CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 13 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste disponeva la proroga della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata a [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 9 giugno 2021, per la durata di un anno. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur censurando l'incongrua valutazione dei presupposti per la proroga della libertà vigilata, chiede una rivalutazione della pericolosità sociale del ricorrente, su cui il Tribunale di sorveglianza di Trieste si soffermava in termini ineccepibili. Ritenuto che la proroga della misura di sicurezza veniva giustificata dal comportamento assunto dal ricorrente durante il periodo in cui era sottoposto a osservazione, da cui si desumeva la sistematica inottemperanza delle prescrizioni impostegli - tra cui quelle relative alla presentazione periodica presso la Questura di Udine - e l'inosservanza delle direttive fornitegli dal Centro di [OSCURATO:PERSONA] di Udine. Ritenuto che il provvedimento impugnato assic:urava il giusto contemperamento tra la necessità di impedire la commissione di ulteriori infrazioni penali da parte di [OSCURATO:PERSONA] con i suoi diritti individuali, il cui rispetto veniva garantito con la concessione di numerose autorizzazioni, funzionali a soddisfare le esigenze personali del condannato. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il