Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:T:1998:63
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994B0175 - IT
Avis juridique important
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61994B0175
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 24 marzo 1998. - [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Condanna al pagamento delle spese. - [OSCURATO:PERSONA]175/94 (92).
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00601
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Procedura - Spese - Spese ripetibili - Nozione - Spese indispensabili sostenute dalle parti - Onorari degli avvocati delle istituzioni comunitarie
[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 17, primo comma, e art. 46, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
2 Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Nozione - Elementi da considerare
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]
[OSCURATO:PERSONA]
3 Dagli artt. 17, primo comma, e 46, primo comma, dello Statuto della Corte emerge che, in una causa dinanzi al Tribunale, le istituzioni possono farsi assistere da un avvocato, la cui retribuzione rientra quindi nella nozione di spese indispensabili sostenute per la causa, che, ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili.
4 Il giudice comunitario non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario nonché delle difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.