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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 26081/2024

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uente DECRETO Esaminato il ricorso 31970-2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato - Avverso la sentenza n. 473 del 2020 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 3 giugno 2020 (RG 1053/2018), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto la parte evocata in causanon ha svolto attività difensiva; P.Q.M. -2 - Dichiara estinto il giudizio.

Roma, 26set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO Esaminato il ricorso 31970-2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato - Avverso la sentenza n. 473 del 2020 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 3 giugno 2020 (RG 1053/2018), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto la parte evocata in causanon ha svolto attività difensiva; P.Q.M. -2 - Dichiara estinto il giudizio. Roma, 26set
Decreto Cassazione n. 26081/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris