CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 18423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via della Maratona n. 56; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di lei negli uffici dell’avvocatura civica in via del Tempio di Giove n. 21; controricorrente avverso la sentenza n. 4527/2018 della Corte d’appello di Roma depositata il 4-7-2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-6- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OGGETTO: usucapione di immobilesoggetto a vincolo archeologico R.G.4577/2019 C.C. 9-6-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 21-12-2009 Francesco e [OSCURATO:PERSONA] convennero avanti il Tribunale di Roma il Comune di Roma, esponendo che da tempo immemoriale loro,e prima i loro danti causa,avevano il possesso esclusivo e indisturbato dell’area antistante la loro proprietà immobiliare sita in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] nn. 73, 74 e 74/A, censita al catasto al foglio 517, part. 77 sub 1, sub 2 e sub 6 e locale dichiarato con scheda n. 853121 registrata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al n. 86380; l’area era localizzata all’interno della particella 81 del foglio 517, era separata mediante siepe dalla via pubblica di [OSCURATO:PERSONA] e all’interno vi erano sistemati tavolini e ombrelloni, senza necessità di concessione per la relativa occupazione. Chiesero perciò l’accertamento dell’acquisto del diritto di proprietà per usucapione ex art. 1158 cod. civ. Si costituì il Comune di Roma, chiedendo il rigetto della domanda, a fronte della demanialità dell’area e della sua sottoposizione a vincolo archeologico ai sensi della legge 1089/1939 in virtù di D.M. 15 novembre 1990, nonché per la mancanza dei requisiti del possesso ad usucapionem; in via riconvenzionale chiese che gli attori fossero condannati al rilascio dell’area. Con sentenza n. 3422/2013 il Tribunale di Roma, all’esito della prova testimoniale svolta, rigettò la domanda principale e, accogliendo la domanda riconvenzionale, condannò gli attori al rilascio dell’area a favore del Comune, compensando le spese di lite. 2.Con atto notificato il 25-6-2013 proposero appello Francesco e [OSCURATO:PERSONA], che, con sentenza n. 4527 pubblicata il 4-7-2018, la Corte d’Appello di Roma ha respinto, confermando il rigetto della domanda di acquisto della proprietà per usucapione e condannando gli appellanti alla rifusione a favore del Comune appellato delle spese del grado.La sentenzadella Corte territoriale ha dichiarato che l’area oggetto di domanda era compresa nella zona ove insistevano le antiche grotte del [OSCURATO:PERSONA] di Roma; come si leggeva nella sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 12-7-1947 nella causa n. 3538/1946, nel ventennio successivo al 1668 alcuni terreni in quella zona erano stati ceduti a privati e finodal 1698 i relativi atti avevano costituito oggetto di contenzioso sul carattere demaniale dei beni, sulla legittimità dell’acquisto, dell’occupazione da parte di privati e del la realizzazione di nuovi costruzioni. Con decreto del 14-2-1942 n. 6602 il Prefetto di Roma “salvo migliore accertamento sul diritto di proprietà” aveva autorizzato il Governatore di Roma a occupare in via di urgenza vari immobili ubicati al [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione del Parco Pubblico contemplato dal [OSCURATO:PERSONA]; con decreto del I-12-1943 n. 3425 il [OSCURATO:PERSONA] al Governatorato aveva stabilito che non era dovuta alcuna indennità in relazione all’occupazione “essendo ben certa la natura demaniale del Campo e del [OSCURATO:PERSONA]”. Tale deliberazione era stata impugnata da alcuni soggetti qualificatisi come proprietari di grotte al [OSCURATO:PERSONA] e all’esito di quel giudizio il Tribunale di Roma aveva dichiarato che gli attori, quali aventi causa di coloro che nel ventennio successivo al 1668 avevano acquistato dalla Camera Capitolina zone di terreno del [OSCURATO:PERSONA], sdemanializzate a seguito di tali vendite, erano proprietari di tali zone e delle sovrastanti costruzioni, limitatamente all’estensione posseduta dai rispettivi danti causa. Nel giudizio di appello avverso tale sentenza nel 1954 tra gli attori e il Comune di Roma era intervenuta transazione, con la quale gli attori avevano rinunciato all’azione e alle loro pretese e il Comune aveva rimesso gli attori “in possesso delle grotte occupate dall’Amministrazione mediante verbali di riconsegna a cura della ripartizione II –Patrimonio”.Quindi la sentenza ha dichiarato che esattamente il primo giudice aveva inquadrato l’area in oggetto nell’ambito delle previsioni degli artt. 822 co. 2 e 823 cod. civ., secondo le quali fanno parte del demanio pubblico gli immobili riconosciuti di interesse archeologico, gli stessi sono inalienabili e non possono essere oggetto di diritti a favore di terzi se non modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, in quanto ai sensi dell’art. 824 cod. civ. tale disciplina si applicava anche ai beni appartenenti a province e comuni. Ha evidenziato che la porzione immobiliare era stata sottoposta a vincolo archeologico ex lege 1989/1939 con D.M. 15 novembre 1990, era iscritta nell’inventario dei beni demaniali del Comune di Roma alla matricola IBU45872 e non era stata data prova che, all’epoca dell’imposizione del vincolo archeologico, si fosse già realizzato l’acquisto ex art. 1158 cod. civ.Ha rilevato che i testimoni non avevano dichiarato nulla di preciso in ordine al titolo dell’utilizzazione del terreno in questione, senza che fossero emersi elementi dai quali trarre il convincimento del possesso con i requisiti richiesti dall’art. 1158 cod. civ.; ha aggiunto che neppure dai documenti richiamati dagli appellanti si poteva trarre il convincimento dell’esistenza di possesso ad usucapionem, in quanto in nessuno dei documenti si faceva riferimento all’area in contestazione, ma solo alle grotte e ai grottini e ai relativi ampliamenti e sopraelevazioni, e non all’area compresa nella particella 81. Ha evidenziato che il possesso dell’area non poteva essere desunto neppure negli atti di acquisto stipulati tra il 1988 e il 1990, perché l’indicazione del confine ‘via [OSCURATO:PERSONA]’ ivi contenuta nulla provava in ordine al possesso del terreno interposto tra la costruzione e la strada; quindi, in mancanza di chiari e univoci riferimenti, in quegli atti, al trasferimento del possesso anche delle aree in questione, non era applicabile l’art. 1146 co. 2 cod. civ.3.Con atto notificato il 4-2-2019 Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di sei motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 9-6-2023 la Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione degli artt. 2909 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia ritenuto di non poter trarre elementi utili al fine di ritenere il possesso ad usucapionem dalla sentenza del Tribunale di Roma del 1947 depositata dagli attori, evidenziando che l’interpretazione data dal giudice di merito al giudicato può essere denunciata in cassazione sotto il profilo della violazione di leggee aggiungendo che comunque la sentenza poteva costituire elemento di prova documentale. 2.Con il secondo motivo rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, nel dichiarare che la porzione immobiliare in oggetto era stata sottoposta a vincolo archeologico con D.M. 15 novembre 1990, non abbia considerato che quel decreto era stato notificato agli appellanti il 18-2-1991, siccome espressamente riconosciuti a quella data proprietari pro indiviso per la quota di 1/29 della particella 81. 3.Con il terzo motivo rubricato “violazione degli artt. 1362 c.c. e 2697 c.c. e art. 1146, comma 2 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia escluso l’operatività dell’art. 1146 co. 2 cod. civ. erroneamente ritenendo che negli atti di acquisto stipulati tra il 1988 e il 1990 l’indicazione del confine “via Monte del Testaccio” nulla provasse in ordine alpossesso del terreno interposto tra la costruzione e la strada di cui alla particella 81. Evidenziano che negli atti di acquisto stipulati tra il 1988 al 1990 le unità immobiliari vengono sempre descritte come ‘confinanti con via di [OSCURATO:PERSONA]’ e sostengono che ciò stia a significare che nelle compravendite era ricompresa l’area cortilizia della particella 81. Perciò lamentano la violazione delle regole sull’interpretazione della volontà delle parti ex art. 1362 co. 1 e 2 cod. civ., secondo le quali nell’individuazione dell’immobile oggetto di compravendita è attribuito valore decisivo all’indicazione dei confini i quali, concernendo punti di riferimentoesterni, consentono la massima precisione, mentre i dati catastali hanno carattere sussidiario. 4.Con il quarto motivo rubricato “violazione degli artt. 2729 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., art. 1362, co.2° c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia ritenuto non fosse possibile assumere alcun elemento utile ai fini della formazione del proprio convincimento sull’esistenza del possesso ad usucapionem neppure dal contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa il 7-10-1995 da [OSCURATO:PERSONA], dante causa di una dei danti causa degli appellanti, posto che le dichiarazioni contenute in quel documentoerano idonee a dimostrare il possesso ad usucapionem e il giudice può porre a base del proprio convincimento le prove dette ‘atipiche’. 5.Con il quinto motivo rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in riferimento agli artt. 1140 c.c., 1141 c.c. e 1158 c.c., 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia ritenuto che l’esistenza del possesso ad usucapionem non fosse desumibile dalle dichiarazioni rese dai testimoni Grifoni e [OSCURATO:PERSONA] sentiti dal giudice di primo grado; aggiungono che la prova testimoniale non era stata neppure l’unico strumento della dimostrazione del possesso, perché la circostanza che l’area fosse corte di pertinenza dei retrostanti fabbricati risultava anche dal verbale di contestazione elevato il 29-12-2009, dal contratto di locazione di data 1-10-2007, dalle sentenze che avevano definito il giudizio di risarcimento del danno nei confronti del Tribunale di Roma e dalla consulenza tecnica svolta in quel giudizio. 6.Con il sesto e ultimo motivo rubricato“violazione degli artt. 822 e 823 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia pronunciato sul loro motivo di appello, con il quale essi avevano censurato la sentenza di primo grado laddove aveva erroneamente ritenuto che alla fattispecie si applicasse l’art. 823 cod. civ., con conseguente non usucapibilità dell’area perché appartenente al demanio comunale. Evidenziano che non fanno parte del demanio accidentale gli immobili di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 rispetto ai quali gli enti pubblici siano titolari unicamente di diritto di comproprietà, come nella fattispecie; q uindi ripropongono gli argomenti volti a sostenere che la costituzione del vincolo archeologico sulla particella determini soltanto l’applicazione delle disposizioni dettate dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089, ma non anche la demanializzazione di beni originariamente privati. 7.Il primo motivo , nella parte in cui lamenta l a violazione del giudicato,è inammissibile per la considerazione, assorbente rispetto a ogni altra, che dalla stessa sentenza impugnata risulta che la sentenza alla quale si riferiscono i ricorrenti nel ricorso era stata oggetto di appello e nel corso del giudizio di appello era intervenuta una transazione che aveva definito il giudizio; quindi, dalla stessa sentenza impugnata risulta che la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma non era passata in giudicatoin ragione della proposizione dell’appello, senza che i ricorrenti deducano e dimostrino che la transazione fosse avvenuta con modalità processuali tali da comportare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Quindi i riferimenti eseguiti dai ricorrenti al vincolo del giudicato non sono correlati al contenuto della motivazione del provvedimento impugnato e ciò comporta l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366co. 1 n. 6 cod. proc. civ.per carenza di specificità. Con riguardo alla parte in cui il motivo lamenta che la sentenza non sia stata considerata come elemento di prova, si esaminerà il motivo unitamente alquarto e al quinto, al successivo punto 10. 8.Il secondo motivo è inammissibile , in quanto l a censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio non è ammessa nel caso, come quello in esame, nel quale la sentenza della Corte d’Appello oggetto di impugnazione sia conforme a quella di primo grado (c.d. “doppia conforme”), ai sensi dell’art. 348 ter co.5 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie, perché il giudizio di appello è stato introdotto dopo il termine del giorno 11-9- 2012 postodall’art. 54 co. 2 e 3-bis d.l. 22-6-2012 n.83 conv. in legge 7-8-2012 n. 124 e il ricorsoper cassazione è stato proposto prima del termine del 28-2-2023 previsto dall’art. 35 co. 1 e 4 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 149. Deve darsi continuità al principio di diritto secondo il quale il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ., deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della decisione di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (Cass. sez. 3 28-2-2023 n.5947 Rv. 667202-01, Cass. sez. 1 22-12-2016 n. 26774 Rv. 643244-03); nella fattispecie i ricorrenti nel ricorso neppure hanno allegato questa diversità, limitandosi invece a lamentare che né nella sentenza di primo grado né in quella di appello sia stata esaminata la circostanza.9.Il terzo motivo è inammissibile in quanto, s econdo indirizzo consolidato, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito e il ricorrente per cassazione, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve non solo specificare le norme asseritamente violate e i principi in essere contenuti, ma deve anche precisare in quale modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se li abbia applicati in base ad argomentazioni illogiche o insufficienti, non potendo la sua censura risolversi nella mera contrapposizione tra la sua interpretazione e quella accolta dalla sentenza impugnata (Cass.sez.2 13-10-2022 n. 30109, Cass.sez.1 9-4-2021 n.9461 Rv. 661265-01, Cass.sez.1 15-11- 2017 n. 27136 Rv. 646063-01, per tutte). Nella fattispecie i ricorrenti si limitano a sostenere la violazione dell’art. 1362 cod. civ. e a tal fine richiamano precedenti di legittimità che non riguardano l’interpretazione del contratto, ma l’individuazione dell’immobile oggetto di compravendita immobiliare, affermando che l’indicazione dei confini assume rilievo prevalente rispetto ai dati catastali. In questo modo i ricorrenti non individuano quale, tra icanoni posti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. sarebbe stato violato dal giudice di merito nel ritenere che l’indicazione del confine negli atti di acquisto nulla provasse in ordine al possesso del terreno interposto tra la costruzione e la strada e non fosse neppure chiaro e univoco riferimento al trasferimento del possesso di quel terreno. 10.Il quartoe il quinto motivo , da trattare tra loro congiuntamente e unitamente al primo motivo nella parte in cui fa riferimento al valore di prova della sentenza del Tribunale di Roma del 1947 stante la connessione, sono inammissibili nella parte in cui lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; ciòin quanto, sotto la qualifica della violazione di legge, i motivi tentano di introdurre nel giudizio di legittimità una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dal giudice di merito. Si deve fare applicazione dei principi secondo cui « in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.»(Cass. sez. un. 30-9-2020 n. 20867 Rv. 659037- 01). Inoltre «in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il su o ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione,e il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Cass. sez. un. 30-9-2020 n. 20867 Rv. 659037-02).In ordine all’atto di notorietà reso il 7-10-1995 da [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha dichiarato che lo stesso non offriva alcun utile riscontro del possesso, perché l’avere il dichiarante affermato di avere“sempre fruito per la propria attività dell’area antistante i civici n. 73 e 74 di via Monte del Testaccio in Roma” era circostanza del tutto generica, come tale inidonea a dimostrare un preteso possesso ad usucapionem. In questo modo la sentenza non ha pronunciato sull’illegittimità della prova atipica, che i ricorrenti avrebbero potuto censurare per violazione di legge, ma ha espresso la valutazione di merito, ad essa spettante e incensurabile in sede di legittimità, sull’assenza di valore probatorio della dichiarazione per la sua genericità. In ordine alle testimonianze, la sentenza ha espressamente dichiarato che i testimoni non avevano fornito alcun specifico elemento sulla base del quale trarre il convincimento dell’esistenza del possesso ad usucapionem, in quanto era mancata qualsiasi indicazione sulla effettiva consistenza del bene; in questo modo la corte territoriale ha eseguito la valutazione a essa spettante e incensurabile in questa sede sul contenuto delle dichiarazioni testimoniali. La circostanza che la corte territoriale abbia aggiunto che i testimoni non avesse precisato nulla “in ordine al titolo in virtù del quale sarebbe avvenuta la riferita ‘utilizzazione’ delle aree” non significa, come sostengono i ricorrenti, che la corte abbia illegittimamente preteso la prova del titolo del possesso; indica soltanto che la Corte ha ritenuto l’utilizzazione dell’immobile alla quale avevano fatto riferimento i testimoni una definizione generica, che necessitava della spiegazione -non fornita- riguardo la ragione dell’utilizzazione. In ordine ai documenti, la circostanza lamentata dai ricorrenti secondo la quale la sentenza non abbia fatto riferimento ai documenti da loro indicati (tra i quali la sentenza di cui al primo motivo) e che, secondo la loro tesi, avrebbero dimostrato il possesso, non può integrare violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ.; ciò in quanto si tratta di critica rivolta all’attività valutativa della prova, rimessa al prudente apprezzamento del giudice e oggetto di censura solo ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., nella fattispecie di “doppia conforme” inammissibile. 11.Il sesto motivo, con il quale i ricorrenti lamentano l’omissione di pronuncia sul loro motivo di appello con il quale avevano dedotto il carattere non demaniale dei beni in quanto in comproprietà con privati e di conseguenza l’usucapibilità dei beni stessi, è in ammissibile in quanto manca il carattere decisivo della prospettata omessa pronuncia. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha accertato (pag. 7) non solo che l’immobile è stato sottoposto a vincoloarcheologico ai sensi della legge 1989/1939 con D.M. 15-11-1990, ma anche che il bene era iscritto nell’inventario dei beni demaniali del Comune di Roma alla matricola IBU45872. Quindi,la sentenza contiene l’accertamento, non censuratoin modo ammissibile dai motivi di ricorso, che l’immobile era benedemaniale del Comune di Roma . A fronte di questo dato, seppure sussistesse il vizio di omessa pronuncia lamentato dai ricorrenti, tale omissione non avrebbe carattere decisivo, in quanto sussistono i presupp osti per dare continuità a quanto già statuito da questa Corte in casi analoghi, secondo cui non è accoglibile la domanda di usucapione di bene appartenente al demanio pubblico in ragione della sua intrinseca rilevanza archeologica, essendo irrilevante la data del provvedimento di apposizione del vincolo (Cass. sez. 2 23-5-2023 n. 14105, Cass. sez. 2 15-10-2018 n. 25690 Rv. 650776 - 01 , con riguardo a immobili ugualmente ubicati in via di [OSCURATO:PERSONA] a Roma; in precedenza Cass. sez. 1 10-2-2006 n. 2995Rv. 586959- 01 ).In particolare, è stato statuito che l’immobile di proprietà di un Comune che, sebbene non iscritto nell’elenco di cui all’art. 4 co. 1 legge 1° giugno 1939 n. 10 89 sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822e 824 cod. civ., al regime del demanio pubblico (Cass. sez. un. 7-5-2003 n. 6898Rv. 562696-01) con la conseguenza che non può essere sottratto alla relativa destinazione, per cui non puòessere soggetto neppure a usucapione. I beni muniti di interesse st orico, artistico o archeologico appartenenti a enti pubblici devono essere considerati di per sé culturali: attraverso l’apposizione del vincolo archeologico non si costituisce su di essi una nuova qualità, ma si certifica una prerogativa che il bene già possiede per le sue caratteristiche che lo fanno appartenere alle cose di interesse archeologico (Cass. 25690/2018 e precedenti ivi richiamati ) . Ne consegue che, nel caso di specie, la rilevanza archeologica del bene immobile oggetto di controversia, sebbene dichiarata, attraverso l’apposizione del vincolo specifico, solo nel 1990, era già insita nel bene, con la conseguenza che il bene non era neppure assoggettabile a usucapione. 12.In conclusione il ricorso è inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione a favore del Comune controricorrente delle spese di lite del grado, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso;condanna i ricorrenti alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltreaccessori ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presuppost