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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16769/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] 04RYUHR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata, in cui si dà atto della lettera di scuse presentata dall'imputato, ma si ritiene la stessa tardiva); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dic P.Q.Mr [OSCURATO:PERSONA]..

ERIA ki ,1/ 1A2O26 ft Funz M sohià

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] 04RYUHR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata, in cui si dà atto della lettera di scuse presentata dall'imputato, ma si ritiene la stessa tardiva); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dic P.Q.Mr [OSCURATO:PERSONA].. ERIA ki ,1/ 1A2O26 ft Funz M sohià
Sentenza Cassazione n. 16769/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris