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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21775/2026

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del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno n. 2337/2022 depositata il29/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1401/2023Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 21775/2026Data pubblicazione 25/06/2026Aniello Esposito adì il Giudice di pace di Salerno al fine di sentir dichiarare,previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la nullità e/o l’illegittimitàdell’ingiunzione di pagamento n. 34479/2017, per l’importo di euro525,00, notificatagli [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria della riscossione perconto del Comune di Salerno.A sostegno dell’opposizione dedusse: la mancata notifica da parte delComune di Salerno dei verbali relativi all’infrazione contestata; l’assenzadi motivazione dell’ingiunzione di pagamento; l’illegittimità dellemaggiorazioni applicate.

In conseguenza di ciò sostenne l’illegittimità einfondatezza dell’avversa pretesa, nonché la sua ingiustizia per mancanzadi titolo esecutivo idoneo a legittimare l’avvenuta messa a ruolo dellasomma.Si costituirono in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Salerno, i qualichiesero il rigetto della domanda attorea.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Salerno accolse l’opposizione, valorizzando il mancatoinvio della comunicazione inerente il dettaglio delle somme iscritte a ruolo,l’avvenuto decorso del termine decadenziale per la notifica del titoloesecutivo, l’illegittimità delle maggiorazioni applicate e la carenza dimotivazione della ingiunzione.Avverso la suddetta pronuncia il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]proposero appello dinanzi al Tribunale di Salerno, eccependo l’erroneitàdella sentenza del Giudice di prime cure e contestando le relativestatuizioni.Gli appellanti dedussero, in particolare, l’errata motivazione dellapronuncia con riferimento ai profili a) dell’invio della comunicazionecontenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, b) del termine decadenziale,c) della illegittimità delle maggiorazioni applicate e d) della mancataindicazione dei motivi posti a base dell’ingiunzione opposta.Il Tribunale di Salerno, con provvedimento depositato il 29 giugno 2022,dichiarò l’appello inammissibile sulla base delle considerazioni cheNumero registro generale 1401/2023Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 21775/2026Data pubblicazione 25/06/2026seguono: «Come è noto, l’attuale formulazione dell’art. 342 c.p.c.prescrive che l’appello debba essere motivato.

La motivazione dell'appellodeve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti delprovvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengonorichieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge edella loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.Il nuovo testo normativo non richiede che le deduzioni della parteappellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisioneappellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello diindividuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum,circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi dellasentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono,formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto alpercorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di taliragioni a determinare le modifiche della decisione censurata; sia pure conun grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendola norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale,compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi allasanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra unaragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottatadal primo giudice (cfr. Cass. n. 4541/2017).Nel caso di specie, l’appellante non ha partitamente indicato i requisitirichiesti dall’art. 342, co. 1°, n. 1, cpc, omettendo del tutto di indicare, inparticolare, le “modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fattocompiuta dal giudice di prime cure”, in tal modo non indicando in qualemodo dovrebbe modularsi il nuovo dispositivo di sentenza.Di talché, in assenza di una chiara e puntuale delimitazione del themadecidendum, l’atto di appello deve dichiararsi inammissibile per violazionedei criteri formali di redazione previsti dall’art. 342, n. 1, cpc.Numero registro generale 1401/2023Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 21775/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ciò anche alla luce delle argomentazioni e del principio di diritto enunciatodalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/17), che appareriduttivo della portata precettiva e novativa della modifica intervenutanell’anno 2012, richiamando sostanzialmente l’orientamentogiurisprudenziale in vigore con la l. 353/1990, e in tal modo sottostimandola portata precettiva e cogente dell’indicazione testuale contenuta nell’art.342 cpc, nonché il relativo dato formale e precettivo, evincibile dallaformulazione letterale della norma, che dispone, a pena di inammissibilità,l’indicazione delle “parti” del provvedimento che si vogliono impugnarenonché delle “modifiche richieste alla ricostruzione del fatto”: elementi chein alcun modo possono essere pretermessi nella formulazione dell’atto diappello, non potendo, in loro assenza, puntualmente delinearsi il themadecidendum del giudizio di appello.»Avverso il predetto provvedimento la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].È rimasto intimato il Comune di Salerno.Hanno depositato memorie [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., avendo il Giudice di secondo grado erroneamenteritenuta inammissibile l’impugnazione in quanto nell’appello non sarebbestato puntualmente delimitato il thema decidendum.2.

Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la nullità dellasentenza per vizio motivazionale, dunque per violazione dell’art. 132, n. 4,c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.A sostegno delle proprie tesi richiama il contenuto dell’atto di appello, dalquale, nell’ottica della sua prospettazione, emergerebbe l’analiticaNumero registro generale 1401/2023Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 21775/2026Data pubblicazione 25/06/2026esposizione dei passaggi della sentenza di primo grado contestati in sededi appello e le relative critiche formulate da parte appellante ed integrantile “modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiutadal giudice di prime cure”.I motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa l’evidenteconnessione logica tra gli stessi, e sono manifestamente fondati.Deve ribadirsi che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretatinel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando allaparte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(S.U. n. 27199, 16/11/2017, Rv. 645991-01; in senso conforme, già Cass.nn. 10916/2017, 18932/2016, 20124/2015, 2143/2015;successivamente, Cass. n. 13535/2018 ed ancora S.U. n. 36481/2022, lequali hanno esteso il principio anche all'impugnazione avverso le pronuncedel TRAP dinanzi al TSAP).Tanto precisato, dal contenuto dell’atto di appello proposto dalla societàricorrente ed esaustivamente riportato nell’ambito del presente ricorso, lacui diretta verifica può essere compiuta in questa sede in ragione delcarattere processuale della censura, emerge con evidenza come ad ognipassaggio della sentenza impugnata corrispondano specifiche critiche voltead esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso logico adottato dalprimo giudice, al fine di richiedere le modifiche della decisione censurata.Numero registro generale 1401/2023Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 21775/2026Data pubblicazione 25/06/2026L’atto d’appello risulta aver aggredito partitamente della sentenza di primogrado: (a) la motivazione quanto all’invio di comunicazione contenente ildettaglio delle iscrizioni a ruolo; (b) la motivazione a riguardo del terminedecadenziale; (c) la motivazione a riguardo delle maggiorazioni; (d) ildifetto di motivazione.Ha dunque errato il Tribunale di Salerno a dichiarare inammissibilel’appello, in presenza di un atto di appello rispettoso delle prescrizioni dicui all’art. 342 c.p.c. e, dunque, idoneo ad ottenere la delibazione delmerito delle censure prospettate in quella sede.In conclusione, è accolto il ricorso, la pronuncia impugnata è cassata conrinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, che, faràapplicazione dei principi sopra riportati.Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia la causaal Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno n. 2337/2022 depositata il29/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1401/2023Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 21775/2026Data pubblicazione 25/06/2026Aniello Esposito adì il Giudice di pace di Salerno al fine di sentir dichiarare,previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la nullità e/o l’illegittimitàdell’ingiunzione di pagamento n. 34479/2017, per l’importo di euro525,00, notificatagli [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria della riscossione perconto del Comune di Salerno.A sostegno dell’opposizione dedusse: la mancata notifica da parte delComune di Salerno dei verbali relativi all’infrazione contestata; l’assenzadi motivazione dell’ingiunzione di pagamento; l’illegittimità dellemaggiorazioni applicate. In conseguenza di ciò sostenne l’illegittimità einfondatezza dell’avversa pretesa, nonché la sua ingiustizia per mancanzadi titolo esecutivo idoneo a legittimare l’avvenuta messa a ruolo dellasomma.Si costituirono in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Salerno, i qualichiesero il rigetto della domanda attorea.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Salerno accolse l’opposizione, valorizzando il mancatoinvio della comunicazione inerente il dettaglio delle somme iscritte a ruolo,l’avvenuto decorso del termine decadenziale per la notifica del titoloesecutivo, l’illegittimità delle maggiorazioni applicate e la carenza dimotivazione della ingiunzione.Avverso la suddetta pronuncia il Comune di [OSCURATO:SOCIETA]proposero appello dinanzi al Tribunale di Salerno, eccependo l’erroneitàdella sentenza del Giudice di prime cure e contestando le relativestatuizioni.Gli appellanti dedussero, in particolare, l’errata motivazione dellapronuncia con riferimento ai profili a) dell’invio della comunicazionecontenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, b) del termine decadenziale,c) della illegittimità delle maggiorazioni applicate e d) della mancataindicazione dei motivi posti a base dell’ingiunzione opposta.Il Tribunale di Salerno, con provvedimento depositato il 29 giugno 2022,dichiarò l’appello inammissibile sulla base delle considerazioni cheNumero registro generale 1401/2023Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 21775/2026Data pubblicazione 25/06/2026seguono: «Come è noto, l’attuale formulazione dell’art. 342 c.p.c.prescrive che l’appello debba essere motivato. La motivazione dell'appellodeve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti delprovvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengonorichieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge edella loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.Il nuovo testo normativo non richiede che le deduzioni della parteappellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisioneappellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello diindividuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum,circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi dellasentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono,formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto alpercorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di taliragioni a determinare le modifiche della decisione censurata; sia pure conun grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendola norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale,compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi allasanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra unaragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottatadal primo giudice (cfr. Cass. n. 4541/2017).Nel caso di specie, l’appellante non ha partitamente indicato i requisitirichiesti dall’art. 342, co. 1°, n. 1, cpc, omettendo del tutto di indicare, inparticolare, le “modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fattocompiuta dal giudice di prime cure”, in tal modo non indicando in qualemodo dovrebbe modularsi il nuovo dispositivo di sentenza.Di talché, in assenza di una chiara e puntuale delimitazione del themadecidendum, l’atto di appello deve dichiararsi inammissibile per violazionedei criteri formali di redazione previsti dall’art. 342, n. 1, cpc.Numero registro generale 1401/2023Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 21775/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ciò anche alla luce delle argomentazioni e del principio di diritto enunciatodalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/17), che appareriduttivo della portata precettiva e novativa della modifica intervenutanell’anno 2012, richiamando sostanzialmente l’orientamentogiurisprudenziale in vigore con la l. 353/1990, e in tal modo sottostimandola portata precettiva e cogente dell’indicazione testuale contenuta nell’art.342 cpc, nonché il relativo dato formale e precettivo, evincibile dallaformulazione letterale della norma, che dispone, a pena di inammissibilità,l’indicazione delle “parti” del provvedimento che si vogliono impugnarenonché delle “modifiche richieste alla ricostruzione del fatto”: elementi chein alcun modo possono essere pretermessi nella formulazione dell’atto diappello, non potendo, in loro assenza, puntualmente delinearsi il themadecidendum del giudizio di appello.»Avverso il predetto provvedimento la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso percassazione sulla base di due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].È rimasto intimato il Comune di Salerno.Hanno depositato memorie [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., avendo il Giudice di secondo grado erroneamenteritenuta inammissibile l’impugnazione in quanto nell’appello non sarebbestato puntualmente delimitato il thema decidendum.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la nullità dellasentenza per vizio motivazionale, dunque per violazione dell’art. 132, n. 4,c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.A sostegno delle proprie tesi richiama il contenuto dell’atto di appello, dalquale, nell’ottica della sua prospettazione, emergerebbe l’analiticaNumero registro generale 1401/2023Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 21775/2026Data pubblicazione 25/06/2026esposizione dei passaggi della sentenza di primo grado contestati in sededi appello e le relative critiche formulate da parte appellante ed integrantile “modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiutadal giudice di prime cure”.I motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa l’evidenteconnessione logica tra gli stessi, e sono manifestamente fondati.Deve ribadirsi che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretatinel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando allaparte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(S.U. n. 27199, 16/11/2017, Rv. 645991-01; in senso conforme, già Cass.nn. 10916/2017, 18932/2016, 20124/2015, 2143/2015;successivamente, Cass. n. 13535/2018 ed ancora S.U. n. 36481/2022, lequali hanno esteso il principio anche all'impugnazione avverso le pronuncedel TRAP dinanzi al TSAP).Tanto precisato, dal contenuto dell’atto di appello proposto dalla societàricorrente ed esaustivamente riportato nell’ambito del presente ricorso, lacui diretta verifica può essere compiuta in questa sede in ragione delcarattere processuale della censura, emerge con evidenza come ad ognipassaggio della sentenza impugnata corrispondano specifiche critiche voltead esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso logico adottato dalprimo giudice, al fine di richiedere le modifiche della decisione censurata.Numero registro generale 1401/2023Numero sezionale 1487/2026Numero di raccolta generale 21775/2026Data pubblicazione 25/06/2026L’atto d’appello risulta aver aggredito partitamente della sentenza di primogrado: (a) la motivazione quanto all’invio di comunicazione contenente ildettaglio delle iscrizioni a ruolo; (b) la motivazione a riguardo del terminedecadenziale; (c) la motivazione a riguardo delle maggiorazioni; (d) ildifetto di motivazione.Ha dunque errato il Tribunale di Salerno a dichiarare inammissibilel’appello, in presenza di un atto di appello rispettoso delle prescrizioni dicui all’art. 342 c.p.c. e, dunque, idoneo ad ottenere la delibazione delmerito delle censure prospettate in quella sede.In conclusione, è accolto il ricorso, la pronuncia impugnata è cassata conrinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, che, faràapplicazione dei principi sopra riportati.Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia la causaal Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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