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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 21284/2026

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aurizio (cui 02ec9wq) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/06/2025 del GIP Tribunale di Livorno.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Livorno, in difesa dell’imputato, cheha concluso per la conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello diabbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui all’art. 187cod. strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tesi a verificare lo stato dialterazione psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti) per insussistenzadel fatto.L’assoluzione è stata pronunciata sul presupposto dell’assenza di ragionevolimotivi idonei a far ritenere che il conducente fosse sotto l’effetto di sostanzedroganti.2.

La parte pubblica ricorrente deduce, con articolati motivi di ricorso,violazione di legge per errata valutazione delle prove e per motivazione apparenteo comunque contraddittoria, non avendo il giudicante fatto corretto uso delmateriale probatorio e non avendo, inoltre, approfondito circa il complesso di tuttele circostanze di fatto poste dagli operanti di p.g. alla base della loro richiesta,omettendo eventualmente di disporre integrazione probatoria ai sensi dell’art.441, comma 5, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

È fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il Procuratore generaledenuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza deipresupposti per l’accompagnamento dell’imputato ai fini degli accertamenti di cuiall’art. 187 cod. strada.2.

Il giudice di merito ha escluso la sussistenza del “ragionevole motivo”idoneo a giustificare la richiesta degli operanti, valorizzando il carattereasseritamente congetturale degli elementi sintomatici rilevati nel prevenuto – qualil’agitazione, il tono elevato della voce e la dilatazione pupillare – ritenuticompatibili anche con uno stato di stress o di irritazione.Così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata incorre in vizio logico-giuridico, in quanto muove da un’erronea sovrapposizione tra il piano probatorio,necessario per l’affermazione di responsabilità, e il diverso e più limitato livelloindiziario richiesto per l’attivazione degli accertamenti ospedalieri.3.

Invero, la disciplina dell’art. 187 cod. strada consente agli operanti disottoporre il conducente ad accertamenti tossicologici allorché sussistano elementiidonei a ingenerare un ragionevole sospetto di alterazione correlata all’uso disostanze stupefacenti, non essendo richiesta, in tale fase, la prova dello stato dialterazione, ma soltanto la presenza di indici sintomatici apprezzabili secondo uncriterio di ragionevolezza ex ante.Il giudizio richiesto è, dunque, parametrato alla prospettiva dell’operatore dipolizia, chiamato a valutare la situazione concreta sulla base degli elementiimmediatamente percepibili, secondo un canone di plausibilità e non di certezza,analogo a quello che governa altre valutazioni urgenti di polizia giudiziaria (quali,ad esempio, quelle riconducibili all’arresto in flagranza; v., fra le tante, Sez. 5, n.1814 del 26/10/2015, dep. 2016, P.m. in proc. koraj, Rv. 265885 - 01).In particolare, il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitarisull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanzestupefacenti, previsto dall' art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile nelcaso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sottol'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili permotivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (Sez. 4, n. 12197 del11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394 – 01; in motivazione è stata sottolineata lanecessità per gli operatori di esplicitare quali siano gli elementi che lascino ritenereuno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti; sulla stessalinea v. anche Sez. 4, n. 24291 del 25/06/2025, Lo, Rv. 288456 – 01 e Sez. 4, n.24914 del 19/02/2019, Russo, Rv. 276363 - 01).4.

La motivazione del provvedimento impugnato risulta carente proprio sottotale profilo, poiché, pur qualificando come congetturali gli elementi rilevati (fra cui,tra l’altro, la presenza di involucri vuoti di cellophane all’interno dell’autovettura),omette di indicare quali ulteriori e diversi indici, non meramente ipotetici,avrebbero dovuto essere acquisiti dagli operatori per integrare il requisito del“ragionevole motivo”, così risolvendosi in una valutazione apodittica e nonverificabile.Risulta, pertanto, evidente che il giudicante abbia errato nel richiedere, ai finiche qui rilevano, un livello di dimostrazione proprio della prova dello stato dialterazione, anziché limitarsi a verificare la sussistenza di elementi sintomatici talida legittimare l’attivazione degli accertamenti, rispetto ai quali l’imputato haopposto rifiuto.Tale errore si traduce in un vizio di motivazione, sia sotto il profilo dellamanifesta illogicità, sia sotto quello della carenza argomentativa, avendo il giudiceomesso di confrontarsi con la corretta regola di giudizio applicabile alla fattispecie.5.

L’accoglimento di tale censura, avente carattere assorbente, rendesuperfluo l’esame degli ulteriori motivi.6.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alTribunale di Livorno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio che si conformiai principi esposti.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diLivorno, in diversa persona fisica.Così è deciso, 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aurizio (cui 02ec9wq) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/06/2025 del GIP Tribunale di Livorno.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Livorno, in difesa dell’imputato, cheha concluso per la conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello diabbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui all’art. 187cod. strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tesi a verificare lo stato dialterazione psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti) per insussistenzadel fatto.L’assoluzione è stata pronunciata sul presupposto dell’assenza di ragionevolimotivi idonei a far ritenere che il conducente fosse sotto l’effetto di sostanzedroganti.2. La parte pubblica ricorrente deduce, con articolati motivi di ricorso,violazione di legge per errata valutazione delle prove e per motivazione apparenteo comunque contraddittoria, non avendo il giudicante fatto corretto uso delmateriale probatorio e non avendo, inoltre, approfondito circa il complesso di tuttele circostanze di fatto poste dagli operanti di p.g. alla base della loro richiesta,omettendo eventualmente di disporre integrazione probatoria ai sensi dell’art.441, comma 5, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il Procuratore generaledenuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza deipresupposti per l’accompagnamento dell’imputato ai fini degli accertamenti di cuiall’art. 187 cod. strada.2. Il giudice di merito ha escluso la sussistenza del “ragionevole motivo”idoneo a giustificare la richiesta degli operanti, valorizzando il carattereasseritamente congetturale degli elementi sintomatici rilevati nel prevenuto – qualil’agitazione, il tono elevato della voce e la dilatazione pupillare – ritenuticompatibili anche con uno stato di stress o di irritazione.Così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata incorre in vizio logico-giuridico, in quanto muove da un’erronea sovrapposizione tra il piano probatorio,necessario per l’affermazione di responsabilità, e il diverso e più limitato livelloindiziario richiesto per l’attivazione degli accertamenti ospedalieri.3. Invero, la disciplina dell’art. 187 cod. strada consente agli operanti disottoporre il conducente ad accertamenti tossicologici allorché sussistano elementiidonei a ingenerare un ragionevole sospetto di alterazione correlata all’uso disostanze stupefacenti, non essendo richiesta, in tale fase, la prova dello stato dialterazione, ma soltanto la presenza di indici sintomatici apprezzabili secondo uncriterio di ragionevolezza ex ante.Il giudizio richiesto è, dunque, parametrato alla prospettiva dell’operatore dipolizia, chiamato a valutare la situazione concreta sulla base degli elementiimmediatamente percepibili, secondo un canone di plausibilità e non di certezza,analogo a quello che governa altre valutazioni urgenti di polizia giudiziaria (quali,ad esempio, quelle riconducibili all’arresto in flagranza; v., fra le tante, Sez. 5, n.1814 del 26/10/2015, dep. 2016, P.m. in proc. koraj, Rv. 265885 - 01).In particolare, il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitarisull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanzestupefacenti, previsto dall' art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile nelcaso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sottol'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili permotivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (Sez. 4, n. 12197 del11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394 – 01; in motivazione è stata sottolineata lanecessità per gli operatori di esplicitare quali siano gli elementi che lascino ritenereuno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti; sulla stessalinea v. anche Sez. 4, n. 24291 del 25/06/2025, Lo, Rv. 288456 – 01 e Sez. 4, n.24914 del 19/02/2019, Russo, Rv. 276363 - 01).4. La motivazione del provvedimento impugnato risulta carente proprio sottotale profilo, poiché, pur qualificando come congetturali gli elementi rilevati (fra cui,tra l’altro, la presenza di involucri vuoti di cellophane all’interno dell’autovettura),omette di indicare quali ulteriori e diversi indici, non meramente ipotetici,avrebbero dovuto essere acquisiti dagli operatori per integrare il requisito del“ragionevole motivo”, così risolvendosi in una valutazione apodittica e nonverificabile.Risulta, pertanto, evidente che il giudicante abbia errato nel richiedere, ai finiche qui rilevano, un livello di dimostrazione proprio della prova dello stato dialterazione, anziché limitarsi a verificare la sussistenza di elementi sintomatici talida legittimare l’attivazione degli accertamenti, rispetto ai quali l’imputato haopposto rifiuto.Tale errore si traduce in un vizio di motivazione, sia sotto il profilo dellamanifesta illogicità, sia sotto quello della carenza argomentativa, avendo il giudiceomesso di confrontarsi con la corretta regola di giudizio applicabile alla fattispecie.5. L’accoglimento di tale censura, avente carattere assorbente, rendesuperfluo l’esame degli ulteriori motivi.6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alTribunale di Livorno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio che si conformiai principi esposti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diLivorno, in diversa persona fisica.Così è deciso, 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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