CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 28712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 18 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Frosinone ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 9 febbraio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino finalizzato alla confisca diretta del profitto dei reati tributari ex artt. 2, 4, 5, 8, 10, 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 e 648-ter1 cod. pen. di cui ai capi a), f), g) ed i), l), m), n) e o), e per equivalente sui beni, per quanto qui interessa, di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo, con l'unico motivo, iii vizio dì violazione di legge. Il Tribunale del riesame, nel ritenere che il ricorrente non avesse articolato specifiche argomentazioni relative al fumus, avrebbe erroneamente interpretato la disciplina di riferimento; avrebbe ritenuto sussistente I fumus dei reati ritenendo che il ricorrente sia il reale dominus delle società coinvolte ma avrebbe omesso qualsiasi accertamento sul punto, addossando sull'imputato l'onere di dimostrare di non essere stato l'amministratore di fatto delle società. Il Tribunale del riesame avrebbe, altresì, omesso di valutare che, non trovando applicazione la confisca allargata, non potrebbero essere sottoposti a confisca beni acquisiti prima della commissione del reato. Il Tribunale del riesame non avrebbe considerato la sussistenza dell'elemento soggettivo né di elementi a discarico; non avrebbe valutato che non era possibile eseguire il sequestro preventivo perché il bene sequestrato sarebbe l'unico nella titolarità del ricorrente. Infondate sarebbero le affermazioni dell'ordinanza in punto di ne bis in idem, poiché al ricorrente sarebbe stata contestata la medesima condotta attuata nelle vesti di legale rappresentante delle società, semplicemente mutando la qualifica in amministratore di fatto. Per tale condotta sarebbe già intervenuta sentenza di assoluzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i motivi di riesame si contestò, come risulta anche dal ricorso, che: - i beni immobili di proprietà dell'indagato, siti in [OSCURATO:PERSONA], erano stati acquisiti per effetto di un atto di donazione del 4 marzo 2021 sicché non potevano ritenersi collegati ai reati contestati;- quanto all'elemento soggettivo, l'avere incrementato il proprio patrimonio dimostrerebbe la buona fede del ricorrente nel non aver realizzato condotte suscettibili di rimprovero penale; - il ricorrente era stato assolto dai reati ex art. 10 e 12 d.lgs. n. 74 del 2000 quale amministratore di fatto sicché si invocò l'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. 1.1. Con il ricorso si deduce, invece, l'assenza di motiva2:ione sul fumus dei delitti contestati: con il riesame non furono neanche proposte specifiche contestazioni su tale punto. Anche nelle procedure cautelari reali va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.. 279505 - 03, per cui in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. 1.2. Le argomentazioni, poi, sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato erano del tutto inconsistenti, fondandlosi su un post factum. Analoghe considerazioni valgono quanto ai beni acquisiti anteriormente al reato, posto che nei confronti del ricorrente è stato eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. 1.3. Quanto, infine, alla questione del ne bis in idem il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza della preclusione rilevando che i reati oggetto del decreto di sequestro preventivo sono stati commessi successivamente a quelli per i quali è stata pronunciata la sentenza di assoluzione. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in