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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43135/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .-/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso (proposto mediante due distinti atti) e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di impugnazione relativa a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha evidenziato, per respingere il reclamo del detenuto, la legittimità del provvedimento di trattenimento della corrispondenza disposto dal magistrato di sorveglianza in considerazione dei contenuti della missiva inviata dal Graviano ad un lontano parente (tale [OSCURATO:PERSONA]), essendo contenuti in essa frasi ambigue, riferimenti a terze persone non compiutamente identificabili ed a loro condotte rispetto alle quali il detenuto esprime consigli con dubbie finalità.

Considerato, inoltre, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di sorveglianza per respingere il suo reclamo.

Ritenuto, inoltre, che con l'impugnazione si prospettano questioni giuridiche in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia poiché le finalità del trattenimento di corrispondenza - di cui all'art. 18-ter Ord.pen. - sono senza dubbio ampliate in considerazione della espressa previsione contenuta nell'art. 41- bis 2quater lettera e).

Tali disposizioni infatti realizzano un affievolimento delle facoltà di comunicazione pienamente giustificato dalla condizione di particolare pericolosità soggettiva di cui è portatore il singolo soggetto sottoposto al regime differenziato, il che rende costituzionalmente legittima la citata normativa.

Questa Corte, inoltre, ha più volte ribadito che, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva trasmessa ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' indicate dall'art. 18 ter (in tal senso Sez.

I n. 9689 del 12.2.2014).

Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato è conforme rispetto a tale a tale finalità, visto che l'interpretazione dei passaggi espressivi fornita dal Tribunale di sorveglianza non è irragionevole ed è pertanto insindacabile nella presente sede di legittimità.

Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .-/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso (proposto mediante due distinti atti) e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di impugnazione relativa a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha evidenziato, per respingere il reclamo del detenuto, la legittimità del provvedimento di trattenimento della corrispondenza disposto dal magistrato di sorveglianza in considerazione dei contenuti della missiva inviata dal Graviano ad un lontano parente (tale [OSCURATO:PERSONA]), essendo contenuti in essa frasi ambigue, riferimenti a terze persone non compiutamente identificabili ed a loro condotte rispetto alle quali il detenuto esprime consigli con dubbie finalità. Considerato, inoltre, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di sorveglianza per respingere il suo reclamo. Ritenuto, inoltre, che con l'impugnazione si prospettano questioni giuridiche in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia poiché le finalità del trattenimento di corrispondenza - di cui all'art. 18-ter Ord.pen. - sono senza dubbio ampliate in considerazione della espressa previsione contenuta nell'art. 41- bis 2quater lettera e). Tali disposizioni infatti realizzano un affievolimento delle facoltà di comunicazione pienamente giustificato dalla condizione di particolare pericolosità soggettiva di cui è portatore il singolo soggetto sottoposto al regime differenziato, il che rende costituzionalmente legittima la citata normativa. Questa Corte, inoltre, ha più volte ribadito che, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva trasmessa ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' indicate dall'art. 18 ter (in tal senso Sez. I n. 9689 del 12.2.2014). Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato è conforme rispetto a tale a tale finalità, visto che l'interpretazione dei passaggi espressivi fornita dal Tribunale di sorveglianza non è irragionevole ed è pertanto insindacabile nella presente sede di legittimità. Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma
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