CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 agosto 2025
Cassazione n. 24054/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5375/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 76C29 F052Q), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale indicato dal difensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].NI - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], n.q. di eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 19068/2023 depositata il Numero registro generale 5375/2024 Numero sezionale 1621/2025 Numero di raccolta generale 24054/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 29/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19068 del 29/12/2023, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma in relazione ad una domanda risarcitoria proposta dal medesimo per le conseguenze di un sinistro stradale occorso in Roma, il 24/3/2016, quando il motociclo [OSCURATO:PERSONA]Max di sua proprietà, condotto da [OSCURATO:PERSONA], fu tamponato da un veicolo [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condotto da [OSCURATO:PERSONA], e, per effetto dell'urto, andò a collidere con una autovettura [OSCURATO:PERSONA] che lo precedeva. A fronte del rigetto da parte del giudice di prime cure della domanda risarcitoria, l'appellante aveva chiesto in appello che fosse positivamente valutato il modulo di constatazione amichevole di incidente (c.d. modulo CAI) sottoscritto dai conducenti coinvolti. Il Tribunale, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto che l'attore avrebbe dovuto consolidare la presunzione sull’andamento dei fatti contenuta nel CAI con altri mezzi di prova, non avendo la dichiarazione ivi contenuta valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma dovendo essere liberamente apprezzata dal giudice. Nel caso di specie, il giudice d'appello ha ritenuto che quanto descritto nel modulo non fosse compatibile con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio né con il materiale fotografico raccolto e, conseguentemente, ha rigettato il gravame. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, che possono essere così sintetizzati: -con il primo motivo, si deduce la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 112, 132, comma 1, n. 4, c.p.c., e 143, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle [OSCURATO:PERSONA], di seguito CdA), per avere il Numero registro generale 5375/2024 Numero sezionale 1621/2025 Numero di raccolta generale 24054/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 Tribunale svolto argomentazioni illogiche e contraddittorie in ordine alla valenza del modulo CAI, giudicando il compendio fotografico sufficiente ad escludere la compatibilità dei danni e, al contempo, insufficiente per il CTU e per il perito della compagnia, i quali, sulla base delle medesime fotografie, ne avevano invece confermato la compatibilità, rendendo così la sentenza nulla per motivazione apparente; -con il secondo motivo, si deduce la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 115, 116, 132 e 232 c.p.c., nonché dell'art. 143 CdA, per avere il Tribunale, in sede di gravame, argomentato in modo contrario alla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla valenza probatoria del modulo CAI; -con il terzo motivo, si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'allegazione del modulo CAI sin dalla lettera di messa in mora e nell'atto di citazione di primo grado, circostanza che avrebbe dovuto neutralizzare la valorizzazione, da parte del giudice, dell'iniziale erronea descrizione della dinamica, poi rettificata in corso di causa. Le parti intimate non hanno svolto difese in questa sede di legittimità. Considerato che: il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale ha errato nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 143, comma 2, CdA, e dei principi che questa Corte ha costantemente affermato in materia di efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole del sinistro. Il modulo CAI, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, genera una presunzione iuris tantum in ordine alla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro in esso rappresentate, valevole fino a prova contraria. Il giudice di merito ha, invece, del tutto svalutato il valore probatorio di tale documento, operando un'inversione dell'onere della prova. Anziché porre a Numero registro generale 5375/2024 Numero sezionale 1621/2025 Numero di raccolta generale 24054/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 carico della compagnia di assicurazioni, che contestava le risultanze del modulo, l'onere di fornire una prova contraria idonea a superare la presunzione legale, il Tribunale ha erroneamente richiesto all'attore di fornire ulteriori elementi di conferma a sostegno di quanto già attestato nel modulo stesso. A fronte di un modulo di constatazione amichevole compilato e sottoscritto dai due o più soggetti coinvolti in un sinistro stradale, il giudice del merito non può limitarsi a negare puramente e semplicemente che il modulo di constatazione amichevole del sinistro abbia una rilevanza probatoria, ma deve procedere ad una valutazione comparativa tra le risultanze del modulo e gli altri elementi di prova acquisiti, potendo disattenderlo solo in presenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze del sinistro, ovvero a fronte di elementi probatori di segno contrario che ne inficino la credibilità. Sul punto si è consolidato l'orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui la dichiarazione contenuta nel modulo CAI non ha valore di piena prova, ma di presunzione legale iuris tantum, superabile con prova contraria da parte dell'assicuratore (cfr. Cass., Sez. 3, n. 15431 del 03/06/2024; Cass., Sez. 6-3, n. 29146 del 06/12/2017). L'accoglimento del secondo motivo, che attiene al nucleo centrale della ratio decidendi della sentenza impugnata, determina l'assorbimento del primo e del terzo motivo di ricorso. La questione della contraddittorietà della motivazione (primo motivo) e dell'omesso esame di un fatto decisivo (terzo motivo) sono, infatti, logicamente subordinate alla corretta impostazione della questione giuridica relativa al valore probatorio del modulo CAI. La cassazione della sentenza per l'errore di diritto commesso dal Tribunale rende superfluo l'esame delle ulteriori censure, in quanto la causa dovrà essere nuovamente esaminata dal giudice del rinvio alla luce del principio di diritto qui riaffermato. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di Numero registro generale 5375/2024 Numero sezionale 1621/2025 Numero di raccolta generale 24054/2025 Data pubblicazione 28/08/2025 diverso magistrato, il quale procederà a un nuovo esame dell'appello attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il terzo, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 5375/2024 Numero sezionale 1621/2025 Numero di raccolta generale 24054/2025 Data pubblicazione 28/08/2025