CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 29821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bari infunzione di Giudice dell’esecuzione ha accolto parzialmente la richiesta dicontinuazione tra reati giudicati con tre sentenze definitive, rigettando l’istanzain relazione a quelli reati giudicati con due sentenze, una relativa al reato diresistenza a pubblico ufficiale, l’altra a reato associativo e violazione dellanormativa in tema di stupefacenti.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo(violazione di legge e vizio di motivazione) ma che la censura non tiene contoche, invece, la motivazione resa dal Giudice dell’esecuzione (v. ultima pag.dell’ordinanza) è esauriente e immune da vizi di ogni tipo laddove valorizza ilfatto che, nel giudizio di merito, non era emersa la ragione della fuga e sitrattava di delitto di resistenza avvenuto anche a distanza di tempo dall’attivitàdi spaccio accertata con l’altra sentenza, precisandosi anche, nel provvedimentoimpugnato, che la fuga era stata determinata da un controllo occasionale sustrada.[OSCURATO:PERSONA], dunque, che la motivazione appare del tutto coerente rispettoall’orientamento pacifico di questa Corte di legittimità secondo il quale, ai fini delriconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale,le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali,non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazioneestemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]