CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 44350/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale, contenuto nel dispositivo del ruolo di cui al provvedimento pronunciato il 05/06/2024 dalla III Sezione della Corte di Cassazione nel procedimento concernente: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Voghera; Sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA: Con sentenza emessa in data 05/06/2024, RG 1715/2023 e depositata il 08/10/2024 questa Corte annullava l'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova e seguente sentenza della Corte di appello di Milano del 19.10.2023 con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello. Nel dispositivo del ruolo della suindicata sentenza della Suprema Corte, tuttavia, non veniva disposto anche l'annullamento della sentenza seguente alla ordinazna pure annullata, per cui va ordinata al riguardo la correzione del dispositivo del ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa al procedimento RGN 1715/2023, nei termini in dispositivo specificati. P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza - documento n. 37130 del 05.06.2024, sul ricorso n. 1715/2023 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole "messa alla prova" deve aggiungersi "e la seguente sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano " con eliminazione delle parole "rigetta nel resto il ricorso". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso, il