CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 16957/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro doVALUE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9/10 , presso lo stu d io dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendecome da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro D’[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , [OSCURATO:PERSONA] C/4 E c/5 [OSCURATO:PERSONA] N. N. 16957/22R.G. 219IN ROMA, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per essa la procuratrice speciale doVALUE s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20085 /202 1 depositata i l 27.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25 .10 . 20 2 3 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; rilevato che nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare N. 100145/2013 R.G.E. in danno di [OSCURATO:PERSONA], pendente dinanzi al Tribunale di Roma, l’esecutato propose opposizione agli atti esecutivi avverso il verbale di vendita e aggiudicazione del 18.7.2016 in favore di [OSCURATO:PERSONA]Aquino, nonché avverso l’avviso di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi redatti e firmati dal professionista delegato; ciò in quanto l’avviso recava la dicitura “I ESPERIMENTO”, mentre in realtà si trattava di “[OSCURATO:PERSONA]” di vendita; denegata dal giudice dell’esecuzionela sospensione ed introdotto dall’opponente il giudizio di merito, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione con sentenza del 27.12.2021, rilevando che l’erronea indicazione era frutto di mero errore materiale, in alcun modo incidente sulla validità dell’aggiudicazione, né sul prezzo della stessa; avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso doValue s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA].; gli altri intimati non hanno svolto difese; ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale; N. 16957/22R.G. considerato che non mette conto illustrare partitamente i motivi di ricorso giacché la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’opposizione del Marrapodi non poteva essere proposta; invero, per quanto i vizi del subprocedimento liquidatorio riverberino, di norma, sull’aggiudicazione e, dunque, sul decreto di trasferimento (v. ex multis, Cass.n. 9255/2015), occorre rilevare che, nella specie, l’aggiudicazione è avvenuta dinanzi al professionista delegato, i cui atti, com’è noto, non sono suscettibili di stabilizzazione, non potendo opporsi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (v. Cass. n. 12238/2019, in motivazione); ne discende che detti vizi ben possono denunciarsi – avuto riguardo alla dis ciplina vigente ratione temporis – col rimedio di cui all’art. 591-ter c.p.c. (se del caso, con l’appendice collegiale da detta disposizione già prevista), ma al solo scopo di superare eventuali “difficoltà” in cui sia incorso il delegato nell’espletamento dell’ufficio, non anche per risolvere, con efficacia di giudicato, vere e proprie controversie tra le parti del procedimento, o anche tra gli offerenti (v. ancora Cass. n. 12238/2019, in motivazione); a tal fine, infatti, occorre denunciare i pretesi vizi del subprocedimento con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., avverso il primo atto successivo emesso dal giudice dell’esecuzione, ossia di regola contro il decreto di trasferimento, ma ciò in via derivata, in quanto –come già anticipato – detti vizi sono idonei (in ipotesi) ad inficiarne la legittimità; di conseguenza, il vizio da cui, in tesi, erano affetti gli atti del professionista delegato avrebbe dovuto denunciarsi col rimedio di cui all’art. 591-terc.p.c. ove l’esecutato avesse voluto superare eventuali difficoltà, oppure con l’opposizione N. 16957/22R.G. formale ex art. 617 c.p.c., ma in tale ultimo caso non già impugnando gli stessi atti, bensì il provvedimento immediatamente successivo emesso dal giudice dell’esecuzione, ossia il decreto di trasferimento; il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione proposta, sicché la sentenza impugnata è cassata senza rinvio; in definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c.; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la controricorrente, anche per il giudizio di merito; nulla va disposto nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto difese, neppure dinanzi al Tribunale; p. q. m. decidendo sul ricorso, la Corte c assa senza rinvio la sentenza impugnata ; condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite in favore di doValue s.p.a. nella qualità, che liquida per il giudizio di merito in € 7.500,00 per compensi, e per il giudizio di legittimità in € 6.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. 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