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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00369/2026

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (aggravato dall'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità), in relazione alla società "Alimentari di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", fallita il 21 aprile 2011.

Secondo i giudici di merito, gli imputati - nella qualità di amministratori di fatto della società, amministrata formalmente dalla loro madre [OSCURATO:PERSONA] - avrebbero distratto ingenti risorse della fallita, mediante la stipula di un contratto con la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (sempre a loro riconducibile), con il quale avevano concesso in locazione l'immobile ove veniva esercitata l'attività commerciale della fallita, al canone di euro 500,00 al mese, sensibilmente inferiore al valore di mercato.

Avrebbero, inoltre, distratto merci dal valore di euro 438.847, non rinvenute in sede di inventario, e avrebbero effettuato prelievi per contanti da un conto corrente "extracontabile", ove confluivano risorse riferibili alla fallita.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale.

Deducono la nullità delle notificazioni agli imputati del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, eseguite, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., mediante consegna dell'atto al difensore e non al «domicilio reale» degli imputati, dove erano state effettuate le precedenti notificazioni.

I ricorrenti sostengono che la notifica ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. sarebbe preclusa non solo quando l'imputato abbia proceduto a una formale dichiarazione o elezione di domicilio, ma anche quando l'autorità procedente abbia conoscenza «del domicilio reale ed effettivo» dell'imputato.

Ebbene, nel caso in esame, atteso che le precedenti notifiche erano andate tutte a buon fine, con consegna degli atti agli imputati presso il loro «indirizzo reale», anche le notificazioni del decreto di fissazione dell'udienza preliminare avrebbero dovuto essere effettuate presso il «domicilio reale» degli imputati.

2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di motivazione.

Sostengono che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che la defunta [OSCURATO:PERSONA], madre dei due imputati, per la sua età, sarebbe stata incapace di amministrare l'azienda.

Contraddittoria, sempre perché basata sulla presunta incapacità della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe anche l'affermazione che la distrazione sarebbe stata realizzata mediante la concessione in locazione dell'immobile a un prezzo vile.

I ricorrenti, infine, affermano che «ci troviamo a discutere di un'unica operazione bancaria, peraltro lecita, per un assegno di poche centinaia di euro, emesso dalla signora [OSCURATO:PERSONA] in favore dei propri figli».2.3.

Con un terzo motivo, deducono la prescrizione del reato.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere rigettati.

1.1. Il primo motivo è inammissibile, per genericità intrinseca.

I ricorrenti, infatti, si sono limitati a effettuare una serie di asserzioni, senza indicare e tantomeno allegare gli atti dai quali dovrebbe desumersi la fondatezza delle loro deduzioni.

In particolare, non hanno allegato gli atti relativi alle notificazioni del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e neppure il verbale dell'udienza preliminare (atti che non risultano presenti nel fascicolo del giudizio di legittimità).

I ricorrenti non hanno neppure indicato altri atti dai quali poter desumere la fondatezza del motivo, specificandone la collocazione.

Le implicazioni del difetto di allegazione rispetto all'ammissibilità del ricorso trovano conforto nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è onere della parte che formuli una censura di carattere processuale l'indicazione specifica della collocazione dell'atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che, «pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento», l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che, da parte del ricorrente, venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo (cfr. Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257336; Sez. 2, n. 44221 del 18/10/2013, Rv. 257667; Sez. 4, n. 31391 del 18/05/2005, Pizzi, Rv. 231746).

Nella sentenza Pizzi si è altresì precisato che, se invece questa indicazione non viene fornita e l'esame dell'eccezione richiede, eventualmente, anche l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo trasmesso, deve ritenersi che il motivo sia inammissibile per genericità, perché non viene consentito alla Corte di cassazione di individuare l'atto affetto dal vizio denunziato.

Diversamente verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità (cfr., sul medesimo tema, anche Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329 e Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Con esso, invero, i ricorrenti si limitano a formulare delle deduzioni generiche, assertive e, almeno in parte, poco chiare.

Va, peraltro, evidenziato che la circostanza che la società non fosse effettivamente amministrata dalla madre degli imputati i giudici di merito l'hanno desunta non solo dall'età della donna, nata nel 1927, ma anche dalle stesse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata e pagina 5 della sentenza di primo grado).

Le affermazioni dei ricorrenti relative «all'assegno di poche centinaia di euro» appaiono poco chiare e prive dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

1.3. Il terzo motivo è infondato.

Invero, considerato che la dichiarazione di fallimento risale al 21 aprile 2011, risulta evidente che il termine di massimo di prescrizione di diciotto anni e nove mesi non risulta ancora decorso.

2. Al rigetto dei ricorsi per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (aggravato dall'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità), in relazione alla società "Alimentari di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", fallita il 21 aprile 2011. Secondo i giudici di merito, gli imputati - nella qualità di amministratori di fatto della società, amministrata formalmente dalla loro madre [OSCURATO:PERSONA] - avrebbero distratto ingenti risorse della fallita, mediante la stipula di un contratto con la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (sempre a loro riconducibile), con il quale avevano concesso in locazione l'immobile ove veniva esercitata l'attività commerciale della fallita, al canone di euro 500,00 al mese, sensibilmente inferiore al valore di mercato. Avrebbero, inoltre, distratto merci dal valore di euro 438.847, non rinvenute in sede di inventario, e avrebbero effettuato prelievi per contanti da un conto corrente "extracontabile", ove confluivano risorse riferibili alla fallita. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge penale. Deducono la nullità delle notificazioni agli imputati del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, eseguite, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., mediante consegna dell'atto al difensore e non al «domicilio reale» degli imputati, dove erano state effettuate le precedenti notificazioni. I ricorrenti sostengono che la notifica ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. sarebbe preclusa non solo quando l'imputato abbia proceduto a una formale dichiarazione o elezione di domicilio, ma anche quando l'autorità procedente abbia conoscenza «del domicilio reale ed effettivo» dell'imputato. Ebbene, nel caso in esame, atteso che le precedenti notifiche erano andate tutte a buon fine, con consegna degli atti agli imputati presso il loro «indirizzo reale», anche le notificazioni del decreto di fissazione dell'udienza preliminare avrebbero dovuto essere effettuate presso il «domicilio reale» degli imputati. 2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di motivazione. Sostengono che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che la defunta [OSCURATO:PERSONA], madre dei due imputati, per la sua età, sarebbe stata incapace di amministrare l'azienda. Contraddittoria, sempre perché basata sulla presunta incapacità della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe anche l'affermazione che la distrazione sarebbe stata realizzata mediante la concessione in locazione dell'immobile a un prezzo vile. I ricorrenti, infine, affermano che «ci troviamo a discutere di un'unica operazione bancaria, peraltro lecita, per un assegno di poche centinaia di euro, emesso dalla signora [OSCURATO:PERSONA] in favore dei propri figli».2.3. Con un terzo motivo, deducono la prescrizione del reato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati. 1.1. Il primo motivo è inammissibile, per genericità intrinseca. I ricorrenti, infatti, si sono limitati a effettuare una serie di asserzioni, senza indicare e tantomeno allegare gli atti dai quali dovrebbe desumersi la fondatezza delle loro deduzioni. In particolare, non hanno allegato gli atti relativi alle notificazioni del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e neppure il verbale dell'udienza preliminare (atti che non risultano presenti nel fascicolo del giudizio di legittimità). I ricorrenti non hanno neppure indicato altri atti dai quali poter desumere la fondatezza del motivo, specificandone la collocazione. Le implicazioni del difetto di allegazione rispetto all'ammissibilità del ricorso trovano conforto nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è onere della parte che formuli una censura di carattere processuale l'indicazione specifica della collocazione dell'atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che, «pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento», l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che, da parte del ricorrente, venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo (cfr. Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257336; Sez. 2, n. 44221 del 18/10/2013, Rv. 257667; Sez. 4, n. 31391 del 18/05/2005, Pizzi, Rv. 231746). Nella sentenza Pizzi si è altresì precisato che, se invece questa indicazione non viene fornita e l'esame dell'eccezione richiede, eventualmente, anche l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo trasmesso, deve ritenersi che il motivo sia inammissibile per genericità, perché non viene consentito alla Corte di cassazione di individuare l'atto affetto dal vizio denunziato. Diversamente verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità (cfr., sul medesimo tema, anche Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329 e Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, invero, i ricorrenti si limitano a formulare delle deduzioni generiche, assertive e, almeno in parte, poco chiare. Va, peraltro, evidenziato che la circostanza che la società non fosse effettivamente amministrata dalla madre degli imputati i giudici di merito l'hanno desunta non solo dall'età della donna, nata nel 1927, ma anche dalle stesse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata e pagina 5 della sentenza di primo grado). Le affermazioni dei ricorrenti relative «all'assegno di poche centinaia di euro» appaiono poco chiare e prive dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 1.3. Il terzo motivo è infondato. Invero, considerato che la dichiarazione di fallimento risale al 21 aprile 2011, risulta evidente che il termine di massimo di prescrizione di diciotto anni e nove mesi non risulta ancora decorso. 2. Al rigetto dei ricorsi per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i r
Sentenza Cassazione n. 00369/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris