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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 42583/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bergamo, adito ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., confermava il decreto del 18 ottobre 2021 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo aveva disposto la convalida del sequestro disposto in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria su piante di canapa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per la coltivazione illecita di quelle piante.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Castelletti, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato il decreto di convalida impugnato, benché la documentazione acquisita avesse comprovato che l'attività di coltivazione di piante di cannabis, svolta dall'imputato sulla base di una autorizzazione rilasciatagli dall'autorità amministrativa, era lecita in quanto le foglie sequestrate presentava una percentuale di principio attivo (thc) inferiore al limite stabilito dalla normativa in materia.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, avendo il difensore dell'indagato rinunciato all'atto di impugnazione con nota del 22 aprile 2022 con la quale è stato evidenziato come, successivamente alla presentazione del ricorso, il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione del procedimento penale disponendo la restituzione al prevenuto di quanto a suo tempo sottoposto a vincolo, ad eccezione delle sostanze rinvenute.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la rinuncia è dovuta ad una sopravvenuta carenza di interesse per fatti non imputabili al prevenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bergamo, adito ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., confermava il decreto del 18 ottobre 2021 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo aveva disposto la convalida del sequestro disposto in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria su piante di canapa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per la coltivazione illecita di quelle piante. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Castelletti, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato il decreto di convalida impugnato, benché la documentazione acquisita avesse comprovato che l'attività di coltivazione di piante di cannabis, svolta dall'imputato sulla base di una autorizzazione rilasciatagli dall'autorità amministrativa, era lecita in quanto le foglie sequestrate presentava una percentuale di principio attivo (thc) inferiore al limite stabilito dalla normativa in materia. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, avendo il difensore dell'indagato rinunciato all'atto di impugnazione con nota del 22 aprile 2022 con la quale è stato evidenziato come, successivamente alla presentazione del ricorso, il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione del procedimento penale disponendo la restituzione al prevenuto di quanto a suo tempo sottoposto a vincolo, ad eccezione delle sostanze rinvenute. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la rinuncia è dovuta ad una sopravvenuta carenza di interesse per fatti non imputabili al prevenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interes
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