CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]° il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]° il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, con il quale si è dedotta la violazione di legge con conseguente nullità della sentenza per difetto di capacità del giudice ex art. 33 cod.proc.pen. non è manifestamente infondato; rilevato che la sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati, commessi il 07/03/2015 (Masta. ndrea) e 20/02/2015 ([OSCURATO:PERSONA]), estinti per prescrizione. Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata in data 23/01/2023 (anche tenuto conto dei periodi di sospensione), dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale. Solo l'inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, sicché si impone l'annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché i delitti ascritti sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso, il 21 magg