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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11083/2024

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nciato la seguente ORDINANZA [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Venezia, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 33, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, come da procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Treviso e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma, presso il cui studio elegge domicilio, in Roma alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avviso liquidazione imposta di successione trust - avverso la sentenza n. 2/26 /201 7 emessa dalla CTR Vene to in data 02/01/2017e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale da essa proposta con Docfa (a seguito di ampliamento e ristrutturazione) con riferimento ad un immobile classificato come D/2 e destinato ad albergo, deducendo l’erroneità della nuova rendita, trattandosi di un mero ampliamento di una struttura già accatastata ed essendo stati applicati valori di mercato eccessivi, senza peraltro considerare che l’area era vincolata a varie servitù.

2. La CTP di Sondrio rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Lombardia rigettava il gravame, evidenziando che, mentre la società non aveva provato alcunchè sull’entità delle opere edilizie e non aveva precisato i criteri seguiti per determinare la rendita indicata nel Docfa, l’Ufficio aveva dimostrato, attraverso il verbale di sopralluogo con le allegate planimetrie e fotografie, che l’edificio era stato interessato da opere che avevano comportato l’ampliamento e la totale ristrutturazione dello stesso, indicando idonee strutture alberghiere similari a comparazione.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulle eccezioni (inammissibilità dell’appello per carenza dei motivi specifici di impugnazione e per mancata allegazione, ex art. 347 cod. proc. civ., della sentenza impugnata e carenza di interesse alla proposizione del gravame, per aver l’Ufficio provveduto, nelle more del procedimento, a rinotificare l’avviso di liquidazione della dichiarazione di successione) da essa sollevate preliminarmente in appello nelle controdeduzioni.

1.1. Il motivo è inammissibile poiché, a parte il rilievo che la decisione della causa nel merito evidentemente comporta l'implicito rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile in ordine alle eccezioni di rito e, più in generale, in ordine alle questioni impedienti di ordine processuale ma solo nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.

Cass., sez. un., 18.12.2001, n. 15982, ha in particolare affermato - anche se in riferimento a lle richieste istruttorie - che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto.

In ordine alle questioni processuali può invece profilarsi un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art.112 cod. proc. civ., se ed in quanto la soluzione implicitamente data dal Giudice alla problematica prospettata dalla parte si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata (cfr. Cass. n. 13649/05, nn. 3927 e 18147/02, n. 5482/97, cui adde Cass. n. 1184/06).

Il vizio di omessa pronunzia è, quindi, configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018) o di questioni processuali (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013).

Pertanto la sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009).

Senza tralasciare che, almeno con riferimento all’asserita carenza di interesse ad impugnare, non si sarebbe al cospetto di una omissione di pronuncia, avendo la CTR recepito, a pagina 4 della sentenza, il chiarimento offerto dall’Ufficio secondo cui gli avvisi di accertamento in contestazione erano quelli contraddistinti dai nn. 13/09990/000215/001 e 13/09990/020034/001, concernenti le imposte dovute, rispettivamente, sulla prima dichiarazione di successione (oggetto del presente giudizio) e su quella integrativa (oggetto di altro giudizio che all’epoca pendeva dinanzi alla CTP di Treviso), in tal guisa escludendosi il rischio di una duplicazione di imposta rispetto alla medesima dichiarazione di successione.

Per mera completezza espositiva va, infine, segnalato che, nel processo tributario, l'omessa allegazione all'atto di appello della sentenza impugnata non determina l'inammissibilità del gravame, atteso che tale adempimento non è espressamente imposto da alcuna norma e che l'art. 53 del d.lgs. 546 del 1992, nel prevedere che il fascicolo trasmesso dalla commissione di primo grado a quella di appello debba includere copia della sentenza anzidetta, costituisce sicuro elemento utile al fine di esonerare dal medesimo onere l'appellante (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24470 del 01/12/2015).

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, primo comma, 81, 156, terzo comma, e 182, secondo comma, cod. proc. civ. e 24, primo comma, Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la sua costituzione in giudizio avesse sanato il difetto di legittimazione passiva in capo al trust.

In particolare, la contribuente sostiene che, se da un lato poteva essere ritenuto sanato con la sua costituzione in giudizio il vizio di nullità dell'atto notificato, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., dall'altro aveva specificato sin dal ricorso introduttivo come si fosse costituita come soggetto che aveva ricevuto un atto quale “amministratore [OSCURATO:PERSONA]“, evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva a stare in giudizio.

2.1. Il motivo è infondato.

Anche di recente questa Corte (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1826 del 20/01/2022) ha ribadito che il "trust", previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006, non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari.

Ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi -dotato altresì di legittimazione processuale -è il "trustee" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25800 del 22/12/2015; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021).

Il riconoscimento, ex art. 73, comma 1, del TUIR del "trust" quale soggetto passivo Ires (nei soli casi in cui dall'atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l'indicazione dei beneficiari), benchè privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, non comporta una sua capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi, atteso che tale eventuale applicazione estensiva contrasterebbe con il divieto, posto dall'art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021).

Tuttavia, nel caso di specie, l’avviso di liquidazione è stato notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua qualità di amministratrice (non di “legale rappresentante”, come sostenuto dalla ricorrente) del “[OSCURATO:PERSONA]”, vale a dire nella sua veste di trustee e, dunque, per quanto esposto nell’analizzare il primo motivo (essendo il trustee l’unico soggetto abilitato nei rapporti con i terzi, ivi compreso il Fisco), correttamente.

Ciò nell’ottica secondo cui il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto (Cass., Sez.1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014).

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 (conv. in l. n. 286/2006) e 2 e 10 d.lgs. n. 347/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che si potesse applicare la tassazione in misura proporzionale nonostante non vi fosse un reale trasferimento di beni e diritti, ma solo un effetto segregativo del bene vincolato in trust rispetto al patrimonio generale del soggetto disponente.

3.1. Il motivo è fondato.

Secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985, ratificata con la l. n. 364 del 1989, con l'espressione trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - ponendo dei beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Tale figura assume connotazioni diverse a seconda delle modalità con cui viene istituito, delle finalità che persegue e dei soggetti che rivestono le diverse figure (settlor, trustee, guardian, ecc...).

Vi sono, però, alcuni elementi caratterizzanti comuni, i quali possono essere individuati: 1) nel nucleo causale unitario costituito dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, ad esso strumentale, di segregazione patrimoniale; 2) nell'attuazione del vincolo di destinazione mediante intestazione meramente formale dei beni al trustee ed attribuzione al medesimo di poteri gestori e di disposizione circoscritti e mirati allo scopo; 3) nell'attribuzione al beneficiario (ove esistente) di una posizione giuridica che non è di diritto soggettivo, ma di aspettativa o di interesse qualificato ad una gestione conforme alla realizzazione dello scopo (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, n. 16699 del 21/06/2019).

Come sopra evidenziato, il trust non è dotato di una propria personalità giuridica e il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non in qualità di legale rappresentante del trust, ma come colui che dispone dei beni e dei diritti in esso conferiti in conformità alle istruzioni e in coerenza con lo scopo a cui il patrimonio è destinato.

È pertanto evidente il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e trustee, il quale acquista la proprietà dei beni o dei diritti conferiti nel trust, non a proprio vantaggio -perché non incrementano il suo patrimonio personale, ma restano separati e segregati -, ma per compiere gli atti di gestione (e, se previsti, di disposizione), che consentano di realizzare lo scopo per il quale il trust è stato istituito, non nell'interesse proprio, ma di terzi.

Come emerge da quanto appena evidenziato, l'istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni o diritti non implicano, da soli, un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee, nei termini sopra evidenziati, e pertanto non possono costituire un indice di maggiore forza economica e capacità contributiva di quest'ultimo.

I beni e i diritti non sono a lui attribuiti in modo definitivo, essendo egli tenuto solo ad amministrarli e a disporne (se richiesto), in regime di segregazione patrimoniale, in vista del trasferimento che dovrà poi compiere.

Né può ritenersi che la costituzione del trust produca un effetto incrementativo della capacità contributiva del disponente, il cui patrimonio non subisce alcun miglioramento.

E non si può neanche affermare, almeno in via generale, che, grazie alla sola costituzione del trust, i terzi beneficiari, ove esistenti, acquisiscano già un qualche incremento patrimoniale, che comporta una maggiore capacità contributiva, verificandosi tale effetto migliorativo nella sfera giuridica di questi ultimi solo quando il trustee abbia portato a termine l'attività ad esso demandata, per la quale ha ottenuto l'attribuzione strumentale e temporanea della titolarità dei beni.

La strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica pertanto, nei termini indicati, la neutralità fiscale, tenuto conto che l'indice di ricchezza, al quale deve sempre collegarsi l'applicazione del tributo, non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 8082 del 23/04/2020).

L'apposizione del vincolo sui beni conferiti nel trust, in quanto tale, determina l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.), la quale non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee, ma soltanto al beneficiario finale, ove esistente, ma in un momento successivo, quando il trust ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito.

Prima di questo momento, l'utilità, insita nell'apposizione del vincolo, si risolve, dal lato del conferente, in un'autorestrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione e, dal lato del trustee, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, separata dai beni personali del trustee. 3.2.Il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (cfr. art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 e 4 dell'allegata tariffa, quanto all'ipotecaria, e l’art. 10, comma 2, del d.lgs. cit., quanto alla catastale; v., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 975 del 17/01/2018).

Invero, il trasferimento dei beni al trustee avviene a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea.

Questa Sezione ha altresì avuto modo di chiarire, sempre in tema d'imposta ipotecaria e catastale, che l'istituzione di un trust, con conferimento di immobili per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo (nel caso di specie, i disponenti hanno conferito propri beni in un trust, prevedendo che, decorsi 90 anni o, comunque, alla morte degli ultimi di essi, se precedente, i beni saranno devoluti ai loro eredi), è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Sez. 5, Sentenza n. 21614 del 26/10/2016).

Ed invero la costituzione del trust – come è normale che avvenga per «i vincoli di destinazione» - produce soltanto efficacia «segregante» con riferimento ai beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario, bensì amministratore, e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (artt. 2 e 11 Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985, recepita in I. 16 ottobre 1989 n. 364).

In siffatta evenienza non si è in presenza di un reale trasferimento imponibile, atteso che il programma negoziale di donazione indiretta prevede, ripetesi, la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua «segregazione» fino al (nel caso di specie, certus an, ma incertus quando) trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari.

Per l'applicazione dell'imposta sulla successione e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità, alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti (art. 1 d.lgs. n. 346/1990).

Nemmeno può condividersi l'interpretazione letterale dell'art. 2, comma 47 ss., d.l. n. 262/2006 (che, nell’istituire l'imposta sulle successioni e donazioni, ha previsto che «sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54»), adottata da risalenti e ormai isolate ordinanze di questa Corte sez.

VI (il riferimento è, in particolare, a Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3886 del 2015, richiamata nella sentenza qui impugnata), al cui avviso sarebbe stata istituita un'autonoma imposta «sulla costituzione dei vincoli di destinazione» disciplinata mercé il rinvio alle regole contenute nel d.lgs. n. 346 cit. ed avente come presupposto la loro mera costituzione.

In verità, neanche il dato letterale autorizza una tale conclusione, giacché ex art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.

«il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» è proprio invece nel diverso senso che l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni, alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i «vincoli di destinazione», con la scontata conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e, quindi, del reale arricchimento dei beneficiari.

Quella che, in realtà, emerge chiara dall'art. 2, comma 47 ss., d.lgs. n. 262 cit. è la preoccupazione - nei più esatti termini di cui all'art. 12, comma 1, disp. prel. c.c., sarebbe «l'intenzione del legislatore» - di evitare che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato d.lgs. n. 346 cit. potesse condurre alla esclusione di qualsivoglia imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari, quando lo stesso fosse stato collocato all'interno di una fattispecie tutto sommato di «recente» introduzione come quella dei «vincoli di destinazione» e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridetto «vecchio» d.lgs. n. 346 cit.

Questa sembra essere l'interpretazione non solo logicamente più corretta, ma anche quella che appare essere l'unica costituzionalmente orientata.

E ciò atteso che l'art. 53 Cost. non pare poter tollerare un'imposta, a meno che non sia un'imposta semplicemente d'atto, come è, ad esempio, quella di registro, senza relazione alcuna con un'idonea capacità contributiva.

In quest’ottica, l'istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal "trustee" al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondo cui l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza (in questi termini, Sez. 5, Sentenza n. 29507 del 24/12/2020).

Pertanto, nell'ambito concettuale dei negozi costitutivi di vincoli di destinazione sono senza dubbio compresi gli atti di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c., come pure qualsiasi atto volto alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo, e dunque anche l'istituzione di un trust (v. infra), ma ciò non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'imposta in questione, perché deve operarsi un effettivo trasferimento di ricchezza, che sia indice di un'acquisita maggiore capacità contributiva.

3.3. Come sopra evidenziato, tenendo come parametro l'art. 53 Cost., occorre circoscrivere l'applicazione dell'art. 2, comma 47, cit., correlandola, in senso restrittivo, al rilievo della capacità contributiva comportata dal trasferimento del bene, sicché, quando il conferimento costituisce un atto sostanzialmente neutro, che non arreca un reale e stabile incremento patrimoniale al beneficiario meramente formale della attribuzione, resta esclusa la ricorrenza di un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 1131 del 17/01/2019; v. anche Cass., Sez. 5, n. 11401 del 30/04/2019, in tema di trasferimento dal mandante al mandatario di un bene immobile oggetto di mandato a vendere).

Pertanto, in questa materia, né l'istituzione del trust e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo invece atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo estabile di ricchezza (così Cass., Sez. 5, n. 19167 del 17/07/2019; Cass., Sez. 5, n. 16699 del 21/06/2019).

In sintesi, il trustee acquista sì la proprietà dei beni conferiti nel trust, ma non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sé, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e didisposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito.

Il trasferimento dei beni al trustee avviene pertanto in via strumentale e temporanea e, in conformità all'orientamento già espresso da questa Corte, sopra riportato, non determina effetti traslativi in favore del trustee, nel significato rilevante ai fini dell'imposizione, quale effettivo e stabile passaggio di ricchezza, poiché non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio di quest'ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli e, a volte, a venderli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del perseguimento dello scopo del trust.

3.4. L’orientamento da ultimo riportato si è ormai consolidato negli ultimi anni.

E così Sez. 5, Sentenza n. 8082 del 23/04/2020 ha affermato, in un caso in cui non ricorreva il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente aveva beneficiato i suoi discendenti o sè stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza, che “In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”.

Dal canto suo, Sez. 5, Sentenza n. 19167 del 17/07/2019 ha ribadito che “In tema di trust, l'imposta sulla successione e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.” (conf.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13 del 04/01/2021).

Da ultimo, merita di essere segnalata Sez. 5, Sentenza n. 16699 del 21/06/2019, secondo cui “Poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario”.

Infine, va evidenziato che, in tema di imposte ipotecarie e catastali, l'assenza di personalità giuridica del trust, il cui effetto proprio è quello, ex art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, esclude che esso possa ritenersi titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta, trattandosi di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee.

Il riconoscimento, ex art. 73, co. 1, del TUIR del trust quale soggetto passivo Ires (nei soli casi in cui, dall'atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l'indicazione dei beneficiari; cfr. il richiamo operato dalla CTR a pag. 2 della sentenza qui impugnata), benchè privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, non comporta una sua capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi, atteso che tale eventuale applicazione estensiva contrasterebbe con il divieto, posto dall'art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica (di questo avviso è condivisibilmente Sez. 5, Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021).

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla eccepita radicale illegittimità della richiesta di imposta ipotecaria e catastale, con riferimento agli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.4.1.

Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.

Ciò alla luce del principio secondo cui il trasferimento del bene dal “settlor” al “trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quantoattiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 975 del 17/01/2018).

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza derivante dalla omessa pronuncia sulla eccepita radicale illegittimità della richiesta di imposte e sanzioni, con riferimento agli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., non avendo l’Ufficio esplicitato quali fossero i calcoli sulla base dei quali avesse richiesto le imposte e le sanzioni.

5.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del terzo.

6. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza derivante dalla omessa pronuncia sulla eccepita radicale illegittimità dell'avviso a fronte dell'incompetenza territoriale, e conseguente carenza di potere, dell'Ufficio emanante (Treviso), con riferimento agli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.

In particolare, la contribuente sostiene che, se era pacifico che la dichiarazione di successione dovesse essere presentata, ex art. 6 d.lgs. n. 346/1990, all'Ufficio "nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto", diversamente l'avviso doveva essere emanato dall'ufficio nella cui circoscrizione si trovava il domicilio fiscale del soggetto obbligato, vale a dire Venezia.

6.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte nell’analizzare il primo motivo.

In ogni caso, è vero che la competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria è determinata (ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972) sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che tale principio è riferibile, oltre che alla legittimazione a emettere l'avviso di accertamento, anche alla legittimazione a procedere alla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54- bis del d.P.R. n. 633 del 1972 (trattandosi di attività rientranti nel novero, rispettivamente, degli accertamenti e controlli riguardanti le imposte sui redditi e della competenza «ad ogni altro effetto di cui al [...] decreto» del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché alla legittimazione a procedere alla conseguente eventuale iscrizione a ruolo; cfr. Sez. 5, Sentenza n. 4412 del 20/02/2020).

Ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, non si è in presenza di una imposta applicata sulla base di una dichiarazione dei redditi, bensì di un recupero di imposte di successione, ipotecaria e catastale su un atto dispositivo (emergente da una dichiarazione di successione) con cui la de cuius [OSCURATO:PERSONA] aveva, con disposizione testamentaria, vincolato i beni (mobili ed immobili) dell’asse ereditario in un trust della durata di 40 anni, dandolo in gestione al trustee [OSCURATO:SOCIETA]. ed individuando il beneficiario nella persona di [OSCURATO:PERSONA].

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’essersi consolidato l’orientamento di questa Corte sulla questione principale solo dal 2019, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Venezia, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 33, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, come da procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Treviso e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma, presso il cui studio elegge domicilio, in Roma alla Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Avviso liquidazione imposta di successione trust - avverso la sentenza n. 2/26 /201 7 emessa dalla CTR Vene to in data 02/01/2017e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale da essa proposta con Docfa (a seguito di ampliamento e ristrutturazione) con riferimento ad un immobile classificato come D/2 e destinato ad albergo, deducendo l’erroneità della nuova rendita, trattandosi di un mero ampliamento di una struttura già accatastata ed essendo stati applicati valori di mercato eccessivi, senza peraltro considerare che l’area era vincolata a varie servitù. 2. La CTP di Sondrio rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Lombardia rigettava il gravame, evidenziando che, mentre la società non aveva provato alcunchè sull’entità delle opere edilizie e non aveva precisato i criteri seguiti per determinare la rendita indicata nel Docfa, l’Ufficio aveva dimostrato, attraverso il verbale di sopralluogo con le allegate planimetrie e fotografie, che l’edificio era stato interessato da opere che avevano comportato l’ampliamento e la totale ristrutturazione dello stesso, indicando idonee strutture alberghiere similari a comparazione. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulle eccezioni (inammissibilità dell’appello per carenza dei motivi specifici di impugnazione e per mancata allegazione, ex art. 347 cod. proc. civ., della sentenza impugnata e carenza di interesse alla proposizione del gravame, per aver l’Ufficio provveduto, nelle more del procedimento, a rinotificare l’avviso di liquidazione della dichiarazione di successione) da essa sollevate preliminarmente in appello nelle controdeduzioni. 1.1. Il motivo è inammissibile poiché, a parte il rilievo che la decisione della causa nel merito evidentemente comporta l'implicito rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile in ordine alle eccezioni di rito e, più in generale, in ordine alle questioni impedienti di ordine processuale ma solo nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito. Cass., sez. un., 18.12.2001, n. 15982, ha in particolare affermato - anche se in riferimento a lle richieste istruttorie - che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto. In ordine alle questioni processuali può invece profilarsi un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art.112 cod. proc. civ., se ed in quanto la soluzione implicitamente data dal Giudice alla problematica prospettata dalla parte si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata (cfr. Cass. n. 13649/05, nn. 3927 e 18147/02, n. 5482/97, cui adde Cass. n. 1184/06). Il vizio di omessa pronunzia è, quindi, configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018) o di questioni processuali (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013). Pertanto la sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009). Senza tralasciare che, almeno con riferimento all’asserita carenza di interesse ad impugnare, non si sarebbe al cospetto di una omissione di pronuncia, avendo la CTR recepito, a pagina 4 della sentenza, il chiarimento offerto dall’Ufficio secondo cui gli avvisi di accertamento in contestazione erano quelli contraddistinti dai nn. 13/09990/000215/001 e 13/09990/020034/001, concernenti le imposte dovute, rispettivamente, sulla prima dichiarazione di successione (oggetto del presente giudizio) e su quella integrativa (oggetto di altro giudizio che all’epoca pendeva dinanzi alla CTP di Treviso), in tal guisa escludendosi il rischio di una duplicazione di imposta rispetto alla medesima dichiarazione di successione. Per mera completezza espositiva va, infine, segnalato che, nel processo tributario, l'omessa allegazione all'atto di appello della sentenza impugnata non determina l'inammissibilità del gravame, atteso che tale adempimento non è espressamente imposto da alcuna norma e che l'art. 53 del d.lgs. 546 del 1992, nel prevedere che il fascicolo trasmesso dalla commissione di primo grado a quella di appello debba includere copia della sentenza anzidetta, costituisce sicuro elemento utile al fine di esonerare dal medesimo onere l'appellante (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24470 del 01/12/2015). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, primo comma, 81, 156, terzo comma, e 182, secondo comma, cod. proc. civ. e 24, primo comma, Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la sua costituzione in giudizio avesse sanato il difetto di legittimazione passiva in capo al trust. In particolare, la contribuente sostiene che, se da un lato poteva essere ritenuto sanato con la sua costituzione in giudizio il vizio di nullità dell'atto notificato, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., dall'altro aveva specificato sin dal ricorso introduttivo come si fosse costituita come soggetto che aveva ricevuto un atto quale “amministratore [OSCURATO:PERSONA]“, evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva a stare in giudizio. 2.1. Il motivo è infondato. Anche di recente questa Corte (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1826 del 20/01/2022) ha ribadito che il "trust", previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006, non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari. Ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi -dotato altresì di legittimazione processuale -è il "trustee" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25800 del 22/12/2015; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021). Il riconoscimento, ex art. 73, comma 1, del TUIR del "trust" quale soggetto passivo Ires (nei soli casi in cui dall'atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l'indicazione dei beneficiari), benchè privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, non comporta una sua capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi, atteso che tale eventuale applicazione estensiva contrasterebbe con il divieto, posto dall'art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021). Tuttavia, nel caso di specie, l’avviso di liquidazione è stato notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua qualità di amministratrice (non di “legale rappresentante”, come sostenuto dalla ricorrente) del “[OSCURATO:PERSONA]”, vale a dire nella sua veste di trustee e, dunque, per quanto esposto nell’analizzare il primo motivo (essendo il trustee l’unico soggetto abilitato nei rapporti con i terzi, ivi compreso il Fisco), correttamente. Ciò nell’ottica secondo cui il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto (Cass., Sez.1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014). 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 (conv. in l. n. 286/2006) e 2 e 10 d.lgs. n. 347/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che si potesse applicare la tassazione in misura proporzionale nonostante non vi fosse un reale trasferimento di beni e diritti, ma solo un effetto segregativo del bene vincolato in trust rispetto al patrimonio generale del soggetto disponente. 3.1. Il motivo è fondato. Secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985, ratificata con la l. n. 364 del 1989, con l'espressione trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - ponendo dei beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Tale figura assume connotazioni diverse a seconda delle modalità con cui viene istituito, delle finalità che persegue e dei soggetti che rivestono le diverse figure (settlor, trustee, guardian, ecc...). Vi sono, però, alcuni elementi caratterizzanti comuni, i quali possono essere individuati: 1) nel nucleo causale unitario costituito dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, ad esso strumentale, di segregazione patrimoniale; 2) nell'attuazione del vincolo di destinazione mediante intestazione meramente formale dei beni al trustee ed attribuzione al medesimo di poteri gestori e di disposizione circoscritti e mirati allo scopo; 3) nell'attribuzione al beneficiario (ove esistente) di una posizione giuridica che non è di diritto soggettivo, ma di aspettativa o di interesse qualificato ad una gestione conforme alla realizzazione dello scopo (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, n. 16699 del 21/06/2019). Come sopra evidenziato, il trust non è dotato di una propria personalità giuridica e il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non in qualità di legale rappresentante del trust, ma come colui che dispone dei beni e dei diritti in esso conferiti in conformità alle istruzioni e in coerenza con lo scopo a cui il patrimonio è destinato. È pertanto evidente il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e trustee, il quale acquista la proprietà dei beni o dei diritti conferiti nel trust, non a proprio vantaggio -perché non incrementano il suo patrimonio personale, ma restano separati e segregati -, ma per compiere gli atti di gestione (e, se previsti, di disposizione), che consentano di realizzare lo scopo per il quale il trust è stato istituito, non nell'interesse proprio, ma di terzi. Come emerge da quanto appena evidenziato, l'istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni o diritti non implicano, da soli, un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee, nei termini sopra evidenziati, e pertanto non possono costituire un indice di maggiore forza economica e capacità contributiva di quest'ultimo. I beni e i diritti non sono a lui attribuiti in modo definitivo, essendo egli tenuto solo ad amministrarli e a disporne (se richiesto), in regime di segregazione patrimoniale, in vista del trasferimento che dovrà poi compiere. Né può ritenersi che la costituzione del trust produca un effetto incrementativo della capacità contributiva del disponente, il cui patrimonio non subisce alcun miglioramento. E non si può neanche affermare, almeno in via generale, che, grazie alla sola costituzione del trust, i terzi beneficiari, ove esistenti, acquisiscano già un qualche incremento patrimoniale, che comporta una maggiore capacità contributiva, verificandosi tale effetto migliorativo nella sfera giuridica di questi ultimi solo quando il trustee abbia portato a termine l'attività ad esso demandata, per la quale ha ottenuto l'attribuzione strumentale e temporanea della titolarità dei beni. La strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica pertanto, nei termini indicati, la neutralità fiscale, tenuto conto che l'indice di ricchezza, al quale deve sempre collegarsi l'applicazione del tributo, non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 8082 del 23/04/2020). L'apposizione del vincolo sui beni conferiti nel trust, in quanto tale, determina l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.), la quale non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee, ma soltanto al beneficiario finale, ove esistente, ma in un momento successivo, quando il trust ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito. Prima di questo momento, l'utilità, insita nell'apposizione del vincolo, si risolve, dal lato del conferente, in un'autorestrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione e, dal lato del trustee, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, separata dai beni personali del trustee. 3.2.Il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (cfr. art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 e 4 dell'allegata tariffa, quanto all'ipotecaria, e l’art. 10, comma 2, del d.lgs. cit., quanto alla catastale; v., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 975 del 17/01/2018). Invero, il trasferimento dei beni al trustee avviene a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea. Questa Sezione ha altresì avuto modo di chiarire, sempre in tema d'imposta ipotecaria e catastale, che l'istituzione di un trust, con conferimento di immobili per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo (nel caso di specie, i disponenti hanno conferito propri beni in un trust, prevedendo che, decorsi 90 anni o, comunque, alla morte degli ultimi di essi, se precedente, i beni saranno devoluti ai loro eredi), è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Sez. 5, Sentenza n. 21614 del 26/10/2016). Ed invero la costituzione del trust – come è normale che avvenga per «i vincoli di destinazione» - produce soltanto efficacia «segregante» con riferimento ai beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario, bensì amministratore, e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (artt. 2 e 11 Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985, recepita in I. 16 ottobre 1989 n. 364). In siffatta evenienza non si è in presenza di un reale trasferimento imponibile, atteso che il programma negoziale di donazione indiretta prevede, ripetesi, la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua «segregazione» fino al (nel caso di specie, certus an, ma incertus quando) trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari. Per l'applicazione dell'imposta sulla successione e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità, alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti (art. 1 d.lgs. n. 346/1990). Nemmeno può condividersi l'interpretazione letterale dell'art. 2, comma 47 ss., d.l. n. 262/2006 (che, nell’istituire l'imposta sulle successioni e donazioni, ha previsto che «sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54»), adottata da risalenti e ormai isolate ordinanze di questa Corte sez. VI (il riferimento è, in particolare, a Sez. 6 -5, Ordinanza n. 3886 del 2015, richiamata nella sentenza qui impugnata), al cui avviso sarebbe stata istituita un'autonoma imposta «sulla costituzione dei vincoli di destinazione» disciplinata mercé il rinvio alle regole contenute nel d.lgs. n. 346 cit. ed avente come presupposto la loro mera costituzione. In verità, neanche il dato letterale autorizza una tale conclusione, giacché ex art. 12, comma 1, disp. prel. c.c. «il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» è proprio invece nel diverso senso che l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni, alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i «vincoli di destinazione», con la scontata conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e, quindi, del reale arricchimento dei beneficiari. Quella che, in realtà, emerge chiara dall'art. 2, comma 47 ss., d.lgs. n. 262 cit. è la preoccupazione - nei più esatti termini di cui all'art. 12, comma 1, disp. prel. c.c., sarebbe «l'intenzione del legislatore» - di evitare che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato d.lgs. n. 346 cit. potesse condurre alla esclusione di qualsivoglia imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari, quando lo stesso fosse stato collocato all'interno di una fattispecie tutto sommato di «recente» introduzione come quella dei «vincoli di destinazione» e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridetto «vecchio» d.lgs. n. 346 cit. Questa sembra essere l'interpretazione non solo logicamente più corretta, ma anche quella che appare essere l'unica costituzionalmente orientata. E ciò atteso che l'art. 53 Cost. non pare poter tollerare un'imposta, a meno che non sia un'imposta semplicemente d'atto, come è, ad esempio, quella di registro, senza relazione alcuna con un'idonea capacità contributiva. In quest’ottica, l'istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal "trustee" al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondo cui l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza (in questi termini, Sez. 5, Sentenza n. 29507 del 24/12/2020). Pertanto, nell'ambito concettuale dei negozi costitutivi di vincoli di destinazione sono senza dubbio compresi gli atti di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c., come pure qualsiasi atto volto alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo, e dunque anche l'istituzione di un trust (v. infra), ma ciò non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'imposta in questione, perché deve operarsi un effettivo trasferimento di ricchezza, che sia indice di un'acquisita maggiore capacità contributiva. 3.3. Come sopra evidenziato, tenendo come parametro l'art. 53 Cost., occorre circoscrivere l'applicazione dell'art. 2, comma 47, cit., correlandola, in senso restrittivo, al rilievo della capacità contributiva comportata dal trasferimento del bene, sicché, quando il conferimento costituisce un atto sostanzialmente neutro, che non arreca un reale e stabile incremento patrimoniale al beneficiario meramente formale della attribuzione, resta esclusa la ricorrenza di un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 1131 del 17/01/2019; v. anche Cass., Sez. 5, n. 11401 del 30/04/2019, in tema di trasferimento dal mandante al mandatario di un bene immobile oggetto di mandato a vendere). Pertanto, in questa materia, né l'istituzione del trust e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo invece atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo estabile di ricchezza (così Cass., Sez. 5, n. 19167 del 17/07/2019; Cass., Sez. 5, n. 16699 del 21/06/2019). In sintesi, il trustee acquista sì la proprietà dei beni conferiti nel trust, ma non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sé, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e didisposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito. Il trasferimento dei beni al trustee avviene pertanto in via strumentale e temporanea e, in conformità all'orientamento già espresso da questa Corte, sopra riportato, non determina effetti traslativi in favore del trustee, nel significato rilevante ai fini dell'imposizione, quale effettivo e stabile passaggio di ricchezza, poiché non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio di quest'ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli e, a volte, a venderli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del perseguimento dello scopo del trust. 3.4. L’orientamento da ultimo riportato si è ormai consolidato negli ultimi anni. E così Sez. 5, Sentenza n. 8082 del 23/04/2020 ha affermato, in un caso in cui non ricorreva il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente aveva beneficiato i suoi discendenti o sè stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza, che “In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”. Dal canto suo, Sez. 5, Sentenza n. 19167 del 17/07/2019 ha ribadito che “In tema di trust, l'imposta sulla successione e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.” (conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13 del 04/01/2021). Da ultimo, merita di essere segnalata Sez. 5, Sentenza n. 16699 del 21/06/2019, secondo cui “Poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario”. Infine, va evidenziato che, in tema di imposte ipotecarie e catastali, l'assenza di personalità giuridica del trust, il cui effetto proprio è quello, ex art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, esclude che esso possa ritenersi titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta, trattandosi di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee. Il riconoscimento, ex art. 73, co. 1, del TUIR del trust quale soggetto passivo Ires (nei soli casi in cui, dall'atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l'indicazione dei beneficiari; cfr. il richiamo operato dalla CTR a pag. 2 della sentenza qui impugnata), benchè privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, non comporta una sua capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi, atteso che tale eventuale applicazione estensiva contrasterebbe con il divieto, posto dall'art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica (di questo avviso è condivisibilmente Sez. 5, Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021). 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla eccepita radicale illegittimità della richiesta di imposta ipotecaria e catastale, con riferimento agli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente. Ciò alla luce del principio secondo cui il trasferimento del bene dal “settlor” al “trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quantoattiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 975 del 17/01/2018). 5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza derivante dalla omessa pronuncia sulla eccepita radicale illegittimità della richiesta di imposte e sanzioni, con riferimento agli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., non avendo l’Ufficio esplicitato quali fossero i calcoli sulla base dei quali avesse richiesto le imposte e le sanzioni. 5.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del terzo. 6. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza derivante dalla omessa pronuncia sulla eccepita radicale illegittimità dell'avviso a fronte dell'incompetenza territoriale, e conseguente carenza di potere, dell'Ufficio emanante (Treviso), con riferimento agli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. In particolare, la contribuente sostiene che, se era pacifico che la dichiarazione di successione dovesse essere presentata, ex art. 6 d.lgs. n. 346/1990, all'Ufficio "nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto", diversamente l'avviso doveva essere emanato dall'ufficio nella cui circoscrizione si trovava il domicilio fiscale del soggetto obbligato, vale a dire Venezia. 6.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte nell’analizzare il primo motivo. In ogni caso, è vero che la competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria è determinata (ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972) sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che tale principio è riferibile, oltre che alla legittimazione a emettere l'avviso di accertamento, anche alla legittimazione a procedere alla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54- bis del d.P.R. n. 633 del 1972 (trattandosi di attività rientranti nel novero, rispettivamente, degli accertamenti e controlli riguardanti le imposte sui redditi e della competenza «ad ogni altro effetto di cui al [...] decreto» del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché alla legittimazione a procedere alla conseguente eventuale iscrizione a ruolo; cfr. Sez. 5, Sentenza n. 4412 del 20/02/2020). Ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, non si è in presenza di una imposta applicata sulla base di una dichiarazione dei redditi, bensì di un recupero di imposte di successione, ipotecaria e catastale su un atto dispositivo (emergente da una dichiarazione di successione) con cui la de cuius [OSCURATO:PERSONA] aveva, con disposizione testamentaria, vincolato i beni (mobili ed immobili) dell’asse ereditario in un trust della durata di 40 anni, dandolo in gestione al trustee [OSCURATO:SOCIETA]. ed individuando il beneficiario nella persona di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente. Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’essersi consolidato l’orientamento di questa Corte sulla questione principale solo dal 2019, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero
Sentenza Cassazione n. 11083/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris