CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 settembre 1955
Cassazione n. 01941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/9/1955 i avverso la sentenza emessa il 7 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di due piante di marijuana e di ulteriori gr. 12,30 della medesima sostanza, contenenti rispettivamente un quantitativo di THC dal quale era possibile ricavare 25 dosi medie, quanto alle piante, ed otto dosi medie, quanto all'ulteriore sostanza detenuta. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con due motivi tra loro logicamente connessi i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla affermazione della responsabilità dell'imputata, fondata sul solo dato quantitativo della sostanza ricavabile dalle piante e detenuta dalla Manni, omettendo di considerare, la presenza di elementi sintomatici della concreta inoffensività della condotta ovvero: il numero limitato di piante, le loro dimensioni, le modalità rudimentali di coltivazione e l'assenza di indici di inserimento dell'imputata nel mercato degli stupefacenti (circostanza di cui dà atto la stessa sentenza impugnata). Si insiste, inoltre, sul nesso di immediatezza oggettiva tra l'esigua quantità di cannabis detenuta e l'uso personale. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe riportate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto generici, versati in fatto e manifestamente infondati. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, nell'affermare l'autonomia concettuale della nozione di detenzione rispetto a quella di coltivazione della sostanza stupefacente, hanno individuato le caratteristiche che rendono penalmente irrilevante la coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale, ancorandola non alla sua assimilazione alla detenzione e al regime giuridico di quest'ultima, ma alla sua non riconducibilità alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante. In particolare, si è posto l'accento sull'art. 27 del d.P.R. n. 309 del 1990, il quale, ai fini dell'autorizzazione alla coltivazione, fa riferimento anche alle "particelle catastali" e alla "superficie del terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione", mentre i successivi artt. 28, 29 e 30 richiamano le modalità di vigilanza, raccolta e produzione delle "coltivazioni autorizzate" e le eccedenze di produzione "sulle quantità consentite"; elementi evocativi di una coltivazione "tecnico-agraria", di apprezzabili dimensioni e realizzata per finalità commerciali, non limitata, dunque, all'ambito domestico. Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], dunque, la nozione di coltivazione penalmente rilevante, in quanto correlata alla creazione di nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti, non si attaglia alle coltivazioni domestiche di minime dimensioni, intraprese con l'intento di soddisfare esigenze di consumo personale, perché queste hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, dunque, insuscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti. La prevedibilità della potenziale produttività è, ad avviso delle Sezioni Unite, uno dei parametri che permettono di distinguere fra la coltivazione penalmente rilevante, dotata di una produttività non stimabile a priori con sufficiente grado di precisione, e la coltivazione penalmente non rilevante, caratterizzata da una produttività prevedibile come modestissima. Si tratta, però, proseguono ancora le Sezioni Unite, di un parametro che, per poter operare con sufficiente certezza, deve essere ancorato a presupposti oggettivi - in parte già individuati dalla giurisprudenza (ex plurimis, Sez. 3, n. 21120 del 31/01/2013, Colamartino, Rv. 255427; Sez. 6, n. 6753 del 09/01/2014, M., Rv. 258998; Sez. 6, n. 33835 del 08/04/2014, Piredda, Rv. 260170 e Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168) - che devono essere tutti compresenti, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore. Di contro, è stata, ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la configurabilità del reato la circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l'intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale, essendo, a tal fine, necessario un nesso di immediatezza oggettiva tra questa e l'uso personale. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche la Corte ha, pertanto, affermato, che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). 3. Tale principio di diritto è stato correttamente applicato dalla sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale la ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha ravvisato la concreta offensività della condotta desunta, quanto alla coltivazione, dal grado di maturazione delle piante e dal principio attivo ricavabile pari a 25 dosi droganti, nonché, quanto alla detenzione, dal principio attivo ricavabile dalle infiorescenze già essiccate, dalle quali erano ricavabili ulteriori 8 dosi droganti, considerando, inoltre, che il quantitativo complessivo di sostanza detenuta (33 dosi) eccede quello massimo destinato all'uso personale (pari a 20 dosi) e che, comunque, la destinazione all'autoconsumo non è mai stata dedotta dalla Manni (circostanza, questa, non censurata dalla ricorrente). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C