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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29092/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Fermo in data 22/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona dell' Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. n [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 22 febbraio 2021 il Giudice di pace di Fermo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto punito dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/98 e lo ha condannato alla pena di euro 10.000 di multa in quanto, essendo cittadino extra comunitario espulso dal territorio nazionale con provvedimenti del Prefetto e del Questore di Fermo emessi e notificati il giorno 6 giugno 2020, violava tali ordini rimanendo nel territorio nazionale (fatto accertato in Fermo il 6 giugno 2020).

1.1. In particolare il Giudice di pace ha ritenuto sussistenti sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato rappresentati dalla esistenza di un valido decreto di espulsione e dalla inesistenza di alcun elemento giustificativo della permanenza nel territorio italiano da parte dell'imputato.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n.286/98 nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione.

2.1. Il ricorrente evidenzia, anzitutto che — come risulta dal capo di imputazione - il reato nella fattispecie in realtà non sussiste in quanto il fatto sarebbe stato commesso lo stesso giorno della emissione del decreto di espulsione nonostante, ai sensi dell'art.14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/98, il reato in questione si perfeziona soltanto qualora lo straniero non ottemperi all'ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, condizione che invece non si era ancora verificata alla data indicata nel capo di imputazione

2.2. Inoltre considerato che risulta dallo stesso decreto di espulsione che egli non è in possesso di un documento di identità valido per l'espatrio, il medesimo provvedimento (presupposto per la sussistenza del reato contestato) è illegittimo in quanto emesso in violazione dell'art.13, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n.286/98 poiché I' espulsione dell'imputato doveva essere effettuata mediante il suo accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e non già concedendogli un termine per lasciare il territorio dello Stato considerato che, in tale modo, gli è stata imposta una condotta del tutto inesigibile proprio perché, in mancanza del passaporto, gli sarebbe impossibile fare rientro nel proprio paese di origine. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste.

Infatti, il reato contestato all'odierno ricorrente non risulta essersi perfezionato in quanto - come emerge dal capo di imputazione - il fatto ascritto sarebbe stato accertato il giorno 6 giugno 2020 quando però non era ancora decorso il termine di sette giorni dalla data di notifica del decreto di espulsione (avvenuta sempre il 6 giugno 2020), che costituisce elemento indispensabile per la configurabilità del reato in questione ai sensi dell'art.14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. n. 286/98. eop ri4K* q r- q-3 oc,..

Zpio

3. Pertanto i im ne l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed il proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art.129, comma 1, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Fermo in data 22/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona dell' Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. n [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 22 febbraio 2021 il Giudice di pace di Fermo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto punito dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/98 e lo ha condannato alla pena di euro 10.000 di multa in quanto, essendo cittadino extra comunitario espulso dal territorio nazionale con provvedimenti del Prefetto e del Questore di Fermo emessi e notificati il giorno 6 giugno 2020, violava tali ordini rimanendo nel territorio nazionale (fatto accertato in Fermo il 6 giugno 2020). 1.1. In particolare il Giudice di pace ha ritenuto sussistenti sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato rappresentati dalla esistenza di un valido decreto di espulsione e dalla inesistenza di alcun elemento giustificativo della permanenza nel territorio italiano da parte dell'imputato. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n.286/98 nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione. 2.1. Il ricorrente evidenzia, anzitutto che — come risulta dal capo di imputazione - il reato nella fattispecie in realtà non sussiste in quanto il fatto sarebbe stato commesso lo stesso giorno della emissione del decreto di espulsione nonostante, ai sensi dell'art.14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/98, il reato in questione si perfeziona soltanto qualora lo straniero non ottemperi all'ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, condizione che invece non si era ancora verificata alla data indicata nel capo di imputazione 2.2. Inoltre considerato che risulta dallo stesso decreto di espulsione che egli non è in possesso di un documento di identità valido per l'espatrio, il medesimo provvedimento (presupposto per la sussistenza del reato contestato) è illegittimo in quanto emesso in violazione dell'art.13, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n.286/98 poiché I' espulsione dell'imputato doveva essere effettuata mediante il suo accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e non già concedendogli un termine per lasciare il territorio dello Stato considerato che, in tale modo, gli è stata imposta una condotta del tutto inesigibile proprio perché, in mancanza del passaporto, gli sarebbe impossibile fare rientro nel proprio paese di origine. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste. Infatti, il reato contestato all'odierno ricorrente non risulta essersi perfezionato in quanto - come emerge dal capo di imputazione - il fatto ascritto sarebbe stato accertato il giorno 6 giugno 2020 quando però non era ancora decorso il termine di sette giorni dalla data di notifica del decreto di espulsione (avvenuta sempre il 6 giugno 2020), che costituisce elemento indispensabile per la configurabilità del reato in questione ai sensi dell'art.14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. n. 286/98. eop ri4K* q r- q-3 oc,.. Zpio 3. Pertanto i im ne l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed il proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art.129, comma 1, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto n
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