CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28650/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo di conferma della condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 187 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Palermo il 12 maggio 2016. Rilevato che il primo motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati. La Corte, infatti, ha chiarito che all'atto del controllo Ruisi aveva manifestato sintomi riconducibili ad una recente assunzione di sostanze stupefacenti (stato di agitazione, eccitazione mentale, eccessiva loquacità, movimenti frenetici e miosi pupillare) e che la gravità del fatto nelle sue modalità (ed in particolare l'essersi il ricorrente messo O alla guida in pieno giorno in strada trafficata) ostava al riconoscimento della offesa minima. Rilevato che il secondo motivo, volto a contestare il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, posto che la Corte di Appello ha al riguardo sottolineato l'assenza in atti di elementi da valorizzare in tal senso, in coerenza con il consolidato orientamento per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]