CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 28306/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 21705-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti e controricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6105/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato all'INPDAP il 3 aprile 2008 i ricorrenti di cui in intestazione lo convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse accertato il loro diritto al rimborso del maggior prezzo pagato alla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'acquisto di alcune unità immobiliari in conformità a quanto disposto, in particolare, dalla legge n. 104/2004, con la conseguente condanna dell'INPDAP al pagamento di distinte somme per ciascuno dei medesimi attori, ovvero di quelle ritenute di giustizia, oltre interessi legali a decorrere dal 31 dicembre 2005, data in cui avrebbero essere completate le operazioni di rimborso, o, in subordine, con decorrenza dalla domanda sulle somme indicate, oltre al risarcimento dell'eventuale danno da svalutazione monetaria. Nella costituzione del convenuto, l'adìto Tribunale, con sentenza n. 4964/2011, accoglieva la domanda formulata dagli attori e, per l'effetto, condannava l'INPDAP al pagamento, in favore di ognuno di essi come acquirente, della differenza tra il prezzo stabilito negli atti pubblici di compravendita ed il prezzo come calcolato dal c.t.u. (avuto riguardo all'ipotesi formulata sub B) nella sua relazione). 2. L'INPDAP proponeva appello avverso la suddetta sentenza e, nella costituzione degli appellati (tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, a loro volta, avanzavano appello incidentale), la Corte di appello, con sentenza n. 6105/2015 (pubblicata il 4 novembre 2015), accoglieva, per quanto di ragione, il gravame principale e, per l'effetto, rigettava tutte le domande degli originari attori, salvo l'accoglimento, per quanto di ragione, del gravame incidentale formulato dai menzionati appellati, con la condanna dell'INPDAP al relativo distinto rimborso in favore degli stessi della differenza dovuta. A sostegno dell'adottata decisione la Corte laziale riteneva, innanzitutto, infondati i motivi relativi al denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario e alla dedotta carenza di legittimazione passiva. Il giudice di appello ravvisava, invece, la fondatezza del terzo motivo con il quale si era contestato che il giudice di prime cure non si era avveduto che, nella fattispecie, difettava il presupposto di fatto prescritto dal legislatore per l'applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 41/2004 (così come convertito, con modif., dalla legge n. 104/2004) e, cioè, "che il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti è superiore a quello di mercato dell'ottobre 2001", così dovendosi procedere ai conseguenti conteggi sulla base della soluzione prospettata dal c.t.u. sotto l'ipotesi A).In particolare, la Corte territoriale osservava che, sulla base dell'univocità della predetta norma, il prezzo che veniva in rilievo nel caso di specie e da pagare ad opera degli acquirenti andava determinato nel seguente modo: prima bisognava computare il c.d. "prezzo di vendita" (non corrispondente, tuttavia, al vero prezzo di vendita), secondo i criteri previsti dal comma 7 dell'art. 3 del d.l. n. 351/2001 e, poi, l'importo così determinato si sarebbe dovuto ridurre applicando il "coefficiente aggregato di abbattimento calcolato dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2011 pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare e di altri parametri di mercato". Di conseguenza, il risultato di tale operazione andava confrontato con il prezzo a suo tempo effettivamente pagato dall'acquirente e, se quest'ultimo prezzo fosse risultato maggiore, l'acquirente avrebbe avuto diritto al rimborso della differenza, rimborso, invero, dovuto - per effetto dei calcoli effettuati - solo in favore degli appellanti incidentali. Il giudice di appello rigettava l'ulteriore motivo dell'INPDAP con il quale si era inteso sostenere che la volontà contrattuale delle parti (che al momento della stipulazione del contratto avevano espressamente accettato il prezzo stabilito dalle norme in quel momento vigenti) doveva prevalere sul disposto del d.I n. 41/2004, emanato, invero, dopo la conclusione dei contratti. 3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, i soggetti riportati nell'intestazione. L'intimato [OSCURATO:PERSONA] (quale ente successore "ex lege" dell'INPDAP, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del dl. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011) si è costituito con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale. La difesa dei ricorrenti principali ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c., ed ha anche depositato memoria prevista dall'art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 . (-1-3n !! olmo mot!vo ! hEot!Pnh hanno onnonulahl at 5,113n%! t-Mratí -3F50, 1-01-Intla 1-, nn. 3 e 5 c.p.c. - fa violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del di. 23 febbraio 2004, n. 41, conv. dalla legge 24 aprile 2004, n. 104, nonché dell'art. 3 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, oltre all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell'ancoraggio temporale della determinazione del prezzo di vendita da prendere a base per l'applicazione del citato art. 1. del d.l. n. 41/2004, così come convertito dalla legge n. 104/2004. 2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione del D.M. 20 aprile 2005 recante "Modalità di rimborso del maggior prezzo corrisposto dagli acquirenti alla Scip s.r.I., da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 104/2004", anche in relazione all'art. 1 delle cc.dd. Preleggi. 3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno prospettato - in ordine all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 8, del d.l. n. 351/2001 (come conv. dalla legge n. 410/2001), congiuntamente all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella mancata applicazione nella redazione da parte del c.t.u. della ipotesi "A" degli abbattimenti previsti dalla suddetta norma. 4. Con il quarto mezzo i ricorrenti hanno denunciato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 dell'indicato D.M. 20 aprile 2005, nonché dell'art. 1282, comma 1, e dell'art. 1224, comma 1, c.c. 5. Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., allegando l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. RICORSO INCIDENTALE 1. Con l'unico motivo di ricorso incidentale il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia nonché per violazione dell'art. 122 (recte: 112) c.p.c., sul presupposto che, con l'impugnata sentenza, il giudice di secondo grado, pur avendo esso Ente invocato la condanna delle parti appellate alla restituzione di tutte le somme che aveva corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado in pendenza del giudizio di appello, non aveva provveduto in ordine alla relativa richiesta formalizzata all'udienza di precisazione delle conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di questo ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché intimamente connessi e relativi alla medesima questione giuridica.Ad avviso del collegio essi sono infondati e devono, perciò, essere respinti. Si ritiene, infatti, condivisibile il percorso logico-giuridico in relazione ai principi giuridici in concreto applicati espresso dalla Corte di appello nell'impugnata sentenza, in virtù del quale è stata giustamente ritenuta corretta la soluzione indicata come sub A) dal c.t.u., siccome rispondente ai criteri e ai presupposti di fatto previsti dall'art. 1 del dl. n. 41/2004 (conv. dalla legge n. 104/2004) e dall'art. 3 del D.M. Finanze 20 aprile 2005. Infatti, la Corte di appello ha operato il calcolo necessario al fine della verifica della spettanza dell'eventuale rimborso tenendo presente i due parametri del prezzo stabilito ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del d.l. n. 351/2001 e del coefficiente di abbattimento stabilito dall'Agenzia del territorio. Una volta conseguito il risultato di tale operazione, il giudice di appello lo ha confrontato con quello a suo tempo effettivamente pagato dai singoli acquirenti e, ove esso fosse risultato maggiore, gli acquirenti che avevano agito in giudizio avrebbero avuto diritto al rimborso della differenza (senza che possano aver trovato applicazione testi normativi secondari). Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale si è conformato, quindi, alla normativa di settore (e, cioè, segnatamente al disposto dell'art. 1 del d.l. n. 41/2004), nella parte in cui ha aderito alla citata soluzione indicata sub A) dal c.t.u., nel senso che, in primo luogo, ha computato il c.d. prezzo di vendita alla stregua dei criteri previsti dal menzionato art. 3, comma 7, del d.l. n. 351/2001 (rapportato a quello desumibile dalle "valutazioni correnti di mercato" prendendo come parametro di riferimento i prezzi effettivi di compravendita relativi alle unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe) e, poi, ha provveduto alla riduzione della somma così come scaturente applicando il "coefficiente aggregato di abbattimento", calcolato dall'Agenzia del Territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili interessati tra la data dell'offerta di opzione ed i valori medi di mercato di ottobre 2001. Del resto, occorre rimarcare che il citato art. 1, comma 1, del dl. n. 41/2004 (convertito con legge n. 104/2004), ha propriamente stabilito che il corrispettivo delle vendite in favore dei conduttori che avessero manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, doveva essere determinato sulla base dei valori di mercato riferiti allo stesso mese, prevedendo che le disposizioni di cui allo stesso comma si applicassero anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto (art. 1, comma terzo). Pertanto, la disposizione in questione ha inteso superare il differente trattamento tra le vendite degli immobili offerti in opzione e quelle concluse a seguito della dichiarazione di disponibilità all'acquisto da parte dei conduttori formulata, stabilendo anche per queste ultime il riferimento ai valori di mercato rilevati all'ottobre 2001. Sulla base di questa esatta impostazione, quindi, il giudice di appello si è attenuto all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. n. 21596/2013), in virtù del quale, in tema di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, nel sistema risultante dalla disciplina introdotta dal d.l. 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, ai fini della determinazione del prezzo di vendita dell'unità immobiliare deve farsi riferimento esclusivamente ai valori di mercato correnti nel mese di ottobre 2001, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata la stima e da quella in cui è intervenuta l'accettazione del conduttore. In virtù di ciò, quindi, la Corte di appello ha fatto ricorso alla corretta applicazione aritmetica consistita nell'utilizzare, da un lato, il prezzo calcolato ai sensi del menzionato art. 7, comma 3, del d.l. n. 351/2001 e, dall'altro lato, il coefficiente di abbattimento stabilito dall'indicata Agenzia, così procedendo alla comparazione del risultato di tale operazione con il prezzo a suo tempo effettivamente pagato da ciascun acquirente, con la conseguente valutazione della sussistenza del diritto al rimborso ove il primo fosse risultato maggiore del secondo. Per effetto di tali operazioni così come effettuate dalla Corte di appello, l'INPDAP aveva, anche all'esito della verifica dell'art. 2 del Decreto Interministeriale del 20 aprile 2005, legittimamente ritenuto insussistenti i presupposti per poter procedere al riconoscimento degli invocati rimborsi. 2. Il quarto motivo è riferito alla critica dell'impugnata sentenza da parte degli appellanti incidentali nella parte in cui con essa era stato riconosciuto il loro diritto al rimborso con decorrenza dalla data della domanda anziché dal 31 dicembre 2005, data dalla quale la relativa somma avrebbe dovuto produrre gli interessi ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c. La censura è destituita di fondamento e va, pertanto, respinta. Sulla premessa che il diritto al rimborso si configura come un diritto condizionato alla sussistenza dei necessari presupposti di legge (e, quindi, privo del carattere di liquidità "ah origine") e, comunque, nei "limiti delle risorse derivanti dalle dismissioni di ulteriori immobili", si deve ritenere che la Corte di appello lo ha qualificato correttamente come credito di valuta e, dunque, suscettibile a produrre interessi a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale (quale idoneo atto di messa in mora ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.), restando irrilevante a tal fine il riferimento alla data del 31 dicembre 2005, da considerarsi quale termine meramente procedurale previsto esclusivamente in funzione della conclusione delle "operazioni di rimborso". 3. Il quinto motivo è del tutto infondato avendo il giudice di appello idoneamente giustificato la disposta compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che la disciplina normativa del rapporto era intervenuta "a posteriori" a modificare gli effetti degli atti già definitivamente perfezionatisi. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso incidentale formulato dall'[OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato e merita, quindi, accoglimento, dal momento che la Corte di appello, con l'impugnata sentenza, avrebbe dovuto, in dipendenza dell'accoglimento del gravame (nei confronti di quelli che avevano ottenuto il rimborso in difetto dei relativi presupposti), disporre la restituzione di quanto dall'[OSCURATO:PERSONA] corrisposto (con riguardo, per l'appunto, ai versati rimborsi) per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, così come richiesto dallo stesso Istituto nel corso del giudizio e, comunque, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, avendo provveduto a dare seguito alle statuizioni della pronuncia di primo grado nelle more dello stesso giudizio di secondo grado. Al riguardo va rimarcato (v. Cass. n. 16152/2010, Cass. n. 1324/2016 e, di recente, Cass. n. 7144/2021) che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è, perciò, ammissibile in appello anche nel corso del giudizio di secondo grado qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (come verificatosi nel caso di specie, con la conseguente legittimità della proposizione della richiesta, da parte dell'Istituto appellante, entro l'ultimo momento processuale utile, ovvero all'udienza di precisazione delle conclusioni).Sulla base di questo esatto presupposto giuridico, la Corte di appello era tenuta a provvedere in ordine alla relativa richiesta di restituzione e non essendosi sulla stessa pronunciata è incorsa nella violazione del denunciato art. 112 c.p.c. 2. In definitiva, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, va rigettato il ricorso principale mentre deve essere accolto quello incidentale, con la conseguente relativa cassazione dell'impugnata sentenza con riferimento al motivo di ricorso incidentale ritenuto fondato ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le complessive spese del presente giudizio di legittimità. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza per il versamento in solido tra loro, da parte dei ricorrenti principali, soccombenti in via definitiva, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta quello principale. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo un