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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34038/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 9 febbraio 2021 del Tribunale di Varese che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con strappo e, con la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante dell'aver interamente riparato il danno prima del giudizio, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato non risultando illogica la motivazione fornita dalla Corte territoriale circa l'impossibile applicazione dell'esimente del danno patrimoniale di particolare tenuità, atteso che questa Corte ha reiteratamente affermato, in tema di configurabilità della circostanza attenuante dell'aver agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., che la sua applicazione richiede necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450), mentre nel caso di specie è stata sottratta una collanina d'oro del valore di euro 200,00; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 9 febbraio 2021 del Tribunale di Varese che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto con strappo e, con la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante dell'aver interamente riparato il danno prima del giudizio, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato non risultando illogica la motivazione fornita dalla Corte territoriale circa l'impossibile applicazione dell'esimente del danno patrimoniale di particolare tenuità, atteso che questa Corte ha reiteratamente affermato, in tema di configurabilità della circostanza attenuante dell'aver agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., che la sua applicazione richiede necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450), mentre nel caso di specie è stata sottratta una collanina d'oro del valore di euro 200,00; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso