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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12632/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., di uso di atto falso ai sensi dell'art. 489 cod. pen., per la contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 5 e 7, D.Igs n. 285/1992 nonché per la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ai sensi dell'art. 697 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, peraltro, si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a fondamento della doppia conforme di condanna; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art.133 cod. pen. e la conseguente eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nel caso di specie, ha assolto adeguatamente a tale onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., di uso di atto falso ai sensi dell'art. 489 cod. pen., per la contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 5 e 7, D.Igs n. 285/1992 nonché per la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ai sensi dell'art. 697 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, peraltro, si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a fondamento della doppia conforme di condanna; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art.133 cod. pen. e la conseguente eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nel caso di specie, ha assolto adeguatamente a tale onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 12632/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris