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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46418/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Lupen ha rivolto alla sezione del riesame del Tribunale di Ancona una richiesta di scarcerazione che quell'autorità giudiziaria - già intervenuta con ordinanza in data 2/7/2021 di rigetto dell'appello proposto avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto nei confronti del predetto da parte della Corte d'appello procedente - ha riqualificato come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questo 'ufficio.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p., perché proposto dall'imputato personalmente in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 1, c. 54 della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, con cui è stata eliminata la facoltà dell'imputato di proporre ricorso personalmente.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente /0G briella Cappello , P icciaW.

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FuNvoNARIÒ ounatAnro :,ì1;,.

IZIAR1011

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Lupen ha rivolto alla sezione del riesame del Tribunale di Ancona una richiesta di scarcerazione che quell'autorità giudiziaria - già intervenuta con ordinanza in data 2/7/2021 di rigetto dell'appello proposto avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto nei confronti del predetto da parte della Corte d'appello procedente - ha riqualificato come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questo 'ufficio. 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p., perché proposto dall'imputato personalmente in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 1, c. 54 della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, con cui è stata eliminata la facoltà dell'imputato di proporre ricorso personalmente. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente /0G briella Cappello , P icciaW. DEpostm. otpx..ut.ERtA òì e • .. FuNvoNARIÒ ounatAnro :,ì1;,. IZIAR1011
Sentenza Cassazione n. 46418/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris