CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25850/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060A6RQ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto dall'interessato personalmente, in violazione di quanto disposto dagli artt. 571 e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso; Considerato, infatti, che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato che il ricorrente ha chiesto alla Corte di Cassazione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, settimo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non ammettere il ricorso personale per cassazione; Considerato, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale questione di costituzionalità è manifestamente infondata (ex plurimis: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 23/02/2018), Aiello, Rv. 272010 - 01; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271333 - 01), in quanto il carattere "costituzionalmente imposto" del controllo di legalità dell'operato dei giudici di merito mediante il ricorso in cassazione (Corte cost., sent. n. 395 del 13 luglio 2000) non preclude la discrezionalità del legislatore ordinario nella possibilità di conformare razionalmente l'esercizio di tale garanzia e di rinvenire soluzioni, quali la esclusione della legittimazione personale alla impugnazione in sede di legittimità, volte a garantire un migliore funzionamento della Corte di cassazione ed un più agevole esercizio delle funzioni di nomofilachia alla stessa attribuite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.