Neppure hanno pregio le obiezioni relative all’aggravamento delle modalità esecutivedegli arresti domiciliari, tenuto conto della presunzione legale assoluta di adeguatezza dellasola misura della custodia cautelare in carcere.5. L’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità, essendo corredata di unamotivazione che segue un percorso argomentativo privo di vizi logici e coerente con lagiurisprudenza ivi richiamata. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
Decreto Cassazione n. 27623/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris