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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2022

Cassazione n. 40329/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto delle ulteriori censure formulate dalla difesa con atto del 28 maggio 2022; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; ascoltati i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale. i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 12 novembre 2021, in parziale riforma dell'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen., ha sostituito la misura in atto con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza dell-iibunale del riesame, con atto del 16 gennaio 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] PitteN ha proposto ricorso per cassazione articolando le censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett c) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 178 lett. c) del codice di rito e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela, con argomentazioni illogiche, hanno ritenuto utilizzabili intercettazioni di conversazioni che erano state messe a disposizione della difesa - che, pure, ne aveva richiesto copia il giorno 27 ottobre 2021 - soltanto in data 09 novembre 2021, con comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica certificata alle ore 12:10, e, dunque - tenuto conto dell'orario di chiusura dell'ufficio giudiziario, della distanza chilometrica intercorrente tra gli studi professionali e la sede della procura e della notevole quantità del materiale da ascoltare, trascrivere e riascoltare -, a risibile distanza temporale rispetto alla data di udienza fissata dinanzi al -tribunale del riesame per il successivo 12 novembre 2021, così limitando il corretto esercizio del diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela hanno ravvisato i gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'addebito provvisorio nei consigli e suggerimenti, di natura strettamente professionale, forniti da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di avvocato, a [OSCURATO:PERSONA], componente di vertice dell'organizzazione criminale "Piromalli", così erroneamente interpretando come contributo al rafforzamento del sodalizio mafioso quelli che erano suggerimenti rivolti dal ricorrente al suo cliente.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con atto del 28 maggio 2022, ha articolato ulteriori censure in tre motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 178 lett. c) del codice di rito e per vizio di motivazione, lamenta - sostanzialmente ricollegandosi alle ragioni esposte nel primo motivo del ricorso formulato il 16 gennaio 2022 - che, utilizzando le intercettazioni di conversazioni messe a disposizione della difesa tardivamente, i giudici del riesame hanno violato le garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. 3.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 178 lett. c) del codice di rito, lamenta che, in violazione del dettato normativo, illegittimamente ilTribunale del riesame ha fondato le ragioni del provvedimento in verifica sul contenuto di intercettazioni di conversazioni relative ad altro procedimento. 3.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela hanno attribuito all'indagato il ruolo di concorrente esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. sulla base di elementi di prova parziali, stante la mancata produzione da parte degli uffici della procura dell'intero compendio indiziario.

4. Nel corso della discussione, la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (concorso esterno) in riferimento agli artt. 25, comma 2, 117 Cost. e 7 CEDU, quanto al profilo di ragionevolezza e determinatezza della pena, alla luce della differenza strutturale tra l'ipotesi di concorso esterno e quella di partecipazione all'associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, unitariamente considerato, è infondato e pertanto va rigettato.

2. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, va osservato che, con decisione che il Collegio condivide, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione EDU, per violazione del principio di legalità nella parte in cui le due disposizioni di legge ordinaria attribuiscono rilevanza penale alla fattispecie di concorso esterno in associazioni di tipo mafioso, in quanto quest'ultima non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, ma è la conseguenza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 cod. pen., la cui configurabilità trova una conferma testuale nella disposizione di cui all'art. 418, comma primo, cod. pen. (Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 266908; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264624).

Pertanto, sul presupposto che il concorso esterno deriva dalla generale funzione incriminatrice dell'art. 110 cod. pen., è del tutto consequenziale ritenere che la pena non sia affatto indeterminata, né irragionevole, essendo prevista dall'art. 416-bis cod. pen., fatta salva, ovviamente, l'applicazione delle norme generali che consentono al giudice di comminare una pena adeguata alla concreta condotta tenuta dall'agente.

Sicché non è ipotizzabile né la violazione del principio di determinatezza, né la violazione del principio di ragionevolezza della pena.

3. Nella motivazione dell'ordinanza impugnata, il—Cibunale del riesame, nel richiamare per relationem le argomentazioni del provvedimento del giudice di prime cure, ha saldato in un unico corpo le proprie ragioni di merito con quelle già sviluppate nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, dando vita ad una consentita valutazione complessiva delle vicende sottoposte al suo vaglio (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085).

4. Infondati sono il primo motivo di cui al ricorso del 16 gennaio 2022, nonché il primo motivo formulato con l'atto del 28 maggio 2022, che, entrambi, involgono la lesione del diritto di difesa sul presupposto che alla richiesta di rilascio copia "per uso studio" di intercettazioni di conversazioni, tutte puntualmente indicate, formulata in data 27 ottobre 2021, l'ufficio della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], con comunicazione inoltrata alla difesa a mezzo p.e.c., dava esito soltanto alle ore 12:10 del 09 novembre 2021, così di fatto comprimendo il corretto esercizio del diritto garantito dall'art. 24 Cost., in quanto risibile o, comunque, insufficiente il lasso temporale concesso all'istante per l'ascolto, la trascrizione e il riascolto delle conversazioni in vista dell'udienza fissata dinanzi al tribunale del riesame per il giorno 12 novembre 2021.

Dagli atti del fascicolo, ma anche dalla motivazione dell'ordinanza, risulta che, in data 27 ottobre 2021, la difesa del Pittelli aveva inoltrato agli uffici della procura una richiesta "per uso studio" di copia digitale di intercettazioni di conversazioni, tutte puntualmente indicate, priva, tuttavia, di qualsiasi riferimento all'urgenza della richiesta medesima.

Risulta ancora che, a seguito della richiesta di riesame, formulata personalmente dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la difesa non aveva sollecitato la richiesta di rilascio di copie "per uso studio" delle intercettazioni di conversazioni, inoltrata il 27 ottobre 2021, né, tantonneno, aveva articolato richiesta di differimento dell'udienza del 12 novembre 2021 dinanzi ariV-ibunale del riesame.

A fronte di tali considerazioni, è infondata la censura con la quale la difesa lamenta l'eccessiva brevità del lasso temporale concesso per l'ascolto, la trascrizione e il riascolto delle conversazioni utilizzate nel giudizio "de libertate", in merito alla quale ilTibunale del riesame ha offerto un'argomentazione logica, completa e coerente con la quale il ricorrente non si confronta.

5. Privo di pregio è il secondo motivo formulato con il ricorso del 16 gennaio 2022.

La lettura del provvedimento in verifica evidenzia che, con argomentazione coerente e puntuale, i giudici della cautela hanno valorizzato tutti i gravi indizi dai quali hanno desunto il contributo fattivo offerto dal ricorrente per assicurare l'operatività del sodalizio e la realizzazione degli obiettivi, che hanno individuato: - nella posizione rivestita da [OSCURATO:PERSONA], interlocutore del Pittelli, nella compagine mafiosa "Piromalli"; - nel legame esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, nel ruolo che il primo svolgeva a beneficio dell'organizzazione criminale, dando al secondo utili informazioni ottenute grazie alla sua professione ed elargendo consigli legali, nella consapevolezza della loro destinazione finale (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - 05; Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Alvaro, Rv. 259257 - 01).

In ogni caso, le obiezioni del Pittelli, che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in inammissibili argomenti in fatto con i quali il ricorrente tenta una valutazione o rivalutazione delle risultanze investigative, non consentita in questa sede, anche alla luce della complessa, articolata e completa motivazione dei giudici della cautela.

6. Anche il secondo motivo formulato con atto del 28 maggio 2022, è privo di pregio.

La censura, prospettata senza un'indicazione dettagliata delle intercettazioni interessate, non tiene conto del dettato di cui all'art. 270 cod. proc. che limita il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, qualora, come nel caso di specie, queste risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

7. Soffre di genericità il terzo motivo articolato nell'atto del 28 maggio 2022.

Il ricorrente, secondo il quale i giudici della cautela, a causa della mancata produzione da parte degli uffici della procura dell'intero compendio investigativo, hanno fondato la decisione su un quadro indiziario non completo, omette di indicare precise carenze o omissioni idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto alla base del provvedimento impugnato, indirizzando la verifica verso una reinterpretazione dei dati processuali e del quadro indiziario, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione delle vicende che connotano le ordinanze dei giudici della cautela.

8. Si impone, alla luce delle suesposte considerazioni, il rigetto di tutti i motivi proposti.

9. Al rigetto consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto delle ulteriori censure formulate dalla difesa con atto del 28 maggio 2022; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; ascoltati i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale. i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 12 novembre 2021, in parziale riforma dell'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cod. pen., ha sostituito la misura in atto con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza dell-iibunale del riesame, con atto del 16 gennaio 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] PitteN ha proposto ricorso per cassazione articolando le censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett c) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 178 lett. c) del codice di rito e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela, con argomentazioni illogiche, hanno ritenuto utilizzabili intercettazioni di conversazioni che erano state messe a disposizione della difesa - che, pure, ne aveva richiesto copia il giorno 27 ottobre 2021 - soltanto in data 09 novembre 2021, con comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica certificata alle ore 12:10, e, dunque - tenuto conto dell'orario di chiusura dell'ufficio giudiziario, della distanza chilometrica intercorrente tra gli studi professionali e la sede della procura e della notevole quantità del materiale da ascoltare, trascrivere e riascoltare -, a risibile distanza temporale rispetto alla data di udienza fissata dinanzi al -tribunale del riesame per il successivo 12 novembre 2021, così limitando il corretto esercizio del diritto di difesa. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela hanno ravvisato i gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'addebito provvisorio nei consigli e suggerimenti, di natura strettamente professionale, forniti da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di avvocato, a [OSCURATO:PERSONA], componente di vertice dell'organizzazione criminale "Piromalli", così erroneamente interpretando come contributo al rafforzamento del sodalizio mafioso quelli che erano suggerimenti rivolti dal ricorrente al suo cliente. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con atto del 28 maggio 2022, ha articolato ulteriori censure in tre motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 178 lett. c) del codice di rito e per vizio di motivazione, lamenta - sostanzialmente ricollegandosi alle ragioni esposte nel primo motivo del ricorso formulato il 16 gennaio 2022 - che, utilizzando le intercettazioni di conversazioni messe a disposizione della difesa tardivamente, i giudici del riesame hanno violato le garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. 3.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 178 lett. c) del codice di rito, lamenta che, in violazione del dettato normativo, illegittimamente ilTribunale del riesame ha fondato le ragioni del provvedimento in verifica sul contenuto di intercettazioni di conversazioni relative ad altro procedimento. 3.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela hanno attribuito all'indagato il ruolo di concorrente esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. sulla base di elementi di prova parziali, stante la mancata produzione da parte degli uffici della procura dell'intero compendio indiziario. 4. Nel corso della discussione, la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (concorso esterno) in riferimento agli artt. 25, comma 2, 117 Cost. e 7 CEDU, quanto al profilo di ragionevolezza e determinatezza della pena, alla luce della differenza strutturale tra l'ipotesi di concorso esterno e quella di partecipazione all'associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, è infondato e pertanto va rigettato. 2. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, va osservato che, con decisione che il Collegio condivide, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione EDU, per violazione del principio di legalità nella parte in cui le due disposizioni di legge ordinaria attribuiscono rilevanza penale alla fattispecie di concorso esterno in associazioni di tipo mafioso, in quanto quest'ultima non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, ma è la conseguenza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 cod. pen., la cui configurabilità trova una conferma testuale nella disposizione di cui all'art. 418, comma primo, cod. pen. (Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 266908; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264624). Pertanto, sul presupposto che il concorso esterno deriva dalla generale funzione incriminatrice dell'art. 110 cod. pen., è del tutto consequenziale ritenere che la pena non sia affatto indeterminata, né irragionevole, essendo prevista dall'art. 416-bis cod. pen., fatta salva, ovviamente, l'applicazione delle norme generali che consentono al giudice di comminare una pena adeguata alla concreta condotta tenuta dall'agente. Sicché non è ipotizzabile né la violazione del principio di determinatezza, né la violazione del principio di ragionevolezza della pena. 3. Nella motivazione dell'ordinanza impugnata, il—Cibunale del riesame, nel richiamare per relationem le argomentazioni del provvedimento del giudice di prime cure, ha saldato in un unico corpo le proprie ragioni di merito con quelle già sviluppate nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, dando vita ad una consentita valutazione complessiva delle vicende sottoposte al suo vaglio (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). 4. Infondati sono il primo motivo di cui al ricorso del 16 gennaio 2022, nonché il primo motivo formulato con l'atto del 28 maggio 2022, che, entrambi, involgono la lesione del diritto di difesa sul presupposto che alla richiesta di rilascio copia "per uso studio" di intercettazioni di conversazioni, tutte puntualmente indicate, formulata in data 27 ottobre 2021, l'ufficio della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], con comunicazione inoltrata alla difesa a mezzo p.e.c., dava esito soltanto alle ore 12:10 del 09 novembre 2021, così di fatto comprimendo il corretto esercizio del diritto garantito dall'art. 24 Cost., in quanto risibile o, comunque, insufficiente il lasso temporale concesso all'istante per l'ascolto, la trascrizione e il riascolto delle conversazioni in vista dell'udienza fissata dinanzi al tribunale del riesame per il giorno 12 novembre 2021. Dagli atti del fascicolo, ma anche dalla motivazione dell'ordinanza, risulta che, in data 27 ottobre 2021, la difesa del Pittelli aveva inoltrato agli uffici della procura una richiesta "per uso studio" di copia digitale di intercettazioni di conversazioni, tutte puntualmente indicate, priva, tuttavia, di qualsiasi riferimento all'urgenza della richiesta medesima. Risulta ancora che, a seguito della richiesta di riesame, formulata personalmente dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la difesa non aveva sollecitato la richiesta di rilascio di copie "per uso studio" delle intercettazioni di conversazioni, inoltrata il 27 ottobre 2021, né, tantonneno, aveva articolato richiesta di differimento dell'udienza del 12 novembre 2021 dinanzi ariV-ibunale del riesame. A fronte di tali considerazioni, è infondata la censura con la quale la difesa lamenta l'eccessiva brevità del lasso temporale concesso per l'ascolto, la trascrizione e il riascolto delle conversazioni utilizzate nel giudizio "de libertate", in merito alla quale ilTibunale del riesame ha offerto un'argomentazione logica, completa e coerente con la quale il ricorrente non si confronta. 5. Privo di pregio è il secondo motivo formulato con il ricorso del 16 gennaio 2022. La lettura del provvedimento in verifica evidenzia che, con argomentazione coerente e puntuale, i giudici della cautela hanno valorizzato tutti i gravi indizi dai quali hanno desunto il contributo fattivo offerto dal ricorrente per assicurare l'operatività del sodalizio e la realizzazione degli obiettivi, che hanno individuato: - nella posizione rivestita da [OSCURATO:PERSONA], interlocutore del Pittelli, nella compagine mafiosa "Piromalli"; - nel legame esistente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, nel ruolo che il primo svolgeva a beneficio dell'organizzazione criminale, dando al secondo utili informazioni ottenute grazie alla sua professione ed elargendo consigli legali, nella consapevolezza della loro destinazione finale (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - 05; Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Alvaro, Rv. 259257 - 01). In ogni caso, le obiezioni del Pittelli, che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in inammissibili argomenti in fatto con i quali il ricorrente tenta una valutazione o rivalutazione delle risultanze investigative, non consentita in questa sede, anche alla luce della complessa, articolata e completa motivazione dei giudici della cautela. 6. Anche il secondo motivo formulato con atto del 28 maggio 2022, è privo di pregio. La censura, prospettata senza un'indicazione dettagliata delle intercettazioni interessate, non tiene conto del dettato di cui all'art. 270 cod. proc. che limita il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, qualora, come nel caso di specie, queste risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 7. Soffre di genericità il terzo motivo articolato nell'atto del 28 maggio 2022. Il ricorrente, secondo il quale i giudici della cautela, a causa della mancata produzione da parte degli uffici della procura dell'intero compendio investigativo, hanno fondato la decisione su un quadro indiziario non completo, omette di indicare precise carenze o omissioni idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto alla base del provvedimento impugnato, indirizzando la verifica verso una reinterpretazione dei dati processuali e del quadro indiziario, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione delle vicende che connotano le ordinanze dei giudici della cautela. 8. Si impone, alla luce delle suesposte considerazioni, il rigetto di tutti i motivi proposti. 9. Al rigetto consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese process
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