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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 42622/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria in atti e alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto un'istanza di revoca o modifica del sequestro preventivo dei conti correnti, prodotti finanziari ed altre utilità riferibili al TAVARELLI disposto nel procedimento a suo carico per i delitti di associazione per delinquere, dichiarazione infedele e truffa aggravata a lui ascritti ai capi a), b), c) della rubrica.

2. Ricorre per cassazione il TAVARELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta persistenza del fumus dei reati contestati.

Si lamenta la mancata disamina della documentazione allegata alla richiesta di revoca o modifica, concernente le assoluzioni del TAVARELLI in altri procedimenti per il reato di cui all'art. 4

I. n. 409 del 1989, l'estraneità del ricorrente alle condotte di dichiarazione infedele in contestazione, l'insussistenza della truffa aggravata anche alla luce di diversi arresti giurisprudenziali su casi analoghi.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.

2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, anche con riferimento alla mancata disamina della documentazione prodotta per attribuire il corretto valore alla SKS365 [OSCURATO:PERSONA], e il corretto ammontare del profitto attribuibile alla sola BRANCH ITALIA rispetto al complessivo prezzo di vendita percepito.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa in vista della precedente udienza, il Procuratore Generale aveva sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente diffusamente censurato una motivazione in ipotesi viziata, ma non inesistente.

4. Con memoria e conclusioni scritte depositate in data 03/05/2022, la difesa del ricorrente aveva esposto che il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato la cessazione del sequestro in riferimento al titolo cautelare ex d.l.vo 74/2000 "senza restituzione dei beni per autonomi titoli cautelari sequestrati con provv. n. 57/2018", ed aveva disposto il sequestro dei beni indicati nel parere del P.M. ai sensi degli artt. 416-bis., 416- bis.1, 240 cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.

Sulla scorta di tale sopravvenienza, il difensore e procuratore speciale del TAVARELLI aveva dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta per carenza di interesse relativamente a tutti i decreti di sequestro (eccezion fatta per il n. 57/2018) in quanto tutti "cessati in relazione ai titoli cautelari, emessi per equivalente ex artt. 240, 640-ter c.p., 12-bis d.l.vo n. 74 del 2000 e 321, comma 2, cod. proc. pen.".

Quanto al decreto n. 57/2018, il difensore aveva insistito per l'accoglimento del terzo motivo ovvero, in via subordinata, per la declaratoria anche in questo caso di cessazione della materia del contendere, "atteso il carattere novativo del nuovo provvedimento di sequestro adottato dal G.u.p. di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 aprile 2022, rispetto a tutti i provvedimenti oggetto di impugnazione" (sequestro disposto ex art. 416-bis, 416-bis.1, 240 cod. pen., 321, 2 comma 2, cod. proc. pen.: peraltro, con successivo provvedimento, è stato eliminato il riferimento all'art. 416-bis cod. pen., anziché all'art. 416). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le circostanze esposte dalla difesa in sede di conclusioni scritte hanno reso necessario, per una compiuta ricostruzione di quanto avvenuto dopo la proposizione dell'appello, acquisire il nuovo decreto di sequestro emesso dal G.i.p. in data 12/04/2022 (riportato nel corpo della memoria difensiva contenente anche le conclusioni scritte) e la relativa domanda cautelare, formulata dal P.M. con memoria del 26/01/2022, in occasione del parere espresso su una ulteriore istanza di dissequestro medio tempore proposta dall'indagato.

Dagli atti acquisiti emerge che il P.M. ha per un verso insistito per il mantenimento del sequestro, già apposto con il decreto n. 57 su alcuni conti correnti e prodotti finanziari (dettagliatamente indicati alle pagg. 1-3 della memoria del P.M.), a fini di confisca per equivalente del profitto del reato associativo, evidenziando che la misura reale era stata confermata anche in sede di legittimità; per altro verso, sempre con riferimento al decreto n. 57, il P.M. ha invece ritenuto ormai cessata l'esigenza di mantenere il sequestro a fini di confisca del profitto dei reati di cui al d.lvo n. 74 del 2000, essendo stata definita la procedura di accertamento con adesione.

Su tali basi, il P.M. ha quindi chiesto che, per i già citati conti correnti e prodotti finanziari, venisse mantenuto il vincolo apposto con il decreto n. 57 solo a fini di confisca del profitto del reato associativo, mentre, per gli immobili che erano stati sequestrati con lo stesso decreto n. 57 a fini di confisca per i reati tributari (cfr. pag. 4 della memoria), il P.M. ha sollecitato il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

Con riferimento invece agli altri decreti di sequestro (nn. 61, 65, 67 del 2018; n. 4 del 2019), emessi solo in relazione alla confisca del profitto derivante da reati tributari, il P.M. ha chiesto la cessazione di tale vincolo cautelare e la contestuale apposizione, sui soli conti correnti già oggetto dei predetti decreti, di nuovo ed autonomo sequestro a fini di confisca del profitto del reato associativo (cfr. pag. 6-7 della richiesta).

Il G.i.p., con il già richiamato provvedimento emesso in data 12/04/2022, ha disposto in conformità.

3. In tale complessivo contesto, deve anzitutto prendersi atto della dichiarazione di rinuncia per ciò che riguarda i sequestri diversi dal n. 57 del 2018, a suo tempo emessi per finalità di confisca relativa a reati diversi da quello associativo.

Infatti, la cessazione del vincolo cautelare disposta dal G.i.p., non può che determinare, in parte qua, una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso 3 per essere cessata la materia del contendere, a nulla rilevando il fatto che per la maggior parte dei beni oggetto dei predetti decreti, formalmente dissequestrati per il venir meno della finalità di confisca "tributaria", il G.i.p. abbia contestualmente disposto un autonomo sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato associativo, con un provvedimento ovviamente impugnabile in altra sede.

4. Con riferimento invece al decreto n. 57, la persistenza del vincolo cautelare impone di esaminare la censura veicolata con il terzo motivo di ricorso, su cui la difesa ricorrente ha inteso insistere in questa sede, come chiarito attraverso la memoria presentata in vista della precedente udienza (del resto, l'esame dei rilievi concernenti il fumus e al periculum appare precluso dall'essersi formato il giudicato cautelare).

Il ricorrente lamenta il difetto di proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, prospettando la necessità di quantificare il profitto confiscabile parametrandolo alla sola attività riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] della branch italiana della HOLDING SKS365, anziché - come invece ritenuto già in sede applicativa del vincolo cautelare - al prezzo di vendita di quest'ultima al fondo [OSCURATO:PERSONA] N.V., e comunque a limitare il profitto confiscabile al TAVARELLI nei limiti della quota della predetta società a lui riferibile.

Si tratta di censure inammissibili.

4.1. Il Tribunale ha disatteso l'appello del TAVARELLI svolgendo considerazioni (pagg. 45-46) che per un verso esprimono condivisione del parere del P.M., circa la necessità di quantificare il profitto in misura pari al prezzo pagato dal fondo olandese, avuto riguardo sia all'irrilevanza della porzione estera di attività della società, sia al fatto che il valore di mercato della HOLDING era dipeso dalla posizione assunta nel mercato italiano grazie alle attività delittuose perpetrate; per altro verso, il Tribunale ha fatto riferimento all'impossibilità di svolgere approfondimenti istruttori sui criteri di calcolo prospettati.

Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che - come già posto in evidenza dal Procuratore Generale nella memoria scritta depositata in vista della precedente udienza - il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale non può in alcun modo ritenersi mancante o apparente, e risulta quindi insuscettibile di essere ulteriormente scrutinato in questa sede, alla luce del consolidato principio espresso da questa Suprema Corte secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).

È comunque opportuno sottolineare che le linee argomentative del Tribunale appaiono sostanzialmente in linea con quanto già evidenziato in sede applicativa 4 della misura (pag. 534-535 dell'originario decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a sostegno dell'individuazione del profitto del reato associativo nell'intero prezzo di vendita della società al fondo olandese, trattandosi "del profitto derivante agli indagati dall'implementazione di valore della citata LTD., grazie ai fatturati garantiti dalla gestione illecita dei brand dell'impresa, amplificati dalla capacità di diffusione degli stessi da parte della rete commerciale, infiltrata dalla criminalità organizzata".

A tali conclusioni, il G.i.p. era pervenuto valorizzando le risultanze dichiarative e documentali acquisite, ritenute dimostrative delle dinamiche di controllo della [OSCURATO:PERSONA] 365 e della schermatura dei relativi sistemi (essendo la [OSCURATO:PERSONA] società di diritto austriaco, controllata attraverso fondazioni anch'esse austriache riferibili al TAVARELLI e agli altri indagati), nonchè della disponibilità in capo a questi ultimi, sempre per le medesime finalità, di ulteriori fondazioni costituite in altri Paesi e di numerosi conti correnti esteri, sui quali erano transitate tra l'altro le somme introitate con la cessione della società al fondo olandese (cfr. pag. 535, cit.).

Appare evidente che la prospettazione difensiva, volta a ricondurre il profitto del reato associativo nel ristretto ambito dell'attività svolta in Italia dalla [OSCURATO:PERSONA], risultano del tutto inidonee a vulnerare la diversa impostazione accolta dal G.i.p. e ormai coperta da giudicato cautelare.

Quanto poi all'ulteriore richiesta subordinata, essa appare anche distonica rispetto al consolidato principio secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, pur non potendo complessivamente eccedere nel quantum l'ammontare del profitto complessivo (in tal senso, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Pasero, Rv. 272968 - 01).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una complessiva declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal TAVARELLI (con esonero da spese, avuto riguardo alle ragioni di tale decisione quanto a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria in atti e alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto un'istanza di revoca o modifica del sequestro preventivo dei conti correnti, prodotti finanziari ed altre utilità riferibili al TAVARELLI disposto nel procedimento a suo carico per i delitti di associazione per delinquere, dichiarazione infedele e truffa aggravata a lui ascritti ai capi a), b), c) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il TAVARELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta persistenza del fumus dei reati contestati. Si lamenta la mancata disamina della documentazione allegata alla richiesta di revoca o modifica, concernente le assoluzioni del TAVARELLI in altri procedimenti per il reato di cui all'art. 4 I. n. 409 del 1989, l'estraneità del ricorrente alle condotte di dichiarazione infedele in contestazione, l'insussistenza della truffa aggravata anche alla luce di diversi arresti giurisprudenziali su casi analoghi. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, anche con riferimento alla mancata disamina della documentazione prodotta per attribuire il corretto valore alla SKS365 [OSCURATO:PERSONA], e il corretto ammontare del profitto attribuibile alla sola BRANCH ITALIA rispetto al complessivo prezzo di vendita percepito. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa in vista della precedente udienza, il Procuratore Generale aveva sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente diffusamente censurato una motivazione in ipotesi viziata, ma non inesistente. 4. Con memoria e conclusioni scritte depositate in data 03/05/2022, la difesa del ricorrente aveva esposto che il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva dichiarato la cessazione del sequestro in riferimento al titolo cautelare ex d.l.vo 74/2000 "senza restituzione dei beni per autonomi titoli cautelari sequestrati con provv. n. 57/2018", ed aveva disposto il sequestro dei beni indicati nel parere del P.M. ai sensi degli artt. 416-bis., 416- bis.1, 240 cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. Sulla scorta di tale sopravvenienza, il difensore e procuratore speciale del TAVARELLI aveva dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta per carenza di interesse relativamente a tutti i decreti di sequestro (eccezion fatta per il n. 57/2018) in quanto tutti "cessati in relazione ai titoli cautelari, emessi per equivalente ex artt. 240, 640-ter c.p., 12-bis d.l.vo n. 74 del 2000 e 321, comma 2, cod. proc. pen.". Quanto al decreto n. 57/2018, il difensore aveva insistito per l'accoglimento del terzo motivo ovvero, in via subordinata, per la declaratoria anche in questo caso di cessazione della materia del contendere, "atteso il carattere novativo del nuovo provvedimento di sequestro adottato dal G.u.p. di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 aprile 2022, rispetto a tutti i provvedimenti oggetto di impugnazione" (sequestro disposto ex art. 416-bis, 416-bis.1, 240 cod. pen., 321, 2 comma 2, cod. proc. pen.: peraltro, con successivo provvedimento, è stato eliminato il riferimento all'art. 416-bis cod. pen., anziché all'art. 416). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le circostanze esposte dalla difesa in sede di conclusioni scritte hanno reso necessario, per una compiuta ricostruzione di quanto avvenuto dopo la proposizione dell'appello, acquisire il nuovo decreto di sequestro emesso dal G.i.p. in data 12/04/2022 (riportato nel corpo della memoria difensiva contenente anche le conclusioni scritte) e la relativa domanda cautelare, formulata dal P.M. con memoria del 26/01/2022, in occasione del parere espresso su una ulteriore istanza di dissequestro medio tempore proposta dall'indagato. Dagli atti acquisiti emerge che il P.M. ha per un verso insistito per il mantenimento del sequestro, già apposto con il decreto n. 57 su alcuni conti correnti e prodotti finanziari (dettagliatamente indicati alle pagg. 1-3 della memoria del P.M.), a fini di confisca per equivalente del profitto del reato associativo, evidenziando che la misura reale era stata confermata anche in sede di legittimità; per altro verso, sempre con riferimento al decreto n. 57, il P.M. ha invece ritenuto ormai cessata l'esigenza di mantenere il sequestro a fini di confisca del profitto dei reati di cui al d.lvo n. 74 del 2000, essendo stata definita la procedura di accertamento con adesione. Su tali basi, il P.M. ha quindi chiesto che, per i già citati conti correnti e prodotti finanziari, venisse mantenuto il vincolo apposto con il decreto n. 57 solo a fini di confisca del profitto del reato associativo, mentre, per gli immobili che erano stati sequestrati con lo stesso decreto n. 57 a fini di confisca per i reati tributari (cfr. pag. 4 della memoria), il P.M. ha sollecitato il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Con riferimento invece agli altri decreti di sequestro (nn. 61, 65, 67 del 2018; n. 4 del 2019), emessi solo in relazione alla confisca del profitto derivante da reati tributari, il P.M. ha chiesto la cessazione di tale vincolo cautelare e la contestuale apposizione, sui soli conti correnti già oggetto dei predetti decreti, di nuovo ed autonomo sequestro a fini di confisca del profitto del reato associativo (cfr. pag. 6-7 della richiesta). Il G.i.p., con il già richiamato provvedimento emesso in data 12/04/2022, ha disposto in conformità. 3. In tale complessivo contesto, deve anzitutto prendersi atto della dichiarazione di rinuncia per ciò che riguarda i sequestri diversi dal n. 57 del 2018, a suo tempo emessi per finalità di confisca relativa a reati diversi da quello associativo. Infatti, la cessazione del vincolo cautelare disposta dal G.i.p., non può che determinare, in parte qua, una declaratoria di inammissibilità dell'odierno ricorso 3 per essere cessata la materia del contendere, a nulla rilevando il fatto che per la maggior parte dei beni oggetto dei predetti decreti, formalmente dissequestrati per il venir meno della finalità di confisca "tributaria", il G.i.p. abbia contestualmente disposto un autonomo sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato associativo, con un provvedimento ovviamente impugnabile in altra sede. 4. Con riferimento invece al decreto n. 57, la persistenza del vincolo cautelare impone di esaminare la censura veicolata con il terzo motivo di ricorso, su cui la difesa ricorrente ha inteso insistere in questa sede, come chiarito attraverso la memoria presentata in vista della precedente udienza (del resto, l'esame dei rilievi concernenti il fumus e al periculum appare precluso dall'essersi formato il giudicato cautelare). Il ricorrente lamenta il difetto di proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, prospettando la necessità di quantificare il profitto confiscabile parametrandolo alla sola attività riferibile alla [OSCURATO:PERSONA] della branch italiana della HOLDING SKS365, anziché - come invece ritenuto già in sede applicativa del vincolo cautelare - al prezzo di vendita di quest'ultima al fondo [OSCURATO:PERSONA] N.V., e comunque a limitare il profitto confiscabile al TAVARELLI nei limiti della quota della predetta società a lui riferibile. Si tratta di censure inammissibili. 4.1. Il Tribunale ha disatteso l'appello del TAVARELLI svolgendo considerazioni (pagg. 45-46) che per un verso esprimono condivisione del parere del P.M., circa la necessità di quantificare il profitto in misura pari al prezzo pagato dal fondo olandese, avuto riguardo sia all'irrilevanza della porzione estera di attività della società, sia al fatto che il valore di mercato della HOLDING era dipeso dalla posizione assunta nel mercato italiano grazie alle attività delittuose perpetrate; per altro verso, il Tribunale ha fatto riferimento all'impossibilità di svolgere approfondimenti istruttori sui criteri di calcolo prospettati. Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che - come già posto in evidenza dal Procuratore Generale nella memoria scritta depositata in vista della precedente udienza - il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale non può in alcun modo ritenersi mancante o apparente, e risulta quindi insuscettibile di essere ulteriormente scrutinato in questa sede, alla luce del consolidato principio espresso da questa Suprema Corte secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). È comunque opportuno sottolineare che le linee argomentative del Tribunale appaiono sostanzialmente in linea con quanto già evidenziato in sede applicativa 4 della misura (pag. 534-535 dell'originario decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a sostegno dell'individuazione del profitto del reato associativo nell'intero prezzo di vendita della società al fondo olandese, trattandosi "del profitto derivante agli indagati dall'implementazione di valore della citata LTD., grazie ai fatturati garantiti dalla gestione illecita dei brand dell'impresa, amplificati dalla capacità di diffusione degli stessi da parte della rete commerciale, infiltrata dalla criminalità organizzata". A tali conclusioni, il G.i.p. era pervenuto valorizzando le risultanze dichiarative e documentali acquisite, ritenute dimostrative delle dinamiche di controllo della [OSCURATO:PERSONA] 365 e della schermatura dei relativi sistemi (essendo la [OSCURATO:PERSONA] società di diritto austriaco, controllata attraverso fondazioni anch'esse austriache riferibili al TAVARELLI e agli altri indagati), nonchè della disponibilità in capo a questi ultimi, sempre per le medesime finalità, di ulteriori fondazioni costituite in altri Paesi e di numerosi conti correnti esteri, sui quali erano transitate tra l'altro le somme introitate con la cessione della società al fondo olandese (cfr. pag. 535, cit.). Appare evidente che la prospettazione difensiva, volta a ricondurre il profitto del reato associativo nel ristretto ambito dell'attività svolta in Italia dalla [OSCURATO:PERSONA], risultano del tutto inidonee a vulnerare la diversa impostazione accolta dal G.i.p. e ormai coperta da giudicato cautelare. Quanto poi all'ulteriore richiesta subordinata, essa appare anche distonica rispetto al consolidato principio secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, pur non potendo complessivamente eccedere nel quantum l'ammontare del profitto complessivo (in tal senso, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Pasero, Rv. 272968 - 01). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una complessiva declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal TAVARELLI (con esonero da spese, avuto riguardo alle ragioni di tale decisione quanto a