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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37113/2025

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RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diElio [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 4 febbraio 2022 del Tribunale della stessa città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in truffa di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. commesso il 2 maggio 2017; [OSCURATO:PERSONA] che la difesa dell’imputato ha formulato un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 640 cod. pen. sostenendo che nel caso in esame non sarebbe configurabile il contestato reato di truffa stante la grossolanità degli artifizi e raggiri posti in essere; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, contestando la valutazione dei giudici di merito in ordine alla capacità di induzione in errore di un assegno manchevole di tutti i dati necessari per il pagamento, esso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste, con la complessità delle quali omette un effettivo e opportuno confronto; che, inoltre, la medesima censura è anche manifestamente infondata, poiché i giudici di appello hanno ritenuto pienamente ravvisabili nel contegno posto in essere dal ricorrente tanto l’elemento soggettivo quanto l’elemento materiale degli artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno la persona offesa, sulla base dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, alle pagg. 2 e 3, opportunamente richiamati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato altresì che, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato per cui si procede maturata successivamente all’impugnata sentenza (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01); P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diElio [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 4 febbraio 2022 del Tribunale della stessa città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso in truffa di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. commesso il 2 maggio 2017; [OSCURATO:PERSONA] che la difesa dell’imputato ha formulato un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 640 cod. pen. sostenendo che nel caso in esame non sarebbe configurabile il contestato reato di truffa stante la grossolanità degli artifizi e raggiri posti in essere; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, contestando la valutazione dei giudici di merito in ordine alla capacità di induzione in errore di un assegno manchevole di tutti i dati necessari per il pagamento, esso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste, con la complessità delle quali omette un effettivo e opportuno confronto; che, inoltre, la medesima censura è anche manifestamente infondata, poiché i giudici di appello hanno ritenuto pienamente ravvisabili nel contegno posto in essere dal ricorrente tanto l’elemento soggettivo quanto l’elemento materiale degli artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno la persona offesa, sulla base dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, alle pagg. 2 e 3, opportunamente richiamati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato altresì che, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato per cui si procede maturata successivamente all’impugnata sentenza (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01); P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso
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