CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 21408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18691/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].MA.B. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA - GENOVA n. 1291/2019depositata il 05/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Dagli atti di causa emerge che PA.MA.B. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nel periodo tra giugno e luglio 2010, era attinta da 33 avvisi di rettifica dell’accertamento, con cui le veniva ingiunto di pagare maggiori diritti doganali (dazio ed IVA) in relazione ad operazioni di importazione dal 2007 al 2010 da tale [OSCURATO:PERSONA], sedente negli [OSCURATO:PERSONA], di code di gamberi congelate dichiarate di origine emiratina, mentre, invece, a seguito di indagini esperite dall’Olaf, s’era appurato trattarsi di merce proveniente dall’India. In data 25 agosto 2010 veniva presentata, nei confronti del legale rappresentante della contribuente, notizia di reato per i reati di cui agli artt. 483 cod. pen. e 292 e 295, comma 2, lett. c), TULD. La contribuente impugnava gli avvisi e la CTP di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 190/1/2011, respingeva i ricorsi riuniti. La contribuente proponeva appello e la CTR della Liguria, con sentenza n. 108/8/2014, l’accoglieva, ritenendo assorbente la mancata concessione, in via preventiva, del termine a difesa di cui all’art. 12, comma 7, st. contr. 2. L’ufficio, quindi, annullava gli avvisi in autotutela e, per le stesse importazioni, nel rispetto di quanto statuito nella predetta sentenza, emetteva nuovi avvisi di rettifica dell’accertamento, che costituiscono l’oggetto del presente giudizio. 2.1. La contribuente proponeva nuovamente impugnazione. 2.2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 575 dell’11 aprile 2016, depositata il 22 luglio 2016, respingeva il ricorso. 3. La contribuente proponeva appello. 3.1. La CTR, con la sentenza in epigrafe, respingeva il gravame. 3.1.1. Così motivava: - quanto all’eccezione di prescrizione (proposta sull’articolato rilievo secondo cui “il procedimento penale radicato davanti alla procura presso il tribunale [di la] Spezia si è concluso con decreto di archiviazione del 14/01/2014”; “il termine prescrizionale applicabile è di tre anni, decorrente dalla data dell'importazione conclusasi nel 2007, quindi non successivo al 2010”; “la prima serie di avvisi [è] stat[a] notificat[a] nel 2010”, ma si tratta di “avvisi tutti annullati con sentenza della CTR n. 108/08/2014”; la “seconda serie [di] avvisi è stata notificata nel novembre 2015”, “pertanto esaurito ogni effetto sospensivo/interruttivo connesso alla pendenza del procedimento penale archiviato”; “la seconda richiesta era stata notificata”, nel 2015, “oltre il termine triennale di prescrizione decorrente, al massimo, dal 2010”), -- “non [essendovi] disaccordo sulla circostanza, condivisa dal Collegio, che la data di esigibilità del maggior dazio coincida, in questo caso, con la data di effettuazione delle operazioni a presupposto della pretesa (nella fattispecie, a decorrere dal 2010)[,] la questione decisiva è pertanto quella di stabilire se il periodo trascorso fino alla conclusione del procedimento penale radicato a seguito della ‘notitia criminis’ avanzata dall'ufficio abbia effetto interruttivo anche in caso di decreto di archiviazione […]. La ‘ratio’ della novella legislativa [che ha modificato l’art. 84, comma 3, DPR 43 del 1973] pare quell[a] di sostituire un termine certo (7 anni) a quello incerto determinato dalla durata del processo penale, durante il quale non pare seriamente opinabile che il termine prescrizionale non decorresse, in linea col principio generale, applicabile nella fattispecie, di interruzione dell'azione amministrativa in attesa dell'esito di quella penale. Questa interpretazione logico-sistematica consente di superare quella - meramente formalistica, suggerita dal[la] contribuente - della inidoneità del decreto di archiviazione ad assumere efficacia irrevocabile e, di conseguenza, della sua irrilevanza per ogni effetto sospensivo/interruttivo […]”; -quanto al merito, --“motiva la prima sentenza che i certificati - che recavano nel campo 8 il criterio di origine ‘W’ (indicante che i prodotti erano ottenuti dalla lavorazione di materie prime importate) - erano stati rilasciati sulla scorta di false dichiarazioni fornite dell'esportatore [OSCURATO:PERSONA] of Municipalities […]”; --“il fatto che i gamberetti ceduti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non fossero di origine preferenziale degli [OSCURATO:PERSONA], essendo stati precedentemente importati in tale Paese dall'India, risulta motivatamente accertato nel 2010 dall'[OSCURATO:PERSONA], anche su dichiarazioni, aventi natura confessoria, della stessa Serville[,] che ammetteva che nel processo di produzione venivano utilizzate materie prime importate”; --“tale circostanza non è […] contestata neanche da [OSCURATO:PERSONA], la quale oppone all'accertamento […] che, comunque, i certificati di origine ‘Form A’, regolarmente rilasciati dalle Autorità dello Stato di esportazione, rimarrebbero ‘ex lege’ validi e produttividi effetti fino alla loro revoca/annullamento (nella specie, mai formalizzato) dello stesso Stato esporta[tore]”; -- “questa circostanza non consent[e] però di applicare la normativa a tutela della buona fede dell'operatore, specialmente se complessivamente valutata con gli altri fatti, allegati e provati in giudizio. È pur vero che al momento dell'esportazione, cioè prima degli accertamenti [dell’]OLAF, i predetti certificati […] erano stati rilasciati dal ministero dell'economia degli [OSCURATO:PERSONA] (soggetto autorizzato) e la Camera di Commercio e industria di Sharjah aveva confermato che la fabbrica della Serville era situata nell'Emirato, ma queste circostanze, da sole, non consentono di giustificare la ‘non riconoscibilità dell'errore’”. Secondo la giurisprudenza unionale, può riconoscersi la buona fede solo se i dazi sono stati riscossi per effetto di un errore delle autorità competenti, non agevolmente rilevabile dall'importatore, il quale abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore. “Tali condizioni [… individuano] sostanzialmente una condivisione del rischio derivante da errori o da irregolarità che viziano una dichiarazione doganale in funzione del comportamento e della diligenza di ciascuno dei soggetti coinvolti […]. Ne deriva che il legittimo affidamento non sussiste, in particolare, quando, sebbene abbia evidenti ragioni per dubitare dell'esattezza di un certificato di origine ‘modulo A’, un importatore si sia astenuto dall’informarsi, nella massima misura possibile, delle circostanze del rilascio di tale certificato per verificare se tali dubbi fossero giustificati”. “Nel caso di specie [la] contribuente, sul[la] grava il relativo onere, non ha provato che il certificato di origine ‘modulo A’ inesatto sia stato rilasciato a seguito di un errore imputabile esclusivamente alle autorità doganali dello Stato di esportazione o in conseguenza delle dichiarazioni dell'esportatore, la cui inesattezza non è stata - e non avrebbe potuto essere - rilevata da dette autorità. Anzi, dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio risulta che l'irregolarità deriva anche da un comportamento imprudente dell'esportatore, il quale avrebbe ben potuto, anzi dovuto, pretendere da Serville una preventiva dichiarazione simile a quella che la stessa società ha poi spontaneamente (e in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA]) rilasciato all’OLAF sul fatto che, nel processo di produzione[,] venissero, o meno, utilizzate materie prime importate che soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale. Ne consegue che è l'importatore che sopporta le conseguenze della produzione, in occasione di un successivo controllo, di un documento commerciale che si rivela falso, cosicché tale importatore non può, in un'ipotesi del genere, opporsi al recupero posteriore dei dazi doganali […]. Questa impostazione è quella adottata […] dalla sentenza appellata, che si condivide, e risulta confermata anche dalla recente [ordinanza] della [Corte di c]assazione (n. 5937/2019) resa, per gli stessi fatti, nei confronti del ‘[OSCURATO:SOCIETA]. […]’”. 4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi, cui resiste l'agenzia delle Dogane dei Monopoli con articolato controricorso. La contribuente deposita altresì memoria telematica, ulteriormente illustrativa del ricorso, recante la data del 24 marzo 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: nullità della sentenza ai sensi degli artt. 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 118 disp att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 1.1. La sentenza impugnata, dopo aver enunciato la composizione del collegio, le parti ed i difensori, insufficientemente “si limita in tutto e per tutto ad una menzione puramente formale, senza alcuna indicazione del loro contenuto, degli atti impugnati in prime cure, delle doglianze avanzate dalla deducente con il ricorso introduttivo, dello svolgimento del processo di primo grado, delle richieste avanzate dalle parti e dell'indicazione dei fatti rilevanti”. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la CTR descrive sia la vicenda delle precedenti impugnazioni, esitata con la sentenza della medesima CTR n. 108/08/14, sia l'emissione, da parte dell'ufficio, dei nuovi avvisi di rettifica proprio in osservanza di questa, sia l'instaurazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante della contribuente ai fini degli effetti interruttivi della prescrizione, sia l’‘iter” del giudizio relativo all'impugnazione di detti nuovi avvisi. La mancata esplicita (non già enunciazione ma semplicemente) anticipazione, nella parte dedicata allo svolgimento del processo, delle ragioni poste a base dell'impugnazione è irrilevante in quanto esse emergono dello sviluppo motivazionale della sentenza impugnata, nella parte dedicata “funditus” ai “motivi della decisione”, in cui dette ragioni sono analiticamente confutate. Né, d'altronde, la contribuente allega alcun concreto pregiudizio derivante al suo diritto di difesa: diritto, in ogni caso, non minimamente conculcato, avendo essa formulato specifiche doglianze verso la sentenza impugnata nei motivi successivi. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 221, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CEE) n. 2913/1992 e dell’art. 84, comma 3, DPR 43 del 1973, nel testo “ratione temporis” vigente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 2.1. “[OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente ritenuto interrotto il corso della prescrizione nel periodo intercorso tra la comunicazione della notizia di reato (ossia, pacificamente, il 25/08/2010) e la pubblicazione del decreto di archiviazione (parimenti in maniera pacifica il 14/01/2014), con conseguente tempestività degli avvisi di accertamento emessi il 10/11/2015”. Tale decisione si pone in contrasto con le norme indicate in rubrica, da interpretarsi alla stregua della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea addì [OSCURATO:DATA_NASCITA] in causa C-62/06, [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, “se […] le autorità doganali degli Stati membri ben possono formulare una ipotesi di reato al fine di rimediare ad una scorretta o insufficiente quantificazione dei dazi all'importazione, ove tale ipotesi non trovi conferma innanzi al giudice penale, ne deriva il venir meno di quell'‘atto perseguibile penalmente’ che legittima la notifica di un avviso di accertamento oltre l'ordinario termine triennale di prescrizione di cui all'art. 221, paragrafo 3, del Codice doganale comunitario”. “Nel caso che ci occupa, si è in presenza di un decreto di archiviazione depositato in data 14/01/2014 […], ben 18 mesi prima della notifica del PVC e 21 mesi prima degli avvisi di accertamento, in cui viene esclusa la configurazione di qualsivoglia ipotesi di reato a carico del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]”. 2.2. Il motivo non si sottrae a rilievi di inammissibilità per difetto di precisione, a misura che non riproduce testualmente la motivazione del decreto di archiviazione nel procedimento penale a carico del legale rappresentante della contribuente. Siffatta omissione non è confinata ad un ambito valutativo meramente formale, dal momento che l'archiviazione pare essere stata disposta, alla stregua di quanto riferito nel motivo stesso (cfr. in part. p. 26), per difetto in capo all’agente del richiesto dolo specifico: in ragione di ciò, l'esclusione della configurabilità di un'ipotesi di reato discende unicamente dalla mancanza di prova dell'elemento soggettivo e non, come invece paventato dalla contribuente, dalla radicale infondatezza della notizia di reato, atteso, al contrario, il riconoscimento della sussistenza in sé della materialità del fatto, non attribuibile all’agente per inconfigurabilità, neppure della coscienza e volontà in sé e per sé, ma – onde recuperare le parole del GIP riportate, in un pur laconico stralcio, nel motivo – della “prova” di “un artifizio maliziosamente pensato” in funzione dell’evasione del tributo. Quanto precede di per sé toglie consistenza al motivo. 2.3. Esso, peraltro, è, inoltre e comunque, manifestamente infondato. 2.3.1. La questione dedottavi è già stata affrontata e risolta da Sez. 5, n. 24916 del 25/11/2011 , Rv. 620643 - 01, cui risale il seguente principio di diritto: Il termine triennale di prescrizione dell’azione […], essendo astrattamente ipotizzabile una fattispecie penale per il mancato pagamento dei dazi, decorre, ai sensi dell’art. 84, quarto comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modifiche, dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili, e ciò anche se questi siano di archiviazione o di proscioglimento, a nulla rilevando l’accertamento di una responsabilità penale, poiché, ai sensi dell’art. 221 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, il decorso ordinario, computato dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, non opera quando questa nasca a seguito di un atto “perseguibile penalmente”, ossia sussumibile, anche solo astrattamente, in una fattispecie penale. 2.3.2. In motivazione, la S.C., alla stregua di asserti pienamente condivisibili che rendono viepiù ragione della manifestamente infondatezza della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia formulata nel motivo ed insistita nella memoria, osserva: L'art. 221 del Regolamento 12 ottobre 1992 n. 2913 (92/2913/CEE) […], dopo aver disposto (primo paragrafo) che "l'importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato" e (terzo paragrafo) che "la comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale", al paragrafo quarto, prevede che "qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3". L'espressione "atto ... perseguibile penalmente" al pari della analoga "atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva", contenuta nell'"art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697", giusta quanto affermato dalla Corte giustizia CE (sentenza 27 novembre 1991 n. 273, resa nel procedimento O273/90, in "causa Meico-Fell") in ordine all'antecedente disposizione comunitaria, "dev'essere interpretata nel senso che ... riguarda esclusivamente gli atti che nell'ordinamento giuridico dello Stato membro le cui competenti autorità procedono al recupero sono qualificati infrazioni ai sensi del diritto penale nazionale". In aderenza a tale principio (che, si è osservato, per quello "di gerarchia delle fonti prevale sul diritto nazionale") questa sezione (sentenza 27 febbraio 2009 n. 4771) ha ribadito che "l'espressione contenuta nella disciplina comunitaria ... si attaglia a qualsiasi atto che, obbiettivamente considerato, integri una fattispecie astrattamente prevista come reato dal diritto penale nazionale". L'espressione "atto passibile di azione giudiziaria" e, quindi, parimenti (per l'identità di “ratio”) quella di "atto... perseguibile penalmente", pertanto (Cass., trib., 23 aprile 2010 n. 9773), vanno definite - come operato nella sentenza impugnata - in "senso oggettivo", ovverosia nel senso di "fattispecie prevista conte reato dalia legge nazionale (Cass. 7751/97; 11499/97), ... indipendentemente dalle persone cui venga imputato in sede penale (Cass. 8362/06;12598/06)" (cfr., altresì, Cass., trib.: 31 marzo 2010 n. 7836, la quale parla di mera "notizia criminis", e 13 ottobre 2006 n. 22014, "atto passibile di una azione giudiziaria "repressiva"). L'inciso "perseguibile penalmente", poi, all'evidenza, richiama unicamente l'astratta ipotizzabilità, nel fatto da cui discende l'obbligo di pagamento dei dazi (sia pure per effetto di contabilizzazione "a posteriori"), di una fattispecie penale e, quindi, esclude ogni rilevanza al concreto accertamento dell'effettiva esistenza di un reato, in particolare (secondo quanto dedotto dalla società) per l'assunta inesistenza dell'elemento soggettivo (art. 43 c.p.) di quel reato. Ai sensi del comma 4 dell'art. 84 ("prescrizione dei diritti doganali")DPR 23 gennaio 1973 n. 43 - per il quale "qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione" (divenuto triennale dellaL. n. 428 del 1990, ex art. 29, comma 1) "decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili" -, poi ed infine, il "decreto" e la "sentenza" considerati nella norma, in carenza di qualsivoglia specificazione normativa, non sono solo quelli di condanna ma anche di archiviazione (ex art. 408 vigente c.p.p.) e/o di proscioglimento (come ai sensi dell'art. 129 del medesimo codice di rito penale): il che indica, significativamente, che la "decorrenza" della prescrizione (tale essendo, non di decadenza, quello "triennale per la riscossione dei diritti doganali" in questione: cfr. Cass., trita., 7 febbraio 2008 n. 2849) indicata nella stessa norma prescinde del tutto dall'esito dell'indagine penale, in particolare dall'accertamento di una responsabilità penale e, quindi, dalle ragioni della decisione assunta nella afferente sede sulla"notizia criminis". 3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 115, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’artt. 1, comma 2, D.Lgs. 546 del 1992, il tutto con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 3.1. Nel ricorso di primo grado la contribuente, con il quarto motivo, aveva denunciato la violazione dell'art. 94 DAC (di cui al Regolamento CE n. 2454 del 1993), “in quanto non risultava che le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] avessero adottato alcun provvedimento di annullamento dei certificati di origine ‘Form A’, condizione necessaria ai fini del disconoscimento dell'agevolazione prevista per l'importazione a dazio ridotto dei prodotti oggetto d[i …] controversia. Il motivo era stato respinto dal collegio in considerazione delle risultanze della missione dell’OLAF […]. Nell'ultimo motivo del proprio appello l[a contribuente] aveva lamentato ‘l'erroneità della sentenza e la violazione dell'art. 94 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario […], sulla base delle ragioni [riportate nel prosieguo del motivo del ricorso per cassazione in disamina]”. “Su questo motivo di appello, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha inopinatamente taciuto, sia nel riassumere il contenuto degli atti di parte, sia nel motivare la propria decisione, donde l'evidente vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata”. 3.2. Il motivo è manifestamente infondato. 3.2.1. Non è condivisibile l’assunto della contribuente secondo cui la CTR sarebbe incorsa in omessa pronuncia per il sol fatto di non aver enunciato il quarto motivo d’appello ed aver partitamente deciso su di esso. Dal complessivo tenore della sentenza impugnata –che va letta come un “unicum” nello sviluppo motivazionale – emerge infatti che la questione proposta in detto motivo e riproposta nel motivo di ricorso per cassazione che ne occupa era presente alla CTR, la quale l’ha, implicitamente, rigettata, facendo peraltro richiamo, “in parte quale”, alla sentenza di primo grado. La CTR, infatti, afferma che “motiva la prima sentenza che i certificati […] erano stati rilasciati sulla scorta di false dichiarazioni fornite dall’esportatore”, subito in appresso soggiungendo, per un verso, che “il fatto che i gamberetti ceduti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non fossero di origine preferenziale degli [OSCURATO:PERSONA], essendo stati precedentemente importati in tale Paese dall'India, risulta motivatamente accertato nel 2010 dall'[OSCURATO:PERSONA], anche su dichiarazioni, aventi natura confessoria, della stessa Serville[,] che ammetteva che nel processo di produzione venivano utilizzate materie prime importate”, e, per altro verso, che “tale circostanza non è […] contestata neanche da [OSCURATO:PERSONA], la quale oppone all'accertamento […] che, comunque, i certificati di origine ‘Form A’, regolarmente rilasciati dalle Autorità dello Stato di esportazione, rimarrebbero ‘ex lege’ validi e produttivi di effetti fino alla loro revoca/annullamento (nella specie, mai formalizzato) dello stesso Stato esporta[tore]”. Da siffatto tessuto argomentativo, che finanche fa menzione della doglianza di cui al quarto motivo d’appello, evincesi come la stessa sia stata dalla CTR disattesa, a conferma della decisione della CTP, sulla base della decisiva valenza del motivato accertamento compiuto nel 2010 dall'[OSCURATO:PERSONA], anche sulla scorta di dichiarazioni confessorie di Serville. 3.2.2. La riprova del rigetto implicito si ha in ciò che, esaurito siffatto passaggio della trattazione, la CTR, immediatamente dopo, prosegue osservando come “tale circostanza” – ossia l’eccepire la contribuente che comunque “i certificati di origine ‘Form A’, regolarmente rilasciati dalle Autorità dello Stato di esportazione, rimarrebbero ‘ex lege’ validi e produttivi di effetti fino alla loro revoca/annullamento (nella specie, mai formalizzato)” – “non consenta però di applicare la normativa a tutela della buona fede dell'operatore”. Talché si ha “per tabulas” la riprova che la mancata revoca dei certificati da parte delle autorità emiratine è stata dalla CTR valutata sia sul piano dell’origine preferenziale dei prodotti, da ritenersi, in esito agli accertamenti dell’OLAF, di provenienza dagli [OSCURATO:PERSONA] e non, come dichiarato, dall’India, sia sull’ulteriore piano, cui è dedicata la successiva parte della motivazione della sentenza impugnata, dei presupposti per il riconoscimento della buona fede, da escludersi per la sostanziale mancanza di diligenza della contribuente. 3.3. Ad ogni buon conto, pur qualora, in via (si ribadisce) di mera ipotesi, avesse a ritenersi la denunciata omessa pronuncia, comunque il motivo non potrebbe incontrare sorti differenti da quelle preannunciate. 3.3.1. Sul versante della giurisprudenza unionale, CGUE, 14 maggio 1996, in cause riunite C-153/94 e C-204/94, [OSCURATO:PERSONA] e al., ha già avuto modo di affermare che gli atti unionali sul regime doganale applicabili a prodotti originari e provenienti dalle Færøer, ed al recupero “a posteriori” dei dazi, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali di uno Stato membro possono procedere al recupero a posteriori di dazi doganali sull'importazione di merci delle Færøer basandosi sulle conclusioni di una commissione d'inchiesta comunitaria, anche se, riponendo affidamento sui certificati EUR.1 rilasciati in buona fede dalle competenti autorità delle Færøer, esse non hanno riscosso dazi doganali al momento dell'importazione, anche se queste ultime autorità contestano le conclusioni della commissione d'inchiesta, in quanto queste vertano sull'interpretazione della normativa doganale comunitaria di cui trattasi, e ribadiscono la validità dei certificati, […]. 3.3.2. Sul versante della giurisprudenza interna, costituisce costante principio di diritto (Sez. 5, n. 11441 del 11/05/2018, Rv. 648020-01; Sez. 5, n. 13770 del 06/07/2016, Rv. 640616-01; Sez. 5, n. 5892 del 08/03/2013, Rv. 625397-01) quello a termini del quale gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del Regolamento Consiglio CEE 23 maggio 1999, n. 1073, per la loro formazione ed il valore di atti pubblici ad essi attribuibile, ben possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi doganali sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo […]; tenuto conto del disposto degli artt. 9, primo, secondo e terzo comma, e 10, primo comma, del predetto Regolamento, sono inoltre utilizzabili quali fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall’OLAF anche i documenti acquisiti e la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini espletate, compresi i verbali delle operazioni di missione. 3.3.3. La CTR e prima ancora la CTP hanno fatto buon governo dei superiori principi. 4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia: nullità della sentenza ai sensi degli artt. 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 4.1. “Oltre ad aver omesso - come già denunciato nel primo motivo - il contenuto degli atti impugnati […], la [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il terzo motivo dell'appello, con cui era stata lamentata l'erroneità della sentenza, la violazione dell'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del Reg. CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario) e la lesione del legittimo affidamento del contribuente, in quanto sussistevano i presupposti richiesti dalla menzionata disposizione per non procedere alla contabilizzazione a posteriori dell'obbligazione doganale […]. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo fatto luogo ad una articolata motivazione, ha in realtà solo apparentemente riscontrato il motivo di impugnazione, giacché le proposizioni utilizzate risultano sostanzialmente incomprensibili”. Esse, cioè, “non consentono di comprendere l'iter logico seguito dal giudice”. 4.2. Il motivo è manifestamente infondato. Emerge da una semplice lettura della sentenza impugnata, siccome dianzi riprodotta, che la stessa esibisce una motivazione effettiva sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico. La CTR è chiara nel delineare un difetto di diligenza della contribuente, che ne esclude l’affidamento, versando la stessa nelle condizioni di dubitare della conformità al vero dei certificati. Essa, più in particolare, rileva che: - sulla contribuente gravava l’onere di provare “che il certificato di origine ‘modulo A’ inesatto [fosse] stato rilasciato a seguito di un errore imputabile esclusivamente alle autorità doganali dello Stato di esportazione o in conseguenza delle dichiarazioni dell'esportatore, la cui inesattezza non è stata - e non avrebbe potuto essere -rilevata da dette autorità”; -detta prova la medesima non ha fornito; - consta invece prova del contrario, poiché “dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio risulta che l'irregolarità deriva anche da un comportamento imprudente dell'esportatore, il quale avrebbe ben potuto, anzi dovuto, pretendere da Serville una preventiva dichiarazione simile a quella che la stessa società ha poi spontaneamente (e in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA]) rilasciato all’OLAF sul fatto che, nel processo di produzione[,] venissero, o meno, utilizzate materie prime importate che soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale”. 4.2.1. È alla luce di siffatte premesse che deve essere letta la conclusione, coerentemente attinta dalla CTR, secondo cui l’importatore “sopporta le conseguenze della produzione, in occasione di un successivo controllo, di un documento commerciale che si rivela falso”. 4.3. Fermo quanto precede, non può, “ad abundantiam”, neppure ritenersi che siffatta motivazione della sentenza impugnata sia errata. 4.3.1. Come osservato da Sez. 5, n. 5937 del 05/02/2019, non a caso citata dalla sentenza impugnata, in quanto relativa ai medesimi fatti per cui odiernamente si procede, “sub specie” tuttavia della responsabilità del CAD, -in sede di contabilizzazione a posteriori dei dazi, la buona fede dell'importatore rileva soltanto qualora ricorrano le condizioni fissate da ultimo nella sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2017, causa C-47/16, Valsts ienèmumu dienests, secondo cui "[OSCURATO:PERSONA]. (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, art. 220, par. 2, lett. b), che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal Reg. (CE) n. 2700 del 2000 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che un importatore può invocare il legittimo affidamento in base a detta disposizione, al fine di opporsi ad una contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione, eccependo la propria buona fede, solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative. Occorre, anzitutto, che tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, quindi, che tale errore sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest'ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana. Tale legittimo affidamento non sussiste, in particolare, quando, sebbene abbia evidenti ragioni per dubitare dell'esattezza di un certificato di origine ‘modulo A’, un importatore si sia astenuto dall'informarsi, nella massima misura possibile, delle circostanze del rilascio di tale certificato per verificare se tali dubbi fossero giustificati. Un obbligo del genere non significa tuttavia che un importatore sia tenuto, in generale, a verificare sistematicamente le circostanze del rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione di un certificato di origine ‘modulo A’. Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto dell'insieme degli elementi concreti della controversia principale, se tali tre condizioni siano soddisfatte nel caso di specie". A norma dell'art. 220 C.D.C., n. 2, lett. b), le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione qualora "l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana"; - n e consegue che, come più volte ritenuto da questa Corte (Cass. n. 5007 del 2007; sez. un. n. 18190 del 2008, Cass. n. 13680 del 2009; n. 7837 del 2010, in motivazione; n. 3531 del 2012; n. 1142 del 2018), la mancanza anche di uno solo dei citati presupposti, basta ad escludere il diritto del debitore a non vedersi assoggettato al dazio; - i giudici comunitari in ripetute occasioni hanno chiarito le nozioni adottate da tale disciplina derogatoria (Corte di Giustizia, sentenze 1.4.1993 C-250/91 HP France; 14.5.1996 C-153/94 e C-204/94 Farcoer; 27.1.1991 C-348/89 Mecanarte; 19.10.2000 C-15/99 Sommer; 12.12.1996 C-38/95 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA] C-64/89 [OSCURATO:PERSONA]), in particolare, precisando che l'errore deve essere imputabile alle autorità che hanno posto in essere i presupposti su cui riposava il legittimo affidamento dell'operatore, deve essere cioè provocato da un comportamento "attivo" delle medesime, per cui non vi rientra quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'esportatore di cui non si debba valutare o verificare la validità (la semplice astensione od omissione dell'amministrazione preposta non potendo creare alcuna legittima aspettativa al riguardo)(in tal senso, v., da ultimo, Cass. n. 1142 del 2018; Cass. n. 13770 del 2016); - l'errore d ella dogana, secondo il tenore letterale dell'art. 220 C.D.C., n. 2, lett. b, par. 3, non può, dunque, consistere nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell'esportatore - in particolare sull'origine della merce - dato che le autorità stesse non debbono verificarne o valutarne la veridicità, mentre resta integrato da un comportamento attivo, che secondo la casistica - poi codificata nella seconda parte della norma in esame, cit. par. 3, lett. b), si basa su un'errata interpretazione delle norme in materia di origine (cfr. sent. 14.11.002, causa C-251/00, Ilumitronica, punti 44 e 45, sent. [OSCURATO:PERSONA] e a. punto 97) o di erronea classificazione doganale, risultante dal raffronto tra la voce dichiarata e la designazione delle merci secondo la nomenclatura (sent 1.4.1993, C250/91, punto 21, [OSCURATO:PERSONA]). In altri termini, il legittimo affidamento del debitore è degno della protezione prevista dall'art. 220 del C.D.C. soltanto se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la fiducia del debitore; diversamente, costui è tenuto a sopportare il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo (sent. cit., Ilumitronica, punto 43, e [OSCURATO:PERSONA], punto 92), vigendo il principio secondo cui la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori (sent. Beemsterboer, punto 43; Cass. n. 19195/2006). 4.3.2. In considerazione di quanto precede, deve, nella specie, escludersi l’operatività del legittimo affidamento, non essendo configurabile un errore imputabile alle autorità doganali nella mera ricezione delle dichiarazioni inesatte dell'esportatore sull'origine della merce. 5. In defin