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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 31567/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Zied, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 25/03/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello cautelare presentato da Zied HammarrFavverso il provvedimento del 28 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo di diniego di revoca o sostituzione della misura applicata al predetto degli arresti domiciliari per il reato di detenzione a fini di spaccio di 30 chili di hashish, commesso il 22 aprile 2021, per il quale era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione e ed euro 6.000 di multa.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Vizio di motivazione.

Sia la decisione del Giudice per le indagini preliminari che quella del Tribunale hanno eluso, senza una reale motivazione, i motivi di censura volti a sostenere il mutamento in termini favorevoli per l'imputato del quadro cautelare (in termini di personalità non pericolosa e distacco da ambienti criminali, avendo ammesso i fatti, avendo una normale attività di lavoro e essendo in regola con la normativa sull'immigrazione; risultando trascorso un lungo periodo dalla sottoposizione alla misura cautelare e definito il giudizio di primo grado).

Il Tribunale riteneva in modo censurabile "dovuto" il buon comportamento processuale e il rispetto degli obblighi imposti in sede cautelari e irrilevanti il tempo trascorso (pari ad un anno) e la definizione del primo grado di giudizio.

Si trattava infatti di novità che imponevano la rivisitazione dello stato cautelare.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

La difesa ha fatto pervenire le proprie conclusioni e una memoria a sostegno delle questioni sollevate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente reiterativo delle censure avanzate in sede di appello e aspecifico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, che quelle critiche ha affrontato in modo non censurabile in questa sede.

2. il Tribunale ha rilevato invero che alcuni fatti "nuovi" erano in realtà già sussistenti alla data di applicazione della misura cautelare genetica (incensuratezza e contegno processuale) e comunque valorizzati al momento in cui il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura carceraria con quella domiciliare.Anche la sentenza nel frattempo intervenuta aveva preso in considerazione ai fini della dosimetria i medesimi indicatori.

Residuava, secondo il Tribunale, la prognosi di pericolosità che aveva giustificato la misura restrittiva, considerato che la mera durata dell'applicazione della cautela non poteva essere considerata indice di affievolimento della stessa, secondo un principio più volte affermato in sede di legittimità (tra tante, Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590), posto che il sistema affida già ai termini di durata delle misure restrittive la funzione di tutelare lo status libertatis dell'indagato cautelato; e che l'osservanza degli obblighi custodiali era evidentemente un comportamento dovuto e non apprezzabile come "novità".

Quanto alla collaborazione processuale, il Tribunale ha rilevato che la stessa si era limitata ai fatti del trasporto di droga in flagranza, senza offrire elementi per scardinare il rapporto fiduciario con i fornitori.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Zied, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 25/03/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello cautelare presentato da Zied HammarrFavverso il provvedimento del 28 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo di diniego di revoca o sostituzione della misura applicata al predetto degli arresti domiciliari per il reato di detenzione a fini di spaccio di 30 chili di hashish, commesso il 22 aprile 2021, per il quale era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione e ed euro 6.000 di multa. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione. Sia la decisione del Giudice per le indagini preliminari che quella del Tribunale hanno eluso, senza una reale motivazione, i motivi di censura volti a sostenere il mutamento in termini favorevoli per l'imputato del quadro cautelare (in termini di personalità non pericolosa e distacco da ambienti criminali, avendo ammesso i fatti, avendo una normale attività di lavoro e essendo in regola con la normativa sull'immigrazione; risultando trascorso un lungo periodo dalla sottoposizione alla misura cautelare e definito il giudizio di primo grado). Il Tribunale riteneva in modo censurabile "dovuto" il buon comportamento processuale e il rispetto degli obblighi imposti in sede cautelari e irrilevanti il tempo trascorso (pari ad un anno) e la definizione del primo grado di giudizio. Si trattava infatti di novità che imponevano la rivisitazione dello stato cautelare. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa ha fatto pervenire le proprie conclusioni e una memoria a sostegno delle questioni sollevate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente reiterativo delle censure avanzate in sede di appello e aspecifico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, che quelle critiche ha affrontato in modo non censurabile in questa sede. 2. il Tribunale ha rilevato invero che alcuni fatti "nuovi" erano in realtà già sussistenti alla data di applicazione della misura cautelare genetica (incensuratezza e contegno processuale) e comunque valorizzati al momento in cui il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura carceraria con quella domiciliare.Anche la sentenza nel frattempo intervenuta aveva preso in considerazione ai fini della dosimetria i medesimi indicatori. Residuava, secondo il Tribunale, la prognosi di pericolosità che aveva giustificato la misura restrittiva, considerato che la mera durata dell'applicazione della cautela non poteva essere considerata indice di affievolimento della stessa, secondo un principio più volte affermato in sede di legittimità (tra tante, Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590), posto che il sistema affida già ai termini di durata delle misure restrittive la funzione di tutelare lo status libertatis dell'indagato cautelato; e che l'osservanza degli obblighi custodiali era evidentemente un comportamento dovuto e non apprezzabile come "novità". Quanto alla collaborazione processuale, il Tribunale ha rilevato che la stessa si era limitata ai fatti del trasporto di droga in flagranza, senza offrire elementi per scardinare il rapporto fiduciario con i fornitori. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favor
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