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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00707/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 11/02/2021 con il quale la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'appello proposto nei confronti del provvedimento di primo grado, che aveva respinto la richiesta di revoca della misura della sorveglianza speciale di p.s. applicata al primo con decreto del 10/04/1995 e aggravata con decreto del 07/06/2001.

2. Nel ricorso si lamenta inosservanza dell'art. 11, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011, per avere la Corte territoriale omesso di affrontare il tema della attualità della pericolosità alla luce dell'amplissimo arco di tempo trascorso dopo l'ultimo reato, dell'allontanamento dal territorio italiano e, infine, della circostanza che, dopo un periodo detentivo in Olanda, l'anziano Gasperoni era stato rilasciato sub condicione, a riprova dell'efficacia riabilitativa della pena scontata all'estero.

3. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01).

Ciò posto, si rileva che il decreto impugnato, dopo avere ampiamente dato conto delle ragioni di pericolosità del Gasperoni, ha esaminato il tema dell'attualità, svalutando il carattere risalente dell'ultimo reato, alla luce del fatto: a) che il proposto si era sottratto all'esecuzione della misura di prevenzione personale, aveva eluso quella reale e aveva continuato a vivere in Olanda, ossia nel Paese che, sin dagli anni novanta, aveva rappresentato la base operativa per i suoi traffici di preziosi e stupefacenti; b) che non erano emersi elementi idonei a dimostrare un radicale cambiamento di vita e che il periodo quadriennale di detenzione in Olanda era assolutamente breve in relazione alla vita anteatta e alla solidità del vincolo associativo coltivato dal Gasperoni anche all'estero; c) che, infine, il rilascio condizionato con periodo di prova era deduzione che non consentiva di dimostrare la specifica efficacia riabilitativa della detenzione in Olanda.

Siffatta motivazione è tutt'altro che apparente, laddove il ricorso è genericamente reiterativo di doglianze puntualmente esaminate dalla Corte territoriale.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 07/10/2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 11/02/2021 con il quale la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'appello proposto nei confronti del provvedimento di primo grado, che aveva respinto la richiesta di revoca della misura della sorveglianza speciale di p.s. applicata al primo con decreto del 10/04/1995 e aggravata con decreto del 07/06/2001. 2. Nel ricorso si lamenta inosservanza dell'art. 11, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, per avere la Corte territoriale omesso di affrontare il tema della attualità della pericolosità alla luce dell'amplissimo arco di tempo trascorso dopo l'ultimo reato, dell'allontanamento dal territorio italiano e, infine, della circostanza che, dopo un periodo detentivo in Olanda, l'anziano Gasperoni era stato rilasciato sub condicione, a riprova dell'efficacia riabilitativa della pena scontata all'estero. 3. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01). Ciò posto, si rileva che il decreto impugnato, dopo avere ampiamente dato conto delle ragioni di pericolosità del Gasperoni, ha esaminato il tema dell'attualità, svalutando il carattere risalente dell'ultimo reato, alla luce del fatto: a) che il proposto si era sottratto all'esecuzione della misura di prevenzione personale, aveva eluso quella reale e aveva continuato a vivere in Olanda, ossia nel Paese che, sin dagli anni novanta, aveva rappresentato la base operativa per i suoi traffici di preziosi e stupefacenti; b) che non erano emersi elementi idonei a dimostrare un radicale cambiamento di vita e che il periodo quadriennale di detenzione in Olanda era assolutamente breve in relazione alla vita anteatta e alla solidità del vincolo associativo coltivato dal Gasperoni anche all'estero; c) che, infine, il rilascio condizionato con periodo di prova era deduzione che non consentiva di dimostrare la specifica efficacia riabilitativa della detenzione in Olanda. Siffatta motivazione è tutt'altro che apparente, laddove il ricorso è genericamente reiterativo di doglianze puntualmente esaminate dalla Corte territoriale. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/10/2021 Il Consigliere est
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